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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17476/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'errata valutazione del compendio probatorio ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, non avendo il giudice di merito preso in adeguata considerazione le dichiarazioni rese dai testi Agatino e [OSCURATO:PERSONA], né tenuto conto dei contributi difensivi forniti dall'imputato mediante produzione documentale.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dalle risultanze probatorie emerge che le fatture inerenti ai rapporti tra la ditta l'[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e la ditta [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbero fornito il carburante e la manutenzione dei mezzi per l'effettuazione del trasporto di merci, non forniscono alcuna prova in ordine ai costi sostenuti dal ricorrente per la gestione dell'attività, posto che tali fatture non sono pienamente corrispondenti, per gli importi e per le date indicate, alla documentazione acquisita, non rilevando in tal senso neppure le dichiarazioni generiche rese dai testi Arcoria che non sono riusciti a indicare le prestazioni relative all'anno di imposta del 2011.

Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'errata valutazione del compendio probatorio ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, non avendo il giudice di merito preso in adeguata considerazione le dichiarazioni rese dai testi Agatino e [OSCURATO:PERSONA], né tenuto conto dei contributi difensivi forniti dall'imputato mediante produzione documentale. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dalle risultanze probatorie emerge che le fatture inerenti ai rapporti tra la ditta l'[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e la ditta [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbero fornito il carburante e la manutenzione dei mezzi per l'effettuazione del trasporto di merci, non forniscono alcuna prova in ordine ai costi sostenuti dal ricorrente per la gestione dell'attività, posto che tali fatture non sono pienamente corrispondenti, per gli importi e per le date indicate, alla documentazione acquisita, non rilevando in tal senso neppure le dichiarazioni generiche rese dai testi Arcoria che non sono riusciti a indicare le prestazioni relative all'anno di imposta del 2011. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17