CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08063/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3841/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dalle avv. te [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona delle procuratrici generali,rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio , in Roma, via Oggetto: D omanda risarcitoria Interruzione servizio telefonico. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 3841/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA]. 2; –resistente – avverso la sentenza della Corte diappello di Bologna , n. 1669 /20 21 , pubblicata il 30giugno 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento e risarcimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della interruzione del servizio telefonico nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,con condanna di quest’ultima al risarcimento di Euro 10.000,00. 2. La Corte di appello di Bologna ha accolto parzialmente l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ridimensionando la condanna di quest’ultima al risarcimento dell’importo di euro 1.938,48, oltre accessori e a rifondere spese di primo grado e i due terzi delle spese di CTU E CTP, ponendo a carico della UNDICI un terzo delle spese di CTU E CTP in prime cure e con condanna della predettaalle spese di lite di appello. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.Ha depositato memoria parte ricorrente . Ragioni di diritto 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 in relazione all’art 1226 c.c.” per avere la Corte di Appello ritenuto non sussistenti i presupposti per la liquidazione equitativa del danno. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 3841/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.Con il secondo motivo lamenta la V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc comma 1 n. 3 e n 5 in relazione all’art 91 cpc ovvero 92 c.p.c. e 96 c . p . c .” per avere la Corte d’Appello riformato la sentenza di primo grado circa le spese della consulenza tecnica d’ufficio , omettendo anche l’esame di un fatto decisivo costituito dalla adesione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla proposta conciliativa del Giudice di primo grado. 3. Con il terzo motivo lamenta la “ V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c. e n. 5 in relazione all’art 91 c.p.c. ovvero 92 c . p . c . ” per avere la Corte d’Appello condannato l’appellata alle spese del secondo grado , nonché omesso la relativa di motivazione. 4. [OSCURATO:PERSONA], non condivide se non parzialmente la proposta della relatrice e osserva che il secondo e terzo motivi diricorso sono fondat i . 4.1. Il primo motivo va disatteso tenuto conto che la Corte di merito ha deciso la controversia sulla base dell’orientamento consolidato di questa Corte in tema di condizioni e limiti della liquidazione equitativa (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020; in senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2000). 4.2. Viceversa, meritano accoglimento i l secondo e i l terzo motivo di ricorso tenuto conto che alla parte vittoriosa sono state accollate parte delle spese di CTU e della CTP , nonché quelle del giudizio di gravame, illegittimamente violando il principio secondo cui l'onere delle spese processuali non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma esso va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi definitivamente soccombente, abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637441 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021). 5. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo e terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo,la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 3841/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nel merito dichiara ndo integralmente compensate tra le parti le spese di CTU, CTP e del giudizio di appello alla luce del parziale accoglimento dell’appello. Secondo il principio di soccombenza, parte resistente va condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della parte ricorrente che si liquidano come da dispositivo. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo e terzo motivo, inammissibile il primo e per l’effetto, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito, dichiara compensate le spese di CTU, CTP e del giudizio di appello; condanna parte resistente a rifonde re i n favore della parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta