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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02420/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché fondata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Ritenuto che l'ordinanza impugnata ha assunto la decisione di revoca della misura alternativa in ragione della condotta del ricorrente che non si era presentato al lavoro il giorno 25 gennaio 2022, nonché per avere fornito false generalità in occasione di un controllo effettuato dalle forze di polizia il 28 gennaio 2022 allorquando era stato trovato in una zona diversa rispetto a quella in cui era autorizzato a stare per svolgere attività lavorativa.

Considerato che, a fronte di una motivazione effettiva, compiuta e razionale, che dà conto della valutazione del materiale indiziario, ritenuto sufficiente per considerare il condannato non più affidabile nel seguire il percorso rieducativo in atto per le violazione compiute dal Caroti, il ricorso sollecita un diverso apprezzamento della gravità dei fatti emersi alla luce delle giustificazioni fornite col ricorso, che però sono affidate alle mere proteste di erronea valutazione dei fatti.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 27 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché fondata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati. Ritenuto che l'ordinanza impugnata ha assunto la decisione di revoca della misura alternativa in ragione della condotta del ricorrente che non si era presentato al lavoro il giorno 25 gennaio 2022, nonché per avere fornito false generalità in occasione di un controllo effettuato dalle forze di polizia il 28 gennaio 2022 allorquando era stato trovato in una zona diversa rispetto a quella in cui era autorizzato a stare per svolgere attività lavorativa. Considerato che, a fronte di una motivazione effettiva, compiuta e razionale, che dà conto della valutazione del materiale indiziario, ritenuto sufficiente per considerare il condannato non più affidabile nel seguire il percorso rieducativo in atto per le violazione compiute dal Caroti, il ricorso sollecita un diverso apprezzamento della gravità dei fatti emersi alla luce delle giustificazioni fornite col ricorso, che però sono affidate alle mere proteste di erronea valutazione dei fatti. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre 202