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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 48451/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di Patri< Coletta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, unicamente afferente alla determinazione del trattamento punitivo, rivendicato nel minimo e contestato sotto il versante della mancanza di adeguata motivazione utile a supportare I percorso logico che ne sostiene la relativa valutazione, non tiene conto del fatto che la pena detentiva risulta attestata in linea con la soglia edittale minima prevista dalla fattispecie contestata mentre quella pecuniaria si discosta dal minimo edittale in termini di estrema marginalità, scelta più che adeguatamente supportata dal complessivo tenore della decisione assunta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di Patri< Coletta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, unicamente afferente alla determinazione del trattamento punitivo, rivendicato nel minimo e contestato sotto il versante della mancanza di adeguata motivazione utile a supportare I percorso logico che ne sostiene la relativa valutazione, non tiene conto del fatto che la pena detentiva risulta attestata in linea con la soglia edittale minima prevista dalla fattispecie contestata mentre quella pecuniaria si discosta dal minimo edittale in termini di estrema marginalità, scelta più che adeguatamente supportata dal complessivo tenore della decisione assunta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 48451/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris