Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:95
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]20/02
Interquell GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo e denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Marchio nazionale denominativo anteriore HAPPIDOG — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 31 marzo 2004
Massime della sentenza
1.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo e figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» e marchio denominativo «HAPPIDOG»
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
2.
Marchio comunitario — Effetti del marchio comunitario — Limiti — Art. 12 del regolamento n. 40/94 — Oggetto — Inapplicabilità
nell’ambito della procedura di registrazione
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 12)
1. Per il consumatore medio del [OSCURATO:PERSONA] esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo e figurativo «[OSCURATO:PERSONA]»,
di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «cibo per cani» rientrante nella classe 31 ai sensi dell’Accordo
di Nizza, e il marchio denominativo «HAPPIDOG», registrato anteriormente nel [OSCURATO:PERSONA] per i medesimi prodotti.
Infatti, i segni in conflitto coincidono nel loro contenuto concettuale, nel senso che entrambi suggeriscono al pubblico di
riferimento che il consumo da parte del cane dei prodotti in questione renderebbe quest’ultimo felice. Tenuto conto dell’identità
dei detti prodotti e della somiglianza concettuale dei segni in questione, nonché dell’evidente identità fonetica, le eventuali
differenze visive tra i segni non sarebbero tali da escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del
detto pubblico.
Del resto, l’esistenza del rischio di confusione non è rimessa in discussione da un eventuale carattere descrittivo del sintagma
«happy dog» applicato a cibo per cani, dal quale carattere conseguirebbe che il marchio anteriore sarebbe esso stesso considerato
debolmente descrittivo. Infatti, a causa dell’interdipendenza dei fattori rilevanti per la valutazione del rischio di confusione,
un’identità dei prodotti contrassegnati associata a una grande somiglianza dei segni in conflitto è sufficiente per concludere
nel senso dell’esistenza del detto rischio.
(v. punti 42, 44-46)
2. L’art. 12 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, relativo ai limiti degli effetti del marchio, non è applicabile
nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio. Infatti, tale disposizione indica quali sono le limitazioni
del diritto conferito da un marchio comunitario al suo titolare nell’ambito delle attività commerciali. Quindi, un presunto
contraffattore può, a titolo difensivo, invocare, ove occorra, tale disposizione per sottrarsi a qualsiasi accusa di lesione
dei diritti spettanti al titolare di un marchio comunitario composto, in particolare, da termini che indichino la qualità
o altre caratteristiche del prodotto di cui trattasi. L’art. 12 non può quindi essere preso in considerazione in sede di procedimento
di registrazione di un marchio, in quanto non conferisce ai terzi l’uso come marchio di tali termini, bensì si limita ad assicurare
loro la possibilità di utilizzarli in modo descrittivo, vale a dire quali indicazioni relative alla qualità o ad altre caratteristiche
del prodotto, purché l’utilizzo sia conforme alla correttezza professionale in campo industriale o commerciale.
(v. punti 55-56)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
31 marzo 2004
(1)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo e denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale denominativo anteriore HAPPIDOG – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T-20/02,
Interquell GmbH,
con sede in Wehringen (Germania), rappresentata dall'avv. G.J. Hodapp,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dai sigg. G. Schneider e U. Pfleghar, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Staffordshire ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],
interveniente,
interveniente,interveniente,controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
SCA [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Staffordshire, rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 novembre 2001
(procedimento R 264/2000-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Interquell GmbH e la SCA [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere : sig. I. Natsinas, amministratore
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti della controversia
1
Il 4 luglio 1996 la ricorrente ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un segno misto, denominativo e figurativo, riprodotto qui di seguito:
3
I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 31 ai sensi dell’Accordo
di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «cibo per cani».
4
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
del 20 aprile 1998, n. 29/98.
5
Il 20 luglio 1998 la SCA [OSCURATO:PERSONA] ha presentato opposizione ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94. L’impedimento
fatto valere a sostegno dell’opposizione era, in particolare, il rischio di confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e i due marchi anteriori seguenti:
–
il marchio denominativo, come rappresentato qui di seguito, registrato nel [OSCURATO:PERSONA] con il n. 1 573 085
HAPPIDOG
–
il marchio figurativo e denominativo, come rappresentato qui di seguito, registrato nel [OSCURATO:PERSONA] con il n. B 1 128 306
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6
I prodotti per i quali sono registrati i marchi anteriori rientrano nella classe 31 dell’Accordo di Nizza e corrispondono
parimenti a cibo per cani.
7
Con la sua decisione 9 febbraio 2000, la divisione d’opposizione dell’UAMI ha accolto l’opposizione e, conseguentemente, ha
rifiutato la registrazione del marchio richiesto, a causa della sua somiglianza con il marchio denominativo anteriore n. 1 573 085
e dell’identità dei prodotti contraddistinti dai due marchi, che rischiano di ingenerare confusione nel pubblico del [OSCURATO:PERSONA], dove il marchio anteriore è tutelato.
8
Il 13 marzo 2000 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro
la decisione della divisione d’opposizione.
9
Tale ricorso è stato respinto con decisione 27 novembre 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata») della seconda commissione
di ricorso, notificata alla ricorrente il 30 novembre 2001.
10
La commissione di ricorso ha dichiarato che la decisione della divisione d’opposizione era fondata. In sostanza, la commissione
di ricorso ha ritenuto che esistesse un rischio di confusione per il pubblico di riferimento nel [OSCURATO:PERSONA], a causa dell’identità
dei prodotti contraddistinti dal segno depositato e dal marchio denominativo anteriore n. 1 573 085 e dato che i due segni
in conflitto presentavano somiglianze concettuali e visive assai forti.
Procedimento e conclusioni delle parti
11
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2002, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
12
In una lettera del 21 giugno 2002, l’UAMI ha indicato che il marchio denominativo anteriore n. 1 573 085 era stato cancellato
dal registro dei marchi britannici in quanto scaduto e ha chiesto la sospensione del procedimento fino alla decisione dell’ufficio
competente per la domanda di nuova iscrizione formulata dalla SCA [OSCURATO:PERSONA]. In seguito all’opposizione espressa dalla ricorrente,
la domanda di sospensione del procedimento è stata respinta.
13
Con atto depositato presso la cancelleria il 19 agosto 2002, la società [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del marchio denominativo
anteriore HAPPIDOG dall’8 luglio 2002, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dell’UAMI. Con ordinanza del
presidente della Quarta Sezione 16 ottobre 2002, è stata accolta la domanda della [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata autorizzata, conformemente
all’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, a presentare le sue osservazioni in udienza.
14
La SCA [OSCURATO:PERSONA] e l’UAMI hanno depositato il loro controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 28 ed il 29 agosto
2002. Nella sua memoria, la SCA [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che la registrazione nazionale del marchio denominativo anteriore n. 1 573 085
era stata rinnovata il 10 giugno 2002, prima che il detto marchio venisse ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] l’8 luglio dello stesso anno.
15
Con lettera del 4 dicembre 2003, la SCA [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato al Tribunale che esse non sarebbero state
presenti all’udienza fissata per il 17 dicembre 2003.
16
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’UAMI alle spese.
17
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
18
La SCA [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
19
La ricorrente deduce, sostanzialmente, due motivi a sostegno del suo ricorso, relativi alla violazione, innanzi tutto, dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, in secondo luogo, dell’art. 12 del detto regolamento.
20
Occorre inoltre rilevare che, per la parte in cui è stato operato un rinvio generico agli argomenti contenuti nelle memorie
depositate nell’ambito del procedimento amministrativo, il ricorso non soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c),
del regolamento di procedura e non può quindi essere preso in considerazione (sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa
T‑84/96, Cipeke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2081, punto 33).
Sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
21
La ricorrente fa valere innanzi tutto che, se applicata a cibo per cani, l’espressione «happy dog» è descrittiva in quanto
designa la qualità e la destinazione del detto cibo. Infatti, tale combinazione esprimerebbe in maniera comprensibile al pubblico,
in particolare del [OSCURATO:PERSONA], che il cibo in questione è talmente sano e saporito che, dopo averlo consumato, il cane è
in buona salute e quindi felice.
22
Tale analisi, che non è stata effettuata dalla commissione di ricorso, sarebbe necessaria per determinare la portata della
tutela del marchio denominativo anteriore e per verificare se il marchio di cui si chiede la registrazione (in prosieguo,
anche: il «marchio richiesto») violi o meno l’ambito della detta tutela.
23
Secondo la ricorrente, a causa del carattere descrittivo dell’espressione «happy dog» la SCA [OSCURATO:PERSONA] ha potuto ottenere
la registrazione del suo marchio denominativo nel [OSCURATO:PERSONA] solo modificando uno dei termini sopra indicati ed unendoli
per creare un’espressione grammaticalmente scorretta. Orbene, la tutela di un tale marchio sarebbe limitata ai soli casi di
rischio di confusione con segni identici. Ammettere una soluzione contraria equivarrebbe ad impedire agli operatori economici
di utilizzare all’interno dei loro segni, accanto ad altri elementi che conferiscono loro un carattere distintivo, termini
grammaticalmente corretti ma descrittivi, e ciò a causa della somiglianza fonetica con un marchio costituito, come nella fattispecie,
dalla variante grammaticalmente scorretta dei detti termini.
24
Per quanto riguarda la comparazione tra i segni in conflitto, la ricorrente sostiene che questi ultimi non sono simili sul
piano visivo. A tale proposito, la commissione di ricorso non avrebbe esaminato gli elementi figurativi del marchio richiesto
che sarebbero i soli a permettere la registrazione del detto marchio. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe parimenti
violato l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ritenendo che, da un punto di vista tipografico, i segni in conflitto
presentassero una somiglianza rilevante, mentre la veste tipografica del marchio richiesto costituirebbe la prova evidente
di un attento lavoro.
25
Peraltro, la ricorrente sostiene che, poiché la portata della tutela del marchio denominativo anteriore è assai limitata,
la conclusione che sussista un rischio di confusione tra i segni in questione non può essere fondata su una somiglianza fonetica
tra questi ultimi.
26
L’UAMI fa valere che il ragionamento della ricorrente consiste nel sottrarre da ogni marchio in questione l’elemento costitutivo
«happy dog», il che lascia permanere, nel caso del marchio richiesto, un solo elemento figurativo e, nel caso del marchio
anteriore, il fatto stesso della giustapposizione dei termini «happy» (felice) e «dog» (cane), nonché l’uso della lettera
«i» al posto della «y» per il primo dei termini menzionati. Secondo l’UAMI, tale ragionamento porta la ricorrente ad affermare,
erroneamente, che la comparazione tra gli elementi costitutivi «residui» fa apparire i segni in questione troppo diversi per
poter concludere che esista un rischio di confusione.
27
Il convenuto contesta tale argomentazione in quanto non tiene conto dell’impressione complessiva prodotta da ciascun marchio
ed è fondata sulla premessa erronea secondo cui l’elemento costitutivo «happy dog» sarebbe descrittivo dei prodotti contrassegnati.
28
Orbene, da un lato, una valutazione complessiva dei segni in questione permetterebbe di concludere che questi ultimi sono
identici sia sul piano concettuale, sia sul piano uditivo, mentre le sole differenze di ordine visivo non sono sufficienti
per escludere un rischio di confusione rispetto all’identità dei prodotti contrassegnati.
29
Dall’altro, un sintagma potrebbe venire qualificato come descrittivo solo a condizione di essere spontaneamente inteso, dal
pubblico di riferimento, come un’indicazione della specie del prodotto, del suo contenuto, della sua destinazione, il che
non avverrebbe nel caso del sintagma «happy dog», il quale, applicato al cibo per cani, costituirebbe tutt’al più un marchio
suggestivo. Infatti, parlare di un cane «felice» o «contento» non avrebbe un rapporto immediato con i prodotti di cui trattasi.
30
Dopo aver ricordato che il ruolo del Tribunale è di operare un controllo di legittimità sulle decisioni delle commissioni
di ricorso, le quali potrebbero essere censurate solo nei casi in cui esse si siano chiaramente sbagliate nella valutazione
giuridica dei fatti accertati, la SCA [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nella fattispecie, la seconda commissione di ricorso ha giustamente
concluso per l’esistenza di un rischio di confusione.
31
Essa sostiene che, affermando che la tutela del marchio HAPPIDOG è limitata ai soli casi di rischio di confusione con segni
identici, la ricorrente interpreta erroneamente l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, che non opera alcuna distinzione
nell’ambito dei marchi denominativi, trattando in maniera particolare i marchi costituiti a partire da parole comuni. Inoltre,
il sintagma «happy dog» non potrebbe essere considerato descrittivo ai sensi della sentenza della Corte 20 settembre 2001,
causa C‑383/99 P, Procter & Gamble/UAMI ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6251). Tale argomento della ricorrente relativo al carattere descrittivo
dell’espressione «happy dog» sarebbe, del resto, contraddittorio rispetto alla propria domanda di registrazione di marchio
comunitario.
32
La SCA [OSCURATO:PERSONA] sostiene parimenti che, anche supponendo che la portata della tutela del marchio denominativo anteriore sia
assai limitata, sussiste chiaramente, nella fattispecie, un rischio di confusione tra i segni in conflitto. Questi ultimi
sarebbero identici da un punto di vista uditivo ed estremamente simili sul piano visivo. Al riguardo, l’elemento figurativo
del marchio richiesto, che corrisponde ad una grafia pubblicitaria corrente, non ha, secondo la SCA [OSCURATO:PERSONA], un significato
autonomo e sarebbe quindi percepito dai consumatori come una variante del marchio anteriore. Inoltre, la somiglianza concettuale
creerebbe necessariamente, rispetto all’identità dei prodotti in questione, un rischio di confusione tra i segni in conflitto.
Giudizio del Tribunale
33
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende
il rischio di associazione con il marchio anteriore». Peraltro, in forza dell’art. 8. n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento
n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore
a quella della domanda di marchio comunitario.
34
Occorre rilevare, innanzi tutto, che la formulazione generale della disposizione di cui sopra contraddice l’argomento della
ricorrente che limita la tutela di taluni marchi denominativi, come il marchio anteriore HAPPIDOG, ai soli casi di rischio
di confusione con marchi identici. Dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 emerge che tutti i marchi validamente
registrati sono tutelati non solo in caso di identità, ma anche di somiglianza tra il marchio anteriore e il segno rivendicato
e tra i prodotti o servizi che essi contraddistinguono.
35
Occorre inoltre sottolineare che il rischio di confusione nella mente del pubblico, che condiziona l’applicazione dell’articolo
citato e che viene definito come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano
dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa
C‑39/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C‑342/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3819,
punto 17; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Fifties), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4359,
punto 25), dev’essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti del caso di specie
(sentenze citate [OSCURATO:PERSONA], punto 16; [OSCURATO:PERSONA], punto 18, e Fifties, punto 26).
36
Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la
somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati. [OSCURATO:PERSONA], un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
o i servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze citate
[OSCURATO:PERSONA], punto 17; [OSCURATO:PERSONA], punto 19, e Fifties, punto 27).
37
Inoltre, la percezione dei marchi propria del consumatore dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante
nella valutazione globale del rischio di confusione. Nella fattispecie, data la natura dei prodotti considerati (cibo per
cani), che sono articoli di consumo corrente, ed il fatto che il marchio denominativo anteriore è registrato e tutelato nel
[OSCURATO:PERSONA], il pubblico di riferimento rispetto al quale va effettuata l’analisi del rischio di confusione è costituito dal
consumatore medio di tale Stato membro. Orbene, il consumatore medio, che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente
attento e avveduto, percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze
della Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6191, punto 23; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25,
e Fifties, cit., punto 28). D’altronde, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità
di procedere ad un confronto diretto tra i vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto
nella memoria (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26).
38
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre procedere alla comparazione, da un lato, dei prodotti interessati e,
dall’altro, dei segni in conflitto.
39
È pacifico tra le parti che i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto sono identici.
40
Per quanto riguarda la comparazione dei segni, emerge dalla giurisprudenza che la valutazione globale del rischio di confusione
deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, uditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenze citate
[OSCURATO:PERSONA], punto 23, e [OSCURATO:PERSONA], punto 25).
41
A tale proposito, occorre rilevare che nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto che una valutazione
particolareggiata non fosse necessaria per concludere che i compratori di cibo per cani avrebbero confuso i due segni in questione,
date le somiglianze concettuali e visive molto forti. Essa ha aggiunto che le differenze tra i due segni, una volta apposti
su scatole di cibo per cani, ancorché accostate, sono appena visibili (punto 17 della decisione impugnata).
42
Infatti, è giocoforza constatare che i segni in conflitto coincidono nel loro contenuto concettuale, nel senso che entrambi
suggeriscono al pubblico di riferimento che il consumo da parte del cane dei prodotti in questione renderebbe quest’ultimo
felice.
43
Per quanto riguarda la comparazione visiva, occorre osservare che l’elemento denominativo «happy dog» detiene una posizione
preminente nel segno rivendicato. Orbene, dalla comparazione tra l’elemento denominativo dominante del detto segno ed il marchio
denominativo anteriore emerge una certa somiglianza visiva (sentenza Fifties, cit., punto 37). Infatti, la differenza determinata
dalla giustapposizione dei termini «happy» e «dog» e la sostituzione della lettera «y» con la lettera «i» non è sufficientemente
rilevante per escludere ogni somiglianza, tenendo conto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere
ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta di questi. Tuttavia, nell’ambito
della valutazione visiva complessiva dei segni in conflitto, la presenza di elementi figurativi nel marchio richiesto, ancorché
poco rilevanti, quali la cornice e i particolari caratteri tipografici del sintagma «happy dog», non permette di affermare
che si sia in presenza di una somiglianza visiva molto forte.
44
Anche supponendo che si possa concludere che i segni in conflitto non presentino somiglianze visive, la commissione di ricorso
ha legittimamente ravvisato, nella fattispecie, la sussistenza di un rischio di confusione. Tenuto conto dell’identità dei
prodotti interessati e della somiglianza concettuale dei segni in questione, alla quale occorre aggiungere, per quanto riguarda
il pubblico di riferimento, un’evidente identità fonetica tra i due detti segni, le eventuali differenze visive tra i segni
non sarebbero tali da escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del detto pubblico (v., in tal senso,
sentenza Fifties, cit., punto 46).
45
Il rischio di confusione così constatato tra i segni in conflitto non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente
relativo al carattere descrittivo del sintagma «happy dog». Qualora la ricorrente abbia inteso riferirsi alla correlazione
stabilita dalla giurisprudenza tra il grado di capacità distintiva del marchio anteriore e la portata della tutela di questo
(sentenze cit. [OSCURATO:PERSONA], punto 24; [OSCURATO:PERSONA], punto 18, e [OSCURATO:PERSONA], punto 20), per dedurne così l’assenza, nella fattispecie,
di un rischio di confusione a causa del debole carattere distintivo del marchio denominativo anteriore, occorre considerare
tale argomentazione ininfluente.
46
Infatti, anche supponendo, da un lato, che il sintagma «happy dog», applicato a cibo per cani, possa essere considerato descrittivo
e che, conseguentemente, dall’altro, il marchio denominativo anteriore sia esso stesso considerato debolmente distintivo,
occorre rilevare che, a causa dell’interdipendenza dei fattori rilevanti per la valutazione del rischio di confusione, un’identità
dei prodotti contrassegnati associata ad una grande somiglianza dei segni in conflitto, quale constatata nella fattispecie,
è sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di un tale rischio [v., analogamente, sentenza del Tribunale 15 gennaio
2003, causa T‑99/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑43, punto 36].
47
Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che il primo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto.
Sull’omessa applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
48
La ricorrente afferma che dall’art. 12 del regolamento n. 40/94 risulta che i diritti del titolare del marchio comunitario
sono limitati allorché un terzo usa, per contraddistinguere i suoi prodotti, indicazioni relative, in particolare, alla specie,
alla qualità o al valore dei detti prodotti. Conformemente a tale disposizione, la tutela di cui beneficerebbe il marchio
denominativo anteriore non consentirebbe di impedire l’uso, come nella fattispecie, di termini descrittivi come «happy dog».
49
Essa sostiene di aver esposto tale argomentazione nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI ma che quest’ultimo non l’ha
esaminata «né ha preso in considerazione l’art. 12 del regolamento n. 40/94». L’UAMI avrebbe quindi violato il detto regolamento,
non avendone rispettato le disposizioni applicabili.
50
L’UAMI fa valere che l’art. 12 del regolamento n. 40/94 non è applicabile nell’ambito di un procedimento di registrazione,
come la Corte ha d’altronde indicato in un caso di applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione (sentenza della
Corte 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2779) e in base a considerazioni
parimenti valide nell’ambito di un procedimento di opposizione fondato sull’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
51
La SCA [OSCURATO:PERSONA] sostiene parimenti che l’art. 12 del regolamento n. 40/94 non è applicabile in un procedimento di registrazione
di un marchio comunitario e che la ricorrente non può invocare tale disposizione, in quanto essa ha manifestamente l’intenzione
di usare il segno depositato come indicazione dell’origine commerciale, ossia come un marchio, il che non corrisponde alla
nozione di uso leale, quale definita dall’art. 12 del regolamento n. 40/94.
Giudizio del Tribunale
52
La ricorrente sostiene che, conformemente all’art. 12 del regolamento n. 40/94, la tutela di cui beneficia il marchio denominativo
anteriore non può comportare il divieto per un concorrente di usare, per i suoi prodotti, termini descrittivi come «happy
dog».
53
Tuttavia, è giocoforza constatare che dall’esame dell’insieme delle memorie depositate dalla ricorrente nel corso del procedimento
amministrativo emerge che quest’ultima non ha mai menzionato espressamente l’art. 12 del regolamento n. 40/94, né a fortori
ha sviluppato un argomento fondato su tale specifica disposizione del detto regolamento.
54
Alla luce di ciò, la censura della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso ha omesso di statuire sull’applicazione
alla fattispecie dell’art. 12 del regolamento n. 40/94 è fondata su una premessa erronea e va respinta.
55
Inoltre, anche supponendo che la commissione di ricorso avrebbe dovuto interpretare l’argomento sviluppato in sede di motivazione
del ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione, secondo cui i concorrenti devono poter usare liberamente l’espressione
descrittiva «happy dog», come un riferimento implicito ma necessario all’art. 12 del regolamento n. 40/94, occorre rilevare
che tale articolo non è applicabile nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario.
56
Infatti, l’art. 12 del regolamento n. 40/94 indica quali siano le limitazioni del diritto conferito da un marchio comunitario
al suo titolare nell’ambito delle attività commerciali. [OSCURATO:PERSONA], un presunto contraffattore può, a titolo difensivo, invocare,
ove occorra, tale disposizione per esonerarsi da qualsiasi accusa di lesione dei diritti spettanti al titolare di un marchio
comunitario composto, in particolare, da termini che indichino la qualità o altre caratteristiche del prodotto di cui trattasi.
L’art. 12 del regolamento n. 40/94 non può quindi essere preso in considerazione in sede di procedimento di registrazione
di un marchio, in quanto esso non conferisce ai terzi l’uso come marchio di tali termini, nel senso rivendicato dalla ricorrente,
bensì si limita ad assicurare loro la possibilità di utilizzarli in modo descrittivo, vale a dire quali indicazioni relative
alla qualità o ad altre caratteristiche del prodotto, purché l’utilizzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo
industriale o commerciale [v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28, e sentenza del Tribunale 15 ottobre
2003, causa T‑295/01, Nordmilch/UAMI (OLDENBURGER), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4365, punti 55‑57].
57
Ne consegue che il secondo motivo dedotto dalla ricorrente va respinto.
58
Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che il ricorso va respinto.
Sulle spese
59
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché l’UAMI e la SCA [OSCURATO:PERSONA] ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese
sostenute dalle dette due parti. Viceversa, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che non ha formulato una domanda a tal riguardo,
restano a carico di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) e dalla SCA [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 marzo 2004.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
H. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il tedesco.