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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 25871/2023

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ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 707/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], DiAmato Astolfo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Costagliola di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Torrom acco Gianpaolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle Carità, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Quarta Margherita, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa - Consob in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 30734/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 19/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri convennero in giudizio, a mezzo di riassunzione dopo regolamento di giurisdizione, innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa (CONSOB), la Banca d’Italiae la Repubblica Italiana chiedendo il risarcimento del danno patito a seguito dell’omessa e negligente vigilanza nei confronti dell’agenzia di cambio di Napoli gestita dagli agenti di cambio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda.

Disatteso l’appello proposto dalla CONSOB, con sentenza n. 9067 del 2018 la Corte di Cassazione accolse parzialmente il ricorso proposto da quest’ultima.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma rigettò le domande.

Con sentenza n. 30734 di data 19 ottobre 2022 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso proposto dagli originari attori, dichiarando assorbito il ricorso incidentale.

Per quanto qui rileva, osservò la Corte, con riferimento al primo motivo con cui si denunciava l’erronea esclusione dell'esistenza di danni risarcibili per le operazioni di investimento anteriori al luglio del 1994 e l’erronea affermazione che il giudizio di rinvio fosse estensibile, in relazione alle operazioni di investimento successive al luglio del 1994, alla prova dei danni subiti dagli investitori, senza limitarsi al solo accertamento dell'esistenza del nesso causale tra le omissioni della Consob e le perdite già accertate subite dagli attori, che, premesso che la molteplicità di situazioni individuali comportava la precisa individuazione dei singoli rapporti finanziari, la censura era inammissibile per omessa individuazione delle parti proponenti (art. 366 n. 1 c.p.c.), essendo sul punto il ricorso carente dell’indicazione dei nominativi dei ricorrenti specificatamente interessati al tema dell’estensibilità del giudizio di rinvio al tema della prova dei danni subiti in relazione alle operazioni di investimento successive al luglio 1994, né potendosi altrimenti attribuire al giudice di legittimità il compito di ricercare negli atti del giudizio di merito il nominativo dei ricorrenti interessati al motivo.

Aggiunse quindi quanto segue: «il carattere assorbente delle considerazioni che precedono vale pertanto a destituire di rilevanza il rilievo dell'infondatezza (comunque rilevabile) del secondo sub-motivo della prima censura articolata dai ricorrenti, dovendo ritenersi che il provvedimento rescindente emesso dalla Corte di cassazione nel corso del presente giudizio abbia comunque espressamente rimesso al giudice del rinvio il compito di procedere ex novo all'esame delle singole pretese risarcitorie, "in ossequio all'ordinario riparto degli oneri probatori, che pone a carico del danneggiato,secondo la previsione dell'art. 2697 c.c. , comma 1 la prova del danno».

Passando al secondo, terzo e quinto motivo, con cui rispettivamente era stata denuncia l’apparenza della motivazione, la violazione dell’art. 2704 cod. civ. e il vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., osservò la Corte, in relazione al secondo motivo, che la censura era stata irritualmente formulata mediante il riferimento ad elementi rinvenibili aliundee non sulla base del testo motivazionale insé considerato.

Precisò poi, con riferimento al denunciato vizio motivazionale, quanto segue: «varrà rilevare l'inammissibilità delle censure in esame (nelle parti riferite ai singoli ricorrenti richiamati), avendo gli istanti propriamente trascurato - no n solo di indicare dove fossero stati prodotti i documenti richiamati nel secondo e nel quinto motivo di ricorso (se e dove erano stati introdotti in primo grado o, eventualmente in appello), omettendo altresì di precisare se e dove i fatti documentati erano stati oggetto di deduzione - ma soprattutto di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia, con la conseguente qualificazione delle censure in esame alla stregua di una proposta rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità».

Infine, sul quinto motivo, evidenziò che la censura era orientata alla riconsiderazione del merito dei fatti di causa, mancando nella valutazione della corte territoriale l’evocazione del paradigma di cui all’art. 2704.

Ha proposto ricorso per revocazione sulla base di due motivi [OSCURATO:PERSONA] e resiste con controricorso la CONSOB.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia errore di fatto ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, con riferimento allo scrutinio del primo motivo, che il giudice di legittimità non si è avveduto che alle pagine 29 e 30 del ricorso vi era la precisa individuazione dei singoli rapporti finanziari intrattenuti dallo Stanga, consistiti nel trasferimento di risorse attraverso il sistema bancario in data 10 gennaio 1996 all’agente di cambio [OSCURATO:PERSONA] e nel compimento tramite quest’ultimo di investimenti in data 27 e 28 marzo 1996.

Il motivo è inammissibileper difetto di decisività, sotto un duplice profilo.

In primo luogo si tratta di censura che non coglie la ratio decidendi perché il motivo è stato dichiarato inammissibile non per l’omessa individuazione dei singoli rapporti finanziari, ma per l’omessa individuazione delle parti proponenti (art. 366 n. 1 c.p.c.), essendo sul punto il ricorso carente dell’indicazione dei nominativi dei ricorrenti specificatamente interessati al tema dell’estensibilità del giudizio di rinvio al tema della prova dei danni subiti in relazione alle operazioni di investimento successive al luglio 1994.

In secondo luogo, il difetto di decisività ricorre anche per la mancata impugnazione della seconda ratio decidendi, la quale è rappresentata dal rilievo che il provvedimento rescindente emesso dalla Corte di cassazione nel corso del presente giudizio aveva comunque espressamente rimesso al giudice del rinvio il compito di procedere ex novo all'esame delle singole pretese risarcitorie.

E’ vero che tale rilievo è preceduto dal seguente inciso: «il carattere assorbente delle considerazioni che precedono vale pertanto a destituire di rilevanza il rilievo dell'infondatezza (comunque rilevabile) del secondo sub-motivo della prima censura articolata dai ricorrenti».

Non vi è stato tuttavia assorbimento in senso tecnico, il quale, escludendo la necessità di pronunciare, si traduce per l’appunto nella mancata pronuncia.

La Corte ha qui pronunciato, rilevando l’infondatezza del secondo motivo, ed enunciandone in modo preciso le ragioni.

Ha dunque statuito sul secondo sub-motivo (che è quello riguardante l’odierno ricorrente, interessato alle operazioni di investimento successive al luglio del 1994), per cui la valutazione di assorbenza è in realtà consistita nell’enunciazione dell’ordine di priorità delle questioni, evidenziando come la questione prioritaria, appunto per la sua capacità assorbente, fosse l’omessa individuazione delle parti proponenti (art. 366 n. 1 c.p.c.), perché relativa addirittura ad un requisito di contenuto del ricorso previsto dalla legge a pena di inammissibilità, cui ha fatto seguito lo scrutinio (comunque) del motivo, a sua volta ritenuto infondato.

Va così rammentato che in tema direvocazione dei provvedimenti della Corte dicassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo (Cass. n. 4678 del 2022).

Con il secondo motivo si denuncia errore di fatto ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente, con riferimento allo scrutinio di secondo, terzo e quinto motivo, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità, è stata indicata la sede di produzione e di deduzione nel processo dei documenti richiamati nel secondo e quinto motivo (pagine 29 e 30 del ricorso) e che, sempre contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità, è stata censurata la sentenza d’appello sotto il profilo della contraddittorietà dell’avere disconosciuto l’idoneità probatoria delle ricevute prodotte dagli attori con l’avere rilevato la condotta fraudolenta dei [OSCURATO:PERSONA], per cui la corte territoriale ha omesso di valutare documenti che essa stessa ha reputato idonei a riscontrare i fatti costitutivi del diritto risarcitorio azionato, da cui la decisività della denuncia di vizio motivazionale formulata.

Il motivo è inammissibile.

Il fondo della decisione, come emerge dall’uso dell’avverbio «soprattutto», risiede non nell’omessa indicazione della sede di produzione e di deduzione nel processo dei documenti richiamati nel secondo e quinto motivo, omissione pure rilevata, ma nell’avere omesso di «circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia».

Quest’ultima è una valutazione, e non una mera percezione, e dunque corrisponde ad un giudizio.

Il motivo è stato apprezzato dalla Corte come carente dell’indicazione del requisito di decisività, o meglio, secondo la Corte, è stato omesso di «circostanziare» la asserita decisività.

A questo giudizio il ricorrente oppone una diversa valutazione del motivo di ricorso da lui formulato, per cui si chiede a questo Collegio, evocato in sede di ricorso per revocazione, di dirimere la controversia circa quale sia il modo corretto di valutare la formulata censura.

E’ evidente che si è fuori del territorio della revocazione e si ricade in quello del sindacato sul giudizio che la Corte ha formulato.

Si tratta di profilo assorbente, in quanto relativo a ratio decidendi, rispetto alla censura avente ad oggetto la questione della sede di produzione e di deduzione nel processo dei documenti.

Va così rammentato che è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., larevocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o piùmotivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sulmotivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte comemotivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto diricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez.

U. n. 31032 del 2019).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 707/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], DiAmato Astolfo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Costagliola di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Torrom acco Gianpaolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle Carità, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Quarta Margherita, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa - Consob in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 30734/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 19/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri convennero in giudizio, a mezzo di riassunzione dopo regolamento di giurisdizione, innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa (CONSOB), la Banca d’Italiae la Repubblica Italiana chiedendo il risarcimento del danno patito a seguito dell’omessa e negligente vigilanza nei confronti dell’agenzia di cambio di Napoli gestita dagli agenti di cambio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda. Disatteso l’appello proposto dalla CONSOB, con sentenza n. 9067 del 2018 la Corte di Cassazione accolse parzialmente il ricorso proposto da quest’ultima. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma rigettò le domande. Con sentenza n. 30734 di data 19 ottobre 2022 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso proposto dagli originari attori, dichiarando assorbito il ricorso incidentale. Per quanto qui rileva, osservò la Corte, con riferimento al primo motivo con cui si denunciava l’erronea esclusione dell'esistenza di danni risarcibili per le operazioni di investimento anteriori al luglio del 1994 e l’erronea affermazione che il giudizio di rinvio fosse estensibile, in relazione alle operazioni di investimento successive al luglio del 1994, alla prova dei danni subiti dagli investitori, senza limitarsi al solo accertamento dell'esistenza del nesso causale tra le omissioni della Consob e le perdite già accertate subite dagli attori, che, premesso che la molteplicità di situazioni individuali comportava la precisa individuazione dei singoli rapporti finanziari, la censura era inammissibile per omessa individuazione delle parti proponenti (art. 366 n. 1 c.p.c.), essendo sul punto il ricorso carente dell’indicazione dei nominativi dei ricorrenti specificatamente interessati al tema dell’estensibilità del giudizio di rinvio al tema della prova dei danni subiti in relazione alle operazioni di investimento successive al luglio 1994, né potendosi altrimenti attribuire al giudice di legittimità il compito di ricercare negli atti del giudizio di merito il nominativo dei ricorrenti interessati al motivo. Aggiunse quindi quanto segue: «il carattere assorbente delle considerazioni che precedono vale pertanto a destituire di rilevanza il rilievo dell'infondatezza (comunque rilevabile) del secondo sub-motivo della prima censura articolata dai ricorrenti, dovendo ritenersi che il provvedimento rescindente emesso dalla Corte di cassazione nel corso del presente giudizio abbia comunque espressamente rimesso al giudice del rinvio il compito di procedere ex novo all'esame delle singole pretese risarcitorie, "in ossequio all'ordinario riparto degli oneri probatori, che pone a carico del danneggiato,secondo la previsione dell'art. 2697 c.c. , comma 1 la prova del danno». Passando al secondo, terzo e quinto motivo, con cui rispettivamente era stata denuncia l’apparenza della motivazione, la violazione dell’art. 2704 cod. civ. e il vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., osservò la Corte, in relazione al secondo motivo, che la censura era stata irritualmente formulata mediante il riferimento ad elementi rinvenibili aliundee non sulla base del testo motivazionale insé considerato. Precisò poi, con riferimento al denunciato vizio motivazionale, quanto segue: «varrà rilevare l'inammissibilità delle censure in esame (nelle parti riferite ai singoli ricorrenti richiamati), avendo gli istanti propriamente trascurato - no n solo di indicare dove fossero stati prodotti i documenti richiamati nel secondo e nel quinto motivo di ricorso (se e dove erano stati introdotti in primo grado o, eventualmente in appello), omettendo altresì di precisare se e dove i fatti documentati erano stati oggetto di deduzione - ma soprattutto di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia, con la conseguente qualificazione delle censure in esame alla stregua di una proposta rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità». Infine, sul quinto motivo, evidenziò che la censura era orientata alla riconsiderazione del merito dei fatti di causa, mancando nella valutazione della corte territoriale l’evocazione del paradigma di cui all’art. 2704. Ha proposto ricorso per revocazione sulla base di due motivi [OSCURATO:PERSONA] e resiste con controricorso la CONSOB. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia errore di fatto ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento allo scrutinio del primo motivo, che il giudice di legittimità non si è avveduto che alle pagine 29 e 30 del ricorso vi era la precisa individuazione dei singoli rapporti finanziari intrattenuti dallo Stanga, consistiti nel trasferimento di risorse attraverso il sistema bancario in data 10 gennaio 1996 all’agente di cambio [OSCURATO:PERSONA] e nel compimento tramite quest’ultimo di investimenti in data 27 e 28 marzo 1996. Il motivo è inammissibileper difetto di decisività, sotto un duplice profilo. In primo luogo si tratta di censura che non coglie la ratio decidendi perché il motivo è stato dichiarato inammissibile non per l’omessa individuazione dei singoli rapporti finanziari, ma per l’omessa individuazione delle parti proponenti (art. 366 n. 1 c.p.c.), essendo sul punto il ricorso carente dell’indicazione dei nominativi dei ricorrenti specificatamente interessati al tema dell’estensibilità del giudizio di rinvio al tema della prova dei danni subiti in relazione alle operazioni di investimento successive al luglio 1994. In secondo luogo, il difetto di decisività ricorre anche per la mancata impugnazione della seconda ratio decidendi, la quale è rappresentata dal rilievo che il provvedimento rescindente emesso dalla Corte di cassazione nel corso del presente giudizio aveva comunque espressamente rimesso al giudice del rinvio il compito di procedere ex novo all'esame delle singole pretese risarcitorie. E’ vero che tale rilievo è preceduto dal seguente inciso: «il carattere assorbente delle considerazioni che precedono vale pertanto a destituire di rilevanza il rilievo dell'infondatezza (comunque rilevabile) del secondo sub-motivo della prima censura articolata dai ricorrenti». Non vi è stato tuttavia assorbimento in senso tecnico, il quale, escludendo la necessità di pronunciare, si traduce per l’appunto nella mancata pronuncia. La Corte ha qui pronunciato, rilevando l’infondatezza del secondo motivo, ed enunciandone in modo preciso le ragioni. Ha dunque statuito sul secondo sub-motivo (che è quello riguardante l’odierno ricorrente, interessato alle operazioni di investimento successive al luglio del 1994), per cui la valutazione di assorbenza è in realtà consistita nell’enunciazione dell’ordine di priorità delle questioni, evidenziando come la questione prioritaria, appunto per la sua capacità assorbente, fosse l’omessa individuazione delle parti proponenti (art. 366 n. 1 c.p.c.), perché relativa addirittura ad un requisito di contenuto del ricorso previsto dalla legge a pena di inammissibilità, cui ha fatto seguito lo scrutinio (comunque) del motivo, a sua volta ritenuto infondato. Va così rammentato che in tema direvocazione dei provvedimenti della Corte dicassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo (Cass. n. 4678 del 2022). Con il secondo motivo si denuncia errore di fatto ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento allo scrutinio di secondo, terzo e quinto motivo, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità, è stata indicata la sede di produzione e di deduzione nel processo dei documenti richiamati nel secondo e quinto motivo (pagine 29 e 30 del ricorso) e che, sempre contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità, è stata censurata la sentenza d’appello sotto il profilo della contraddittorietà dell’avere disconosciuto l’idoneità probatoria delle ricevute prodotte dagli attori con l’avere rilevato la condotta fraudolenta dei [OSCURATO:PERSONA], per cui la corte territoriale ha omesso di valutare documenti che essa stessa ha reputato idonei a riscontrare i fatti costitutivi del diritto risarcitorio azionato, da cui la decisività della denuncia di vizio motivazionale formulata. Il motivo è inammissibile. Il fondo della decisione, come emerge dall’uso dell’avverbio «soprattutto», risiede non nell’omessa indicazione della sede di produzione e di deduzione nel processo dei documenti richiamati nel secondo e quinto motivo, omissione pure rilevata, ma nell’avere omesso di «circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia». Quest’ultima è una valutazione, e non una mera percezione, e dunque corrisponde ad un giudizio. Il motivo è stato apprezzato dalla Corte come carente dell’indicazione del requisito di decisività, o meglio, secondo la Corte, è stato omesso di «circostanziare» la asserita decisività. A questo giudizio il ricorrente oppone una diversa valutazione del motivo di ricorso da lui formulato, per cui si chiede a questo Collegio, evocato in sede di ricorso per revocazione, di dirimere la controversia circa quale sia il modo corretto di valutare la formulata censura. E’ evidente che si è fuori del territorio della revocazione e si ricade in quello del sindacato sul giudizio che la Corte ha formulato. Si tratta di profilo assorbente, in quanto relativo a ratio decidendi, rispetto alla censura avente ad oggetto la questione della sede di produzione e di deduzione nel processo dei documenti. Va così rammentato che è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., larevocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o piùmotivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sulmotivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte comemotivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto diricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U. n. 31032 del 2019). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d
Sentenza Cassazione n. 25871/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris