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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07775/2023

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aterina, rappresentatie difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’AvvocatoIvo Baldassini, elettivamente domiciliati presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31 .

Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena; AMCO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

Intimate avverso la sentenza n.498/2022 della Corte di appello di Firenze , depositata l’11.

3. 2022.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 14.

2. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 10.

5. 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 498 della Corte R.G. n. 11940/2022.di appello di Firenze, depositata l’11.

3. 2022, che aveva dichiarato improcedibile il loro atto di appello per essere stato iscritto a ruolo in data 21.

6. 2019, oltre il termine di 10 giorni dalla sua notifica, avvenuta il 10.

6. 2019, prescritto dagli artt. 348, 347 e 165 c.p.c.

Le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienae AMCO [OSCURATO:PERSONA] gement Company s.p.a., quest’ultima intervenuta nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non hanno svolto attività difensiva.

La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata.

L’unico motivo di ricorsodenunzia violazione dell’art. 347 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato improcedibile l’atto di appello omettendo di considerare che la Cancelleria aveva provveduto alla correzione della data di iscrizione a ruolo dell’appello, dal 21 giugno 2019 al 20 giugno 2019, sicché il termine di iscrizione della causa a ruo l o doveva ritenersi rispettato.

Il motivo è fondato, atteso che, come emerge dallo storico del fascicolo della Cancelleria depositato dai ricorrenti, la data di iscrizione a ruolo della causa di appello è stata corretta da 21 a 20.

6. 2019, sicché il relativo adempimento risulta eseguito nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di impugnazione, avvenutail 10.

6. 2019, nel pieno rispetto della prescrizione di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c.

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio R.G. n. 11940/2022. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aterina, rappresentatie difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’AvvocatoIvo Baldassini, elettivamente domiciliati presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31 . Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena; AMCO [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. Intimate avverso la sentenza n.498/2022 della Corte di appello di Firenze , depositata l’11. 3. 2022. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 14. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 10. 5. 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 498 della Corte R.G. n. 11940/2022.di appello di Firenze, depositata l’11. 3. 2022, che aveva dichiarato improcedibile il loro atto di appello per essere stato iscritto a ruolo in data 21. 6. 2019, oltre il termine di 10 giorni dalla sua notifica, avvenuta il 10. 6. 2019, prescritto dagli artt. 348, 347 e 165 c.p.c. Le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienae AMCO [OSCURATO:PERSONA] gement Company s.p.a., quest’ultima intervenuta nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non hanno svolto attività difensiva. La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata. L’unico motivo di ricorsodenunzia violazione dell’art. 347 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato improcedibile l’atto di appello omettendo di considerare che la Cancelleria aveva provveduto alla correzione della data di iscrizione a ruolo dell’appello, dal 21 giugno 2019 al 20 giugno 2019, sicché il termine di iscrizione della causa a ruo l o doveva ritenersi rispettato. Il motivo è fondato, atteso che, come emerge dallo storico del fascicolo della Cancelleria depositato dai ricorrenti, la data di iscrizione a ruolo della causa di appello è stata corretta da 21 a 20. 6. 2019, sicché il relativo adempimento risulta eseguito nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di impugnazione, avvenutail 10. 6. 2019, nel pieno rispetto della prescrizione di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio R.G. n. 11940/2022. 3
Sentenza Cassazione n. 07775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris