CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 11766/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/12/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienza Preliminare diUrbinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 2 dicembre 2025, il Giudicedell’Udienza Preliminare del Tribunale di Urbino ha applicato nei confronti diGentian [OSCURATO:PERSONA] in ordine a sei distinti reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 1-6), unificati sotto il vincolo dellacontinuazione, la pena concordata fra le parti di mesi 9 di reclusione ed euro3.260,00 di multa, in aumento a titolo di continuazione sulla pena già inflitta con lasentenza n. 77/24 del Tribunale di Urbino del 18 giugno 2024, divenuta irrevocabileil 21 febbraio 2025 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni 4mesi 11 di reclusone ed euro 16.260,00 di multa.2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore,formulando due motivi.2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.Secondo il difensore, nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta la prova dellaresponsabilità penale dell’imputato per tutti o anche solo per alcuni dei delitti a luiascritti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, dunque, dovuto pronunciare sentenza di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla determinazione della pena. Il difensore lamenta che lariduzione per il rito sarebbe stata effettuata, con riferimento alla pena detentiva, inmisura inferiore al massimo consentito, in assenza di adeguata motivazione sulpunto.3. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrereper cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti soloper motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto dicorrelazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità delricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti daquelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 6, n. 1032del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01; Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, inmotivazione).Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire:- che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avversola sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge perla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate (Sez. F , n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761)- che la pena concordata è perfettamente conforme al modello legale per specie equantità, in quanto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la riduzione per il rito è«fino ad un terzo».5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11766/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da- PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 308/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione SemplificataLUCA LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/12/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienza Preliminare diUrbinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 2 dicembre 2025, il Giudicedell’Udienza Preliminare del Tribunale di Urbino ha applicato nei confronti diGentian [OSCURATO:PERSONA] in ordine a sei distinti reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 1-6), unificati sotto il vincolo dellacontinuazione, la pena concordata fra le parti di mesi 9 di reclusione ed euro3.260,00 di multa, in aumento a titolo di continuazione sulla pena già inflitta con lasentenza n. 77/24 del Tribunale di Urbino del 18 giugno 2024, divenuta irrevocabileil 21 febbraio 2025 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni 4mesi 11 di reclusone ed euro 16.260,00 di multa.2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore,formulando due motivi.2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.Secondo il difensore, nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta la prova dellaresponsabilità penale dell’imputato per tutti o anche solo per alcuni dei delitti a luiascritti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, dunque, dovuto pronunciare sentenza di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla determinazione della pena. Il difensore lamenta che lariduzione per il rito sarebbe stata effettuata, con riferimento alla pena detentiva, inmisura inferiore al massimo consentito, in assenza di adeguata motivazione sulpunto.3. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrereper cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti soloper motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto dicorrelazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità delricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti daquelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 6, n. 1032del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01; Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, inmotivazione).Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire:- che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avversola sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge perla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate (Sez. F , n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761)- che la pena concordata è perfettamente conforme al modello legale per specie equantità, in quanto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la riduzione per il rito è«fino ad un terzo».5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma il 10 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] VignaleP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma il 10 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]