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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18367/2023

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a seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 21/01/2015 del GIUDICE di PACE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza formulata in data 27 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, ex art. 175 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla legge n. 67 del 2014, relativamente al procedimento in esito al quale egli è stato condannato, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, con sentenza del Giudice di Pace di Firenze in data 21.1.2015.

La difesa - ricordato che la condanna era avvenuta previa dichiarazione di contumacia del condannato all'udienza del 27 febbraio 2014 (poi revocata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per dichiararne l'assenza) e che questi era assistito da un difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale, in esordio iti=lestmetfei dell'indagine, aveva eletto domicilio e ove erano state effettuate tutte le notificazioni - ha allegato l'indicazione del momento in cui è venuta a conoscenza del provvedimento e cioè allorché, in data 5 luglio 2022, ha estratto una visura del certificato del casellario giudiziale.

Ha poi dedotto la tempestività dell'istanza, siccome presentata nel rispetto dei trenta giorni dalla effettiva conoscenza e ne ha argomentato la fondatezza sulla scorta del principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le notificazioni degli atti all'imputato presso il difensore d'ufficio non costituiscono elemento idoneo a superare la mancata conoscenza del processo, essendo diversamente necessaria la prova positiva - che qui assume non esservi - che il difensore d'ufficio sia entrato in contatto con il proprio assistito.

2. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 14 novembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza è fondata e merita accoglimento.

2. Preliminarmente va precisato che la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di restituzione nel termine deriva dal combinato disposto di cui agli artt. 175, comma 4, cod. proc. pen. e 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000.3.

Inoltre, essendo stata emessa la sentenza del Giudice di pace di Firenze in data 21 gennaio 2015, previa dichiarazione di contumacia all'udienza del 27 febbraio 2014, trova applicazione la disciplina normativa previgente rispetto a quella introdotta con la Legge n. 67 del 2014, per il principio tempus regit actum.

Questa Corte, invero, postasi l'interrogativo se tale novella (che corrisponde, nella sostanza, a un'intervenuta abrogazione, in parte qua, dell'istituto oggetto del presente ricorso) trovi applicazione nei procedimenti in corso, in ragione del cennato brocardo, che regola la successione nel tempo delle norme processuali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, l'ha condivisibilmente risolto affermando che «La previgente formulazione dell'art. 175, cornma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo» e, segnatamente, alla data del 22 agosto 2014 (vedi Sez. 2, n. 23882 del 27/05/2014, Asan, Rv. 259634).

4. L'istanza va dunque vagliata alla stregua dell'ulteriore principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di un'eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 1 n. 24 del 14/12/2011, dep. 2012, Hacni, Rv. 251683; Sez. 2, n. 21393 del 15.04.2015, Rv 264219).

Più recentemente, in tema di onere di allegazione per il caso di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, si è rimarcato che «grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta».

In motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922).

Si tratta di enunciazioni di principio ín linea con la previsione di cui all'art. 6 della CEDU che, invero, impone alla giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l'esistenza di un potenziale attentato al diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, si abbia il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile.

Conclusivamente sul punto - diversamente da quanto previsto per il caso della nomina di un difensore di fiducia, laddove l'elezione di domicilio presso lo stesso e l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio - l'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento.

5. Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve evidenziarsi come, alla notifica ex art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio domiciliatario, non abbiano fatto seguito ulteriori fatti in virtù del quali inferire se detto difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il condannato; inoltre / la stessa sentenza di condanna fa riferimento alla circostanza che questi fosse privo di fissa dimora e, di fatto, irreperibile.

Di conseguenza, a fronte dell'assolvimento da parte della difesa dell'onere di allegazione alla stessa spettante, non emerge alcuna prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza da parte dell'istante della sentenza di condanna.Conseguentemente va disposta, in favore di questi, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 79/2015 emessa dal Giudice di Pace di Firenze il 21 gennaio 2015.

P.Q.M. restituisce [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze in data 21 gennaio 2015, n. 79/2015, che dichiara non esecutiva.

Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predetta sentenza.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al Pubblico ministero competente per l'esecuzione, nonché al giudice di merito, cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164, 165-bis cod. proc. pen.

Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 21/01/2015 del GIUDICE di PACE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza formulata in data 27 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, ex art. 175 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla legge n. 67 del 2014, relativamente al procedimento in esito al quale egli è stato condannato, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, con sentenza del Giudice di Pace di Firenze in data 21.1.2015. La difesa - ricordato che la condanna era avvenuta previa dichiarazione di contumacia del condannato all'udienza del 27 febbraio 2014 (poi revocata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per dichiararne l'assenza) e che questi era assistito da un difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale, in esordio iti=lestmetfei dell'indagine, aveva eletto domicilio e ove erano state effettuate tutte le notificazioni - ha allegato l'indicazione del momento in cui è venuta a conoscenza del provvedimento e cioè allorché, in data 5 luglio 2022, ha estratto una visura del certificato del casellario giudiziale. Ha poi dedotto la tempestività dell'istanza, siccome presentata nel rispetto dei trenta giorni dalla effettiva conoscenza e ne ha argomentato la fondatezza sulla scorta del principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le notificazioni degli atti all'imputato presso il difensore d'ufficio non costituiscono elemento idoneo a superare la mancata conoscenza del processo, essendo diversamente necessaria la prova positiva - che qui assume non esservi - che il difensore d'ufficio sia entrato in contatto con il proprio assistito. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 14 novembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è fondata e merita accoglimento. 2. Preliminarmente va precisato che la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di restituzione nel termine deriva dal combinato disposto di cui agli artt. 175, comma 4, cod. proc. pen. e 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000.3. Inoltre, essendo stata emessa la sentenza del Giudice di pace di Firenze in data 21 gennaio 2015, previa dichiarazione di contumacia all'udienza del 27 febbraio 2014, trova applicazione la disciplina normativa previgente rispetto a quella introdotta con la Legge n. 67 del 2014, per il principio tempus regit actum. Questa Corte, invero, postasi l'interrogativo se tale novella (che corrisponde, nella sostanza, a un'intervenuta abrogazione, in parte qua, dell'istituto oggetto del presente ricorso) trovi applicazione nei procedimenti in corso, in ragione del cennato brocardo, che regola la successione nel tempo delle norme processuali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, l'ha condivisibilmente risolto affermando che «La previgente formulazione dell'art. 175, cornma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo» e, segnatamente, alla data del 22 agosto 2014 (vedi Sez. 2, n. 23882 del 27/05/2014, Asan, Rv. 259634). 4. L'istanza va dunque vagliata alla stregua dell'ulteriore principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di un'eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 1 n. 24 del 14/12/2011, dep. 2012, Hacni, Rv. 251683; Sez. 2, n. 21393 del 15.04.2015, Rv 264219). Più recentemente, in tema di onere di allegazione per il caso di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, si è rimarcato che «grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta». In motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922). Si tratta di enunciazioni di principio ín linea con la previsione di cui all'art. 6 della CEDU che, invero, impone alla giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l'esistenza di un potenziale attentato al diritto dell'imputato di partecipare al suo processo, si abbia il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile. Conclusivamente sul punto - diversamente da quanto previsto per il caso della nomina di un difensore di fiducia, laddove l'elezione di domicilio presso lo stesso e l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio - l'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. 5. Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve evidenziarsi come, alla notifica ex art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio domiciliatario, non abbiano fatto seguito ulteriori fatti in virtù del quali inferire se detto difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con il condannato; inoltre / la stessa sentenza di condanna fa riferimento alla circostanza che questi fosse privo di fissa dimora e, di fatto, irreperibile. Di conseguenza, a fronte dell'assolvimento da parte della difesa dell'onere di allegazione alla stessa spettante, non emerge alcuna prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza da parte dell'istante della sentenza di condanna.Conseguentemente va disposta, in favore di questi, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 79/2015 emessa dal Giudice di Pace di Firenze il 21 gennaio 2015. P.Q.M. restituisce [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze in data 21 gennaio 2015, n. 79/2015, che dichiara non esecutiva. Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predetta sentenza. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al Pubblico ministero competente per l'esecuzione, nonché al giudice di merito, cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164, 165-bis cod. proc. pen. Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale
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