Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12765/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27954/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].

E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) [OSCURATO:PERSONA] 2017 [OSCURATO:SOCIETA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONEr.g. n. 27954/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Avverso la sentenza n. 818 /20 22 del la [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 16 maggio 2022.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 20marzo 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso; Rilevato che in danno di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Palermo vennero intrapresi due procedimenti di espropriazione forzata aventi ad oggetto i medesimi beni immobili: (a) il primo, iscritto al R.G.

Es. n. 650 del 2012, su iniziativa di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui poi è succeduta [OSCURATO:SOCIETA].), in forza di un mutuo fondiario erogato all’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (poi trasformata in Agenzia [OSCURATO:SOCIETA].), contratto partecipato dalla esecutata quale fideiussore e quale terzo datore di ipoteca; (b) il secondo, iscritto al R.G.Es. n. 359 del 2013, su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in forza di decreto ingiuntivo; riunite le due procedure (nelle quali frattanto avevano dispiegato intervento vari creditori), avverso le stesse l’esecutata propose uno actuopposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; in estrema sintesi, addusse, a sostegno del rimedio esperito, la nullità del contratto di mutuo fondiario sotto plurimi profili nonché, comunque, l’illegittimità (per diverse ragioni) del saggio di interessi applicato; sostenne inoltre l’inefficacia del decreto ingiuntivo azionato nella seconda espropriazione, per difetto di notifica dello stesso nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 cod. proc. civ.;r.g. n. 27954/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’opposizione all’esecuzione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].; non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui richiede il rinvio della trattazione del ricorso; parte ricorrente deposita memoria illustrativa; Considerato che il sesto motivo di ricorso prospetta questione relativa alla validità del mutuo fondiario contraddistinto da un piano di ammortamento c.d. alla francese, questione di rilievo nomofilattico rimessa alle Sezioni Unite con decreto della Prima Presidente del 9 settembre 2023 a seguito di rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., con ordinanza del Tribunale di Salerno del 19 luglio 2023; si profila pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione; p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27954/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) [OSCURATO:PERSONA] 2017 [OSCURATO:SOCIETA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONEr.g. n. 27954/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Avverso la sentenza n. 818 /20 22 del la [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 16 maggio 2022. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 20marzo 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso; Rilevato che in danno di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Palermo vennero intrapresi due procedimenti di espropriazione forzata aventi ad oggetto i medesimi beni immobili: (a) il primo, iscritto al R.G. Es. n. 650 del 2012, su iniziativa di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui poi è succeduta [OSCURATO:SOCIETA].), in forza di un mutuo fondiario erogato all’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (poi trasformata in Agenzia [OSCURATO:SOCIETA].), contratto partecipato dalla esecutata quale fideiussore e quale terzo datore di ipoteca; (b) il secondo, iscritto al R.G.Es. n. 359 del 2013, su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in forza di decreto ingiuntivo; riunite le due procedure (nelle quali frattanto avevano dispiegato intervento vari creditori), avverso le stesse l’esecutata propose uno actuopposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; in estrema sintesi, addusse, a sostegno del rimedio esperito, la nullità del contratto di mutuo fondiario sotto plurimi profili nonché, comunque, l’illegittimità (per diverse ragioni) del saggio di interessi applicato; sostenne inoltre l’inefficacia del decreto ingiuntivo azionato nella seconda espropriazione, per difetto di notifica dello stesso nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 cod. proc. civ.;r.g. n. 27954/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’opposizione all’esecuzione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].; non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui richiede il rinvio della trattazione del ricorso; parte ricorrente deposita memoria illustrativa; Considerato che il sesto motivo di ricorso prospetta questione relativa alla validità del mutuo fondiario contraddistinto da un piano di ammortamento c.d. alla francese, questione di rilievo nomofilattico rimessa alle Sezioni Unite con decreto della Prima Presidente del 9 settembre 2023 a seguito di rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., con ordinanza del Tribunale di Salerno del 19 luglio 2023; si profila pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione; p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 12765/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris