CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 24067/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 3375-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 -controricorrente - Avverso la sentenza n. 131 del 2023 della Corte d’appello di Potenza, depositata il 25 luglio 2023 (RG 42/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), poste a carico della parte ricorrente, in ragione dell’inoperatività della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 2023, n. 4062, e, di recente, Cass., sez. lav., 19 marzo 2024, n. 7373, punto 5 delle Ragioni della decisione),e liquidate nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la partericorrente a rifondere le spese del presente giudizio alla parte controricorrente, nell’importo di Euro 1.500,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. R