CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49082/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni scritte inviata dalla difesa con le quali sono state ribadite quelle del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le prime due censure risultano prospettate per la prima volta in sede di legittimità ( non rilevando al fine, quanto al motivare speso per gli aumenti in continuazione, che la sentenza di appello nel caso ha rideterminato la pena atteso che a tanto si è provveduto riducendo il trattamento irrogato sicchè da tale opera di rideterminazione non consegue la possibilità per l'imputato di recuperare doglianze che andavano con specificità proposte contro le originarie e più gravose determinazioni di primo grado) mentre la terza si risolve in una sollecitazione rivolta alla Corte all'evidenza eccentrica rispetto ai poteri ascritti alla stessa; rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.