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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 07823/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29476/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N.148, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1145/2021 depositata il04/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - Con atto ritualmente notificato, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7439/08, emesso dal Tribunale di Firenze in data 04.12.2008 in favore dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo per i lavori edili eseguiti in forza di un contratto di appalto, deducendo la presenza di difetti nella realizzazione delle opere e di danni causati a terzi durante la loro esecuzione, nonché spiegando, in via riconvenzionale, domanda volta al pagamento di € 48.000,00, a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori. - Si costituì in giudizio la D itta Rinaldi, contestando la fondatezza della domanda avanzata dagli attori e spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il pagamento dell’ulteriore corrispettivo di € 10.442,00 dovuto in forza dei lavori extra capitolato eseguiti per ordine e conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. - Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 382/2016, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’opposta di € 22.983,56 a titolo di residuo corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto e di opere extra capitolato; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò la legittimità del recesso di parte committente dal contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatrice Rinaldi, condannando quest’ultima al pagamento della penale pari ad € 48.000,00; - la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dall’impresa Rinaldi, rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalle opponenti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo provato un ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile alla ditta appaltatrice; - Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; - La ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; -il relatore ha formulato proposta, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell’adunanza, i ric orrenti hanno depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 1460 c.c., oltre al difetto di motivazione, per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto l’inadempienza della committente sulla base di una erronea valutazione del contratto d’appalto e delle risultanze della prova testimoniale, con particolare riguardo alle relazioni peritali del direttore dei lavori, con conseguente travisamento dei fatti. - Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 c.c., oltre per difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito riconosciuto in favore dei committenti l’importo previsto dalla clausola penale, invertendo l’onere probatorio in quanto sarebbe spettato all’appaltatore dare prova del fatto che il ritardo nell’esecuzione dell’opera non era dovuto alla sua negligenza ma a causa di forza maggiore; - Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.113, 115, 116 c.p.c., nonché dell’art. 1453 c.c., oltre all’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per aver il giudice d’appello invertito l’onere della prova in quanto le committenti, al fine di esigere la penale, avrebbero dovuto provare la fonte del loro diritto e il relativo termine di scadenza con la mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre graverebbe sull’appaltatrice provare il suo adempimento. - I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. - La valutazione della p rova dell’inadempimento è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e dibattuto di cui al vigente n. 5, dell’art. 360, c.p.c., che nella specie neppure è veicolato in base agli insegnamenti di Cass., S.U., n. 8053/2014, ossia nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per cui il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il " quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; - le censure presuppongono, invece, come ancora esistente il controllo di sufficienza della motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art.360 c.p.c., n.5, in seguito al D.L. 83/2012, convertito -nella L.134/2012; - i ricorrenti, lungi dal denunciare un fatto storico decisivo per il giudizio, sollecitano un riesame delle risultanze istruttorie; - la Corte d’appello, con motivazione chiara e in ossequio ai principi inerenti alla regolamentazione dell’onere della prova, ha ritenuto che la clausola penale era stata pattuita per il ritardo nell’adempimento dell’appaltatore e, nella specie, non poteva ritenersi provato un ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile alla Rinaldi in quanto la committente non aveva fornito l’energia elettrica, non aveva provveduto all’allacciamento dei contatori del gas, aveva fornito con ritardo il materiale, provocando un rallentamento dei lavori, tanto che le parti ne avevano differito il termine finale; -si trattava di obblighi previsti dall’art. 3 del contratto d’appalto, che poneva a carico della committente la fornitura di corrente elettrica al cantiere e l’allacciamento dei nuovi contatori del gas, come attestato dallo stesso direttore dei lavori nominato dalla committente; - la Corte ha, altresì accertato che vi erano stati r itardi nel pagamento degli stati di avanzamento dei lavorie che la committente aveva richiesto lavori extra capitolato; - per tali ragioni, oggetto di apprezzamento di fatto da parte della corte distrettuale, il ritardo nell’adempimento, che dava diritto alla penale, non era imputabile alla ditta appaltatrice; -contrariamente da quanto affermato dai ricorrenti nella memoria ex art.380 bis c.p.c., le censure contenute nel primo motivo di ricorso non si sostanzi ano in “errores in procedendo” in quanto non censurano la violazione di una norma processuale ma invocano una diversa interpretazione dell’art.3 del contratto d’appalto, sostenendo che la committente non aveva l’obbligo di provvedere all’allaccio del gas ed a fornire la corrente elettrica ma di sostenerne le spese; - tale contestazione, peraltro proposta senza l’indicazione della violazione dei criteri ermeneutici previsti dagli artt.1362 e segg. c.p.c., investe l’interpretazione plausibile del contratt o da parte della Corte di merito, fino ad investire la valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla CTU ed alla relazione peritale; -né sono ammissibili le censure di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., giacché (cfr.da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867; Cass. n.11892/2016): a) la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo enunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; b) la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. - Non suss iste, infine la dedotta violazione di legge con riferimento agli artt.1453 c.c. e dell’art.1460 c.c. poiché, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge non l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019); -parimenti, non è ravvisabile la violazione dell’art.1382 c.c. in quanto è stato accertato da parte del giudice di merito che il ritardo nella consegna dei lavori non era dovuto ad inadempimento della ditta appaltatrice ma della parte committente; -contrariamente da quanto asserito da parte ricorrente, il giudice di gravame non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova ma ha concretamente accertato l’assenza dei presupposti per l’applicazione della clausola penale; - come più volte affermato da questa Corte (ex multis Cass.26769/18), in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c., si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni; -il richiamo all’art.2702 c.c. con riferimento alla fede privilegiata della scrittura privata non è pertinente in quanto non viene in contestazione la veridicità del contenuto del contratto d’appalto e del verbale del direttore dei lavori ma l’interpretazione del contenuto di tali atti da parte del giudice di merito; – il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; – Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29476/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N.148, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1145/2021 depositata il04/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - Con atto ritualmente notificato, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7439/08, emesso dal Tribunale di Firenze in data 04.12.2008 in favore dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo per i lavori edili eseguiti in forza di un contratto di appalto, deducendo la presenza di difetti nella realizzazione delle opere e di danni causati a terzi durante la loro esecuzione, nonché spiegando, in via riconvenzionale, domanda volta al pagamento di € 48.000,00, a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori. - Si costituì in giudizio la D itta Rinaldi, contestando la fondatezza della domanda avanzata dagli attori e spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale per il pagamento dell’ulteriore corrispettivo di € 10.442,00 dovuto in forza dei lavori extra capitolato eseguiti per ordine e conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. - Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 382/2016, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’opposta di € 22.983,56 a titolo di residuo corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto e di opere extra capitolato; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò la legittimità del recesso di parte committente dal contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatrice Rinaldi, condannando quest’ultima al pagamento della penale pari ad € 48.000,00; - la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dall’impresa Rinaldi, rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalle opponenti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo provato un ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile alla ditta appaltatrice; - Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; - La ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; -il relatore ha formulato proposta, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell’adunanza, i ric orrenti hanno depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 1460 c.c., oltre al difetto di motivazione, per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto l’inadempienza della committente sulla base di una erronea valutazione del contratto d’appalto e delle risultanze della prova testimoniale, con particolare riguardo alle relazioni peritali del direttore dei lavori, con conseguente travisamento dei fatti. - Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 c.c., oltre per difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito riconosciuto in favore dei committenti l’importo previsto dalla clausola penale, invertendo l’onere probatorio in quanto sarebbe spettato all’appaltatore dare prova del fatto che il ritardo nell’esecuzione dell’opera non era dovuto alla sua negligenza ma a causa di forza maggiore; - Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.113, 115, 116 c.p.c., nonché dell’art. 1453 c.c., oltre all’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per aver il giudice d’appello invertito l’onere della prova in quanto le committenti, al fine di esigere la penale, avrebbero dovuto provare la fonte del loro diritto e il relativo termine di scadenza con la mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre graverebbe sull’appaltatrice provare il suo adempimento. - I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. - La valutazione della p rova dell’inadempimento è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e dibattuto di cui al vigente n. 5, dell’art. 360, c.p.c., che nella specie neppure è veicolato in base agli insegnamenti di Cass., S.U., n. 8053/2014, ossia nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per cui il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il " quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; - le censure presuppongono, invece, come ancora esistente il controllo di sufficienza della motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art.360 c.p.c., n.5, in seguito al D.L. 83/2012, convertito -nella L.134/2012; - i ricorrenti, lungi dal denunciare un fatto storico decisivo per il giudizio, sollecitano un riesame delle risultanze istruttorie; - la Corte d’appello, con motivazione chiara e in ossequio ai principi inerenti alla regolamentazione dell’onere della prova, ha ritenuto che la clausola penale era stata pattuita per il ritardo nell’adempimento dell’appaltatore e, nella specie, non poteva ritenersi provato un ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile alla Rinaldi in quanto la committente non aveva fornito l’energia elettrica, non aveva provveduto all’allacciamento dei contatori del gas, aveva fornito con ritardo il materiale, provocando un rallentamento dei lavori, tanto che le parti ne avevano differito il termine finale; -si trattava di obblighi previsti dall’art. 3 del contratto d’appalto, che poneva a carico della committente la fornitura di corrente elettrica al cantiere e l’allacciamento dei nuovi contatori del gas, come attestato dallo stesso direttore dei lavori nominato dalla committente; - la Corte ha, altresì accertato che vi erano stati r itardi nel pagamento degli stati di avanzamento dei lavorie che la committente aveva richiesto lavori extra capitolato; - per tali ragioni, oggetto di apprezzamento di fatto da parte della corte distrettuale, il ritardo nell’adempimento, che dava diritto alla penale, non era imputabile alla ditta appaltatrice; -contrariamente da quanto affermato dai ricorrenti nella memoria ex art.380 bis c.p.c., le censure contenute nel primo motivo di ricorso non si sostanzi ano in “errores in procedendo” in quanto non censurano la violazione di una norma processuale ma invocano una diversa interpretazione dell’art.3 del contratto d’appalto, sostenendo che la committente non aveva l’obbligo di provvedere all’allaccio del gas ed a fornire la corrente elettrica ma di sostenerne le spese; - tale contestazione, peraltro proposta senza l’indicazione della violazione dei criteri ermeneutici previsti dagli artt.1362 e segg. c.p.c., investe l’interpretazione plausibile del contratt o da parte della Corte di merito, fino ad investire la valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla CTU ed alla relazione peritale; -né sono ammissibili le censure di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., giacché (cfr.da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867; Cass. n.11892/2016): a) la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo enunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; b) la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. - Non suss iste, infine la dedotta violazione di legge con riferimento agli artt.1453 c.c. e dell’art.1460 c.c. poiché, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge non l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019); -parimenti, non è ravvisabile la violazione dell’art.1382 c.c. in quanto è stato accertato da parte del giudice di merito che il ritardo nella consegna dei lavori non era dovuto ad inadempimento della ditta appaltatrice ma della parte committente; -contrariamente da quanto asserito da parte ricorrente, il giudice di gravame non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova ma ha concretamente accertato l’assenza dei presupposti per l’applicazione della clausola penale; - come più volte affermato da questa Corte (ex multis Cass.26769/18), in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c., si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni; -il richiamo all’art.2702 c.c. con riferimento alla fede privilegiata della scrittura privata non è pertinente in quanto non viene in contestazione la veridicità del contenuto del contratto d’appalto e del verbale del direttore dei lavori ma l’interpretazione del contenuto di tali atti da parte del giudice di merito; – il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; – Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorren
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