CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10326/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e ServicosLDA, domiciliata in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, presso la quale è ivi el.dom.to in V.Laurentina 563/1; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] presso la quale, come da procura in atti, è el.domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove 21; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2866/20 del 7.10.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1^ febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] e Servicos LDA propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in rigetto degli appelli riuniti sia della società sia di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Roma (n.8804/19) aveva ritenuto legittimo nei limiti del 50 % della base imponibile (immobile di interesse culturale ex art.10 d.lgs 42/04) l’avviso di accertamento per Imu 2012 e sanzioni notificatole da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Lunghezza (Castello di Lunghezza). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - infondata era la pretesa della società di vedersi riconoscere l a totale esenzione Imu ex art.7 co.1 lett.c) o lett. i) d.lgs 504/92, facendone difetto tanto il requisito oggettivo (stante lo svolgimento all'interno della struttura di attività, non solo culturale, ma anche commerciale di organizzazione di banchetti e matrimoni), quanto quello soggettivo (attesa la natura di società di capitali, di diritto estero, rivestito dalla contribuente); - infondata era però anche la pretesa dell'amministrazione comunale di applicazione integrale dell'imposta, nonostante che l'immobile rivestisse interesse culturale ex articolo 10 d.lgs 42/2004 cit., come riconosciuto dalla nota della Sovrintendenza MIBACT in atti la quale, pur recando data successiva (9 novembre 2018) all'annualità di imposta in oggetto, aveva mera natura dichiarativa e faceva riferimento al DM 6 maggio 1966 che già riconosceva interesse culturale al castello; - ne derivava l’abbattimento al 50 % della base imponibile ai fini Imu ex art. 13, co. 3^, d.l. 201/11 conv. l. 214/11. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. § 1.2 La società ricorrente ha depositato memoria con eccezione di giudicato esterno (sent. [OSCURATO:PERSONA] n. 2797 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) affermativo della spettanza del beneficio. Si tratta di eccezione infondata, sul presupposto che la sentenza in questione, per quanto resa tra le stesse parti, ha riguardato un’annualità d’imposta (2013) differente da quella qui dedotta (2012), ed ha inoltre investito – nell’oggetto di asserita rilevanza preclusiva ex art.2909 cod.civ. –elementi della fattispecie impositiva o esonerativa in realtà non vincolanti: vuoi perché per loro natura non durevoli e necessariamente stabili, bensì suscettibili in fatto di mutare nel tempo a seconda delle annualità considerate (come lo svolgimento nell’immobile di attività non esclusivamente non commerciale e reddituale), vuoi perché integranti stretta interpretazione della normativa di riferimento (presupposti normativi si applicabilità del regime di tutela storico- artistica), attività di per sé insuscettibile di vincolo in un giudizio diverso. Ricorre in proposito, sotto il primo aspetto, il costante indirizzo (v.Cass.nn.25516/19; 5766/21; 38950/21 e molte altre), desunto da Cass.SSUU n. 13916/06, secondo cui, nel processotributario, l'effetto vincolante delgiudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità diannualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. Sotto il secondo profilo va ribadito che: “Il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti” (Cass.n. 24992/18 ed altre). § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Servicos LDA lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ . – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 bis dl 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) conv. l. 27/2012; 91, 4 bis, come mod. dall’art.9 co. 6 dl 174/12 conv.l. 213/12; 13 co. 3 dl 201/11, 120 d.lgs 42/04 sostitutivo della l. 1089/1939. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto l'esenzione totale del complesso dal pagamento dell'Imu, nonostante che si trattasse di immobile (risalente ad epoca preromana e di documentato pregio storico, tanto da essere adibito a visite culturali e scolastiche talvolta patrocinate dallo stesso Comune di Roma) sottoposto a tutela, come dalla citata nota MIBACT 9 novembre 2018 secondo cui: “si certifica che l'immobile individuato nel dispositivo di tutela come palazzo baronale nel suo complesso, con tutti i suoi elementi decorativi, sito in frazione di Lunghezza, tenuta Lunghezza, assegnato a catasto al foglio 666 allegato A particelle 109, 11, 112/2-3- 4 e 119, riveste interesse culturale con DM 6 maggio 1966 (ex l. 1089/1939, ora art.10 d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42)”. § 2.2Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti correttamente escluso la totale esenzione Ici-Imu, così ponendosi in linea –e non in contrasto –con la disciplina di cui si assume la violazione o falsa applicazione. Per quanto concerne l’esenzione invocata ai sensi della lett.c) dell’art. 7 cit., va rilevato che la norma prevede il trattamento di favore per “i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni”; la disposizione da ultimo citata, prescrive: “Immobili con destinazione ad usi culturali. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile”. Nella fattispecie, la società ha fondato la propria doglianza sul solo fatto che l'immobile da essa posseduto rientrasse tra quelli di valore storico-artistico ai sensi dell'articolo 10 d.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), così come in effetti riconosciuto in data risalente dal Ministero ed attestato all’attualità dalla suddetta nota di Sovrintendenza. Sfugge però alla ricorrente che questo solo elemento - del resto riconosciutole de planoanche dalla [OSCURATO:PERSONA] che proprio sulla base di esso ha dimezzato la base imponibile aifini Imu, ex art. 13, co. 3^, d.l. 201/11 conv. l. 214/11 - non è idoneo ad integrare la fattispecie esonerativa richiesta, dal momento che quest'ultima richiama, come si è visto, l’art.5 bis del d.lgs sulle agevolazioni tributarie, il quale ultimo menziona non già gli immobili rientranti tout court nell'articolo 10 del Codice perché riconosciuti di interesse storico ed artistico, bensì soltanto gli “immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile”. Ebbene, non risulta che nel corso dei giudizi di merito la società abbia allegato e provato - come sarebbe stato suo onere, vertendosi di dimostrazione dei presupposti di una fattispecie di esenzione, come tale impeditiva del sorgere della pretesa tributaria: Cass.n. 6711/15 e molte altre - la sussistenza dei presupposti in questione, soprattutto per quanto concerne la ‘totale’ adibizione a sede museale ed il mancato conseguimento di qualsiasi reddito dall'utilizzazione dell'immobile. Si tratta, in ogni caso, di aspetti puramente fattuali della vicenda che sono stati esclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] (quantomeno per quanto concerne la mancata produzione di redditi), e che certo non potrebbero essere ripresi in considerazione nella presente sede di legittimità. Stante la tassatività del combinato disposto e, più in generale, il carattere di stretta interpretazione rivestito dalle agevolazioni tributarie in quanto eccezionalmente derogatrici alla regola generale di comune contribuzione alla spesa pubblica, si è in caso analogo escluso che l'esenzione in esame possa essere riconosciuta oltre gli stretti limiti previsti dalla legge, appunto quelli costituiti dalla esclusiva e totale apertura al pubblico e dalla mancata percezione di reddito dalla loro utilizzazione (Cass.n. 14931/11). Per quanto concerne l’altra esenzione alternativamente invocata, rileva la lettera i) dell’art. 7 co. 1 d.lvo 504/92 in tema di ICI, applicabile anche all'IMU per l'anno 2012, oggetto di causa, in virtù del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, in combinato disposto con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011. Tale esenzione, nella versione modificata ad opera dell'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 12 opera per "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222." L’esenzione in oggetto muove dal concorso di un presupposto soggettivo riguardante la natura non commerciale dell’ente (art.87, ora 73, co.1) lett.c) Tuir), e di un presupposto oggettivo dato dallo svolgimento nell’immobile, secondo modalità non commerciali, di una delle attività indicate dall’art. 7 co. 1^ lett.i) in esame (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222). Come innumerevoli volte affermato da questa Corte, una lettura dell’evoluzione normativa in materia – indotta dalla decisione della Commissione UE 2013/286 -impone di escludere che possa riconoscersi l’esenzione allorquando quest’ultima, venendo ad incidere su un settore produttivo operante alle condizioni di mercato, finisca con l’alterare le regole della libera concorrenza mediante la pratica configurazione di un vero e proprio aiuto di Stato, come tale inammissibile ex art. 107, paragrafo 1 TUE, sicchè solo l’attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico rende compatibile, quanto a requisito obiettivo, l’esenzione in parola (altrimenti disapplicabile dal giudice nazionale) con il diritto UE (Cass.nn.13970/16; 4066/19; 6795/20; 18831/20; 28578/20; 15364/22 e molte altre). Ciò sul presupposto che nè il requisito soggettivo (natura non commerciale dell’ente) né quello oggettivo (natura dell’attività svolta) – per quanto necessari – possono essere sufficienti ad escludere l’incidenza delle modalità di concreto svolgimento dell’attività sulle condizioni di libero mercato, nel senso indicato. La materia è stata chiarita dal D.M. MEF n.200 del 19.11.2012. Orbene, nel caso di specie l'esenzione in parola è stata legittimamente esclusa dalla [OSCURATO:PERSONA] per difetto sia del requisito soggettivo (avendo la contribuente, soggetto di diritto straniero, natura di società di capitali –LDA o srl - non rientrante nella citata previsione Tuir), sia del requisito oggettivo (essendo emerso, al contrario di quanto richiesto per il beneficio, che l'immobile “è adibito principalmente ad attività commerciali, quali banchetti e matrimoni (…)”. E neppure questo accertamento - peraltro non specificamente contestato dalla ricorrente - potrebbe essere f atto oggetto di rivisitazione in questa sede. § 3. Ne segue il rigetto del ricorso con la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dallaL. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del