Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 43587/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud)fo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1../1.- • il difensore te (Avi' [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato . 2.11 ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la suindicata sentenza deduce due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 599, comma 2, 127 commi 4 e 5, 420 ter, 178 e 179, del codice di rito, e 83 decreto legge n.18 del 2020, per essere stato disatteso il diritto dell'imputato, detenuto agli arresti dorniciliari per questa causa, di partecipare al processo a suo carico nonostante la sua espressa richiesta di presenziare mediante traduzione o mediante videoconferenza ovvero tramite collegamento da remoto, dovendo in tale sede rendere dichiarazioni difensive. 2.2.Col secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 70 e 98 cod. pen. in relazione al mancato accoglimento della richiesta di perizia.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata, relativamente al primo motivo, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello per il prosieguo; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dev'essere accolto limitatamente al secondo motivo. 1.1.In particolare, fondato è il secondo motivo di ricorso che lamenta il mancato accoglimento della richiesta di perizia sulle condizioni psichiche dell'imputato, nonostante l'allegazione da parte della difesa di atti di altro procedimento penale nel cui ambito era stato espletato accertamento peritale che aveva appurato il vizio parziale di mente del ricorrente per disturbo da abuso di sostanze stupefacenti cronico in relazione ad epoca coeva a quella in cui si è verificato il fatto per cui è processo.

In particolare, La Corte di Appello a fronte di un principio di prova in tal senso, avrebbe dovuto disporre l'accertamento richiesto e non procedere a priori a rigettare l'istanza argomentando per di più sul tipo di disturbo che affliggerebbe la persona dell'imputato, non reputato idoneo ad incidere sulla capacità d'intendere e di volere dello stesso sulla base di valutazione priva di parametri tecnici specifici. 1.2.11 primo motivo - che rimane in ogni caso assorbito stante l'annullamento conseguente all'accoglimento del primo motivo - è comunque manifestamente infondato dal momento che risulta per tabulas che l'istanza di traduzione dell'imputato - già detenuto per questa causa - fu inoltrata solo in data 8.10.2021, rispetto all'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi tardivamente, quando era oramai scaduto il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'articolo 89 c.p. con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte dì Appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud)fo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1../1.- • il difensore te (Avi' [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato . 2.11 ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la suindicata sentenza deduce due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 599, comma 2, 127 commi 4 e 5, 420 ter, 178 e 179, del codice di rito, e 83 decreto legge n.18 del 2020, per essere stato disatteso il diritto dell'imputato, detenuto agli arresti dorniciliari per questa causa, di partecipare al processo a suo carico nonostante la sua espressa richiesta di presenziare mediante traduzione o mediante videoconferenza ovvero tramite collegamento da remoto, dovendo in tale sede rendere dichiarazioni difensive. 2.2.Col secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 70 e 98 cod. pen. in relazione al mancato accoglimento della richiesta di perizia. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata, relativamente al primo motivo, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello per il prosieguo; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dev'essere accolto limitatamente al secondo motivo. 1.1.In particolare, fondato è il secondo motivo di ricorso che lamenta il mancato accoglimento della richiesta di perizia sulle condizioni psichiche dell'imputato, nonostante l'allegazione da parte della difesa di atti di altro procedimento penale nel cui ambito era stato espletato accertamento peritale che aveva appurato il vizio parziale di mente del ricorrente per disturbo da abuso di sostanze stupefacenti cronico in relazione ad epoca coeva a quella in cui si è verificato il fatto per cui è processo. In particolare, La Corte di Appello a fronte di un principio di prova in tal senso, avrebbe dovuto disporre l'accertamento richiesto e non procedere a priori a rigettare l'istanza argomentando per di più sul tipo di disturbo che affliggerebbe la persona dell'imputato, non reputato idoneo ad incidere sulla capacità d'intendere e di volere dello stesso sulla base di valutazione priva di parametri tecnici specifici. 1.2.11 primo motivo - che rimane in ogni caso assorbito stante l'annullamento conseguente all'accoglimento del primo motivo - è comunque manifestamente infondato dal momento che risulta per tabulas che l'istanza di traduzione dell'imputato - già detenuto per questa causa - fu inoltrata solo in data 8.10.2021, rispetto all'udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi tardivamente, quando era oramai scaduto il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'articolo 89 c.p. con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte dì Appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso
Decreto Cassazione n. 43587/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris