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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 22993/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9196-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 1904 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente Sez.

VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ―Con citazione notificata il 20 ottobre 2015 [OSCURATO:SOCIETA]., GiovanniCarracoi e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti: decreto col quale era stato loro intimato il pagamento della somma di euro 83.302,68.

Il giudizio, in cui si è costituita l’ingiungente [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata in giudizio da doBank s.p.a., è stato definito con sentenza del Tribunale di Cagliari con cui l’opposizione è stata dichiarata improcedibile per il mancato esperimento della mediazione; con la detta pronuncia gli opponenti, siccome soccombenti,sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese in favore della banca opposta.

2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Cagliari ha riformato la pronuncia del Tribunale, dichiarato im procedibile la Sez.

VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 domanda monitoria propostada Unicredit e compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio.

La Corte di merito ha dato atto di come, sul tema relativo all’individuazione del soggetto cui compete di avviare la procedura di mediazionenel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si fossero contrapposti due orientamenti, in dottrina e in giurisprudenza; ha quindi rilevato chedi recente le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, avevano risolto la questione individuando nell’ingiungente opposto la parte onerata dell’introduzione del richiamato procedimento .

Ha quindi deciso la questione ad essa devoluta nel senso indicato dalle Sezioni Unite.

La statuizionedi compensazi one dell e spese è stata poi motivata avendo riguardo ai «contrasti giurisprudenziali sugli argomenti oggetto di causae al nuovo arresto del la Suprema Corte , « in contrasto con le precedenti soluzioni fino ad oggi assunte».

3. ― Vi èimpugnazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., Carracoi e Ligas, della sentenza di appello.

Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi.

Resiste con controricorso, a mezzo di C erverd L egal [OSCURATO:SOCIETA].,che la rappresenta in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. , la quale era già intervenuta in appello quale cessionaria del credito azionato da Unicredit. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Questo mezzo di censura, come quello che segue, investe la sentenza impugnata nella parte afferente la compensazione delle spese processuali.

I ricorrenti richiamano il principio per cui nel sistema processuale vigente è precluso al giudice di Sez.

VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 condannare alla rifusione delle spese chiè stato «costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte».

Viene osservato che l’opposizione è stata accolta e che, quindi,non poteva ravvisarsi alcuna soccombenza in capo ai ricorrenti.

Si deduce, inoltre, che nel caso di specie non sussistevano le ipotesi dell’assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza che, sole, possono giustificare la compensazione delle spese a norma del vigente art. 92 c.p.c..

Il secondo motivo oppone l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c..

Si lamenta che , a fronte dell’accoglimento integrale dell’appello, la Corte di merito abbia deciso di compensare le spese basandosi su una «motivazione di stile che equivale a una omessa motivazione».La censura è svolta avendo anche riguardo alla posizione processuale dell’odierna controricorrente, la quale avevaaderito solo in appello alle difese ed eccezioni di Unicredit, invocando una decisione di rigetto del gravame

2. ― SPV ha eccepito l’inammissibilità del ricorso rilevando come la procura stesa a margine del ricorso per cassazione non potesse essere considerata speciale, mancando essa d ella data, dell’esplicitazione, da parte dei ricorrenti, di proporre ricorso per cassazione e di precisi riferimenti alla sentenza impugnata.

L’eccezione va disattesa.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si Sez.

VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito(Cass.30 novembre 2020, n. 27302; Cass. 9 maggio 2007, n. 10539).

Ebbene, nel caso in esame si è in presenza di una procura apposta sul primo foglio del ricorso, a margine di tale atto.

3. ― I due motivi di ricorso, che si prestano a una trattazione congiunta, sono infondati.

L’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/2014 (versione della norma, questa,applicabile a presente giudizio) , prevede che se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese le parti, parzialmente o per intero.

Solo per completezza vapoi rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77,ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del detto comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò detto, non colgono anzitutto nel segno i rilievi svolti dai ricorrenti con riguardo al principio per cui la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese: e ciò in quanto la Corte di merito non ha Sez.

VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 così disposto,pronunciandosi, piuttosto, nel senso della compensazione integrale.

Quest’ultima statuizione, poi, è immune da censure.

Infatti, la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez.

U. 18 settembre 2020, n. 19596) si pone in discontinuità con la precedente giurisprudenza di questa Corte; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629 si era infatti espressa nel senso che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione gravassesulla parte opponente: ciò sul presupposto che l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 andasseinterpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di meritoche l'opponente ha interesse ad introdurre.Ove si consideri che tale soluzione era stata seguita da altre pronunce della Corte (Cass. 16 gennaio 2019, n. 994 e Cass. 16 settembre 2019, n. 23003, entrambe non massimate in CED), è agevole avvedersi di comela sentenza delle Sezioni Unite del 2020, secondo cui l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, abbia comportato proprio il mutamento di giurisprudenza menzionato dal cit. art. 92, comma 2.

La correttezza della decisione della Corte distrettuale non è, poi, punto incrinata dalla doglianza dei ricorrenti circa l’ estensione della pronuncia di compensazione all’interveniente SPV.

Come è evidente, non esisteva alcuna ragione che inducesse a differenziare le statuizioni da adottare, visto che la pronuncia di compensazione si è basatasu di un dato oggettivo, che non poteva non interessare tutti i contendenti.

Oltretutto, l’intervento di SPV risulta essere anteriore al mutamento di indirizzo marcato dalle Sezioni Unite: sicché la Corte di appello non Sez.

VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 avrebbe potutoimputar e alla stessa di aver perorato una tesi non più accreditata dallagiurisprudenza.

4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9196-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 1904 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente Sez. VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ―Con citazione notificata il 20 ottobre 2015 [OSCURATO:SOCIETA]., GiovanniCarracoi e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti: decreto col quale era stato loro intimato il pagamento della somma di euro 83.302,68. Il giudizio, in cui si è costituita l’ingiungente [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata in giudizio da doBank s.p.a., è stato definito con sentenza del Tribunale di Cagliari con cui l’opposizione è stata dichiarata improcedibile per il mancato esperimento della mediazione; con la detta pronuncia gli opponenti, siccome soccombenti,sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese in favore della banca opposta. 2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Cagliari ha riformato la pronuncia del Tribunale, dichiarato im procedibile la Sez. VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 domanda monitoria propostada Unicredit e compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio. La Corte di merito ha dato atto di come, sul tema relativo all’individuazione del soggetto cui compete di avviare la procedura di mediazionenel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si fossero contrapposti due orientamenti, in dottrina e in giurisprudenza; ha quindi rilevato chedi recente le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, avevano risolto la questione individuando nell’ingiungente opposto la parte onerata dell’introduzione del richiamato procedimento . Ha quindi deciso la questione ad essa devoluta nel senso indicato dalle Sezioni Unite. La statuizionedi compensazi one dell e spese è stata poi motivata avendo riguardo ai «contrasti giurisprudenziali sugli argomenti oggetto di causae al nuovo arresto del la Suprema Corte , « in contrasto con le precedenti soluzioni fino ad oggi assunte». 3. ― Vi èimpugnazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., Carracoi e Ligas, della sentenza di appello. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Resiste con controricorso, a mezzo di C erverd L egal [OSCURATO:SOCIETA].,che la rappresenta in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. , la quale era già intervenuta in appello quale cessionaria del credito azionato da Unicredit. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Questo mezzo di censura, come quello che segue, investe la sentenza impugnata nella parte afferente la compensazione delle spese processuali. I ricorrenti richiamano il principio per cui nel sistema processuale vigente è precluso al giudice di Sez. VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 condannare alla rifusione delle spese chiè stato «costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte». Viene osservato che l’opposizione è stata accolta e che, quindi,non poteva ravvisarsi alcuna soccombenza in capo ai ricorrenti. Si deduce, inoltre, che nel caso di specie non sussistevano le ipotesi dell’assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza che, sole, possono giustificare la compensazione delle spese a norma del vigente art. 92 c.p.c.. Il secondo motivo oppone l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. Si lamenta che , a fronte dell’accoglimento integrale dell’appello, la Corte di merito abbia deciso di compensare le spese basandosi su una «motivazione di stile che equivale a una omessa motivazione».La censura è svolta avendo anche riguardo alla posizione processuale dell’odierna controricorrente, la quale avevaaderito solo in appello alle difese ed eccezioni di Unicredit, invocando una decisione di rigetto del gravame 2. ― SPV ha eccepito l’inammissibilità del ricorso rilevando come la procura stesa a margine del ricorso per cassazione non potesse essere considerata speciale, mancando essa d ella data, dell’esplicitazione, da parte dei ricorrenti, di proporre ricorso per cassazione e di precisi riferimenti alla sentenza impugnata. L’eccezione va disattesa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si Sez. VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito(Cass.30 novembre 2020, n. 27302; Cass. 9 maggio 2007, n. 10539). Ebbene, nel caso in esame si è in presenza di una procura apposta sul primo foglio del ricorso, a margine di tale atto. 3. ― I due motivi di ricorso, che si prestano a una trattazione congiunta, sono infondati. L’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/2014 (versione della norma, questa,applicabile a presente giudizio) , prevede che se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese le parti, parzialmente o per intero. Solo per completezza vapoi rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77,ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del detto comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ciò detto, non colgono anzitutto nel segno i rilievi svolti dai ricorrenti con riguardo al principio per cui la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese: e ciò in quanto la Corte di merito non ha Sez. VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 così disposto,pronunciandosi, piuttosto, nel senso della compensazione integrale. Quest’ultima statuizione, poi, è immune da censure. Infatti, la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19596) si pone in discontinuità con la precedente giurisprudenza di questa Corte; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629 si era infatti espressa nel senso che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione gravassesulla parte opponente: ciò sul presupposto che l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 andasseinterpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di meritoche l'opponente ha interesse ad introdurre.Ove si consideri che tale soluzione era stata seguita da altre pronunce della Corte (Cass. 16 gennaio 2019, n. 994 e Cass. 16 settembre 2019, n. 23003, entrambe non massimate in CED), è agevole avvedersi di comela sentenza delle Sezioni Unite del 2020, secondo cui l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, abbia comportato proprio il mutamento di giurisprudenza menzionato dal cit. art. 92, comma 2. La correttezza della decisione della Corte distrettuale non è, poi, punto incrinata dalla doglianza dei ricorrenti circa l’ estensione della pronuncia di compensazione all’interveniente SPV. Come è evidente, non esisteva alcuna ragione che inducesse a differenziare le statuizioni da adottare, visto che la pronuncia di compensazione si è basatasu di un dato oggettivo, che non poteva non interessare tutti i contendenti. Oltretutto, l’intervento di SPV risulta essere anteriore al mutamento di indirizzo marcato dalle Sezioni Unite: sicché la Corte di appello non Sez. VI –RG9196/2021 camera di consiglio13.4.2022 avrebbe potutoimputar e alla stessa di aver perorato una tesi non più accreditata dallagiurisprudenza. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
Decreto Cassazione n. 22993/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris