Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:627
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CO0180_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) – Interpretazione degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49, 55, 149 e 150 CE – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato una professione regolamentata nello Stato membro ospitante prima e dopo il riconoscimento dell’equivalenza professionale risultante dai titoli di studio conferiti da istituti di istruzione superiori in un altro Stato membro – Compimento precedente, in forza di un contratto di franchising, di una parte degli studi universitari presso un istituto non riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato membro ospitante – Possibilità, a causa del rifiuto di riconoscimento di tali titoli, di escludere il lavoratore dalla sua attività professionale. [OSCURATO:PERSONA] autorità competenti di uno Stato membro ospitante, in forza dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sono tenute a permettere ad un cittadino di uno Stato membro, di esercitare la sua professione alle stesse condizioni dei titolari di diplomi nazionali quando tale diploma: – sanziona una formazione acquisita, in tutto o in parte, preso un istituto sito nello Stato membro ospitante che, secondo la normativa di quest’ultimo Stato, non è riconosciuto come un istituto di istruzione, e – non è stato omologato dalle autorità nazionali competenti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CO0180_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] – Interpretazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) – Interpretazione degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49, 55, 149 e 150 CE – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato una professione regolamentata nello Stato membro ospitante prima e dopo il riconoscimento dell’equivalenza professionale risultante dai titoli di studio conferiti da istituti di istruzione superiori in un altro Stato membro – Compimento precedente, in forza di un contratto di franchising, di una parte degli studi universitari presso un istituto non riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato membro ospitante – Possibilità, a causa del rifiuto di riconoscimento di tali titoli, di escludere il lavoratore dalla sua attività professionale. [OSCURATO:PERSONA] autorità competenti di uno Stato membro ospitante, in forza dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, sono tenute a permettere ad un cittadino di uno Stato membro, di esercitare la sua professione alle stesse condizioni dei titolari di diplomi nazionali quando tale diploma: – sanziona una formazione acquisita, in tutto o in parte, preso un istituto sito nello Stato membro ospitante che, secondo la normativa di quest’ultimo Stato, non è riconosciuto come un istituto di istruzione, e – non è stato omologato dalle autorità nazionali competenti.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris