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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12767/2026

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la Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato ildecreto del Tribunale di Napoli del 5 marzo 2025 con il quale, dopo avere rivalutato lapericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata ancora attuale la pericolositàsociale dello stesso, dopo il periodo di detenzione dal 23 gennaio 2013 al 23 dicembre 2024,e disposto che si desse concreta esecuzione, per la durata residua, al decreto emesso dalTribunale di Napoli in data 19 gennaio 2016, con il quale era stata applicata ad AngeloPezzullo la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblicasicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e mesi sei.2.

Ricorre per cassazione avverso il predetto decreto il difensore del proposto,deducendo:2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159, agli artt. 3, 13 e 27 Cost. ed ai principi affermati dalle sentenze della Cortecostituzionale n. 291 del 2013 e n. 162 del 2024; violazione dell'art. 6 CEDU per difetto dieffettiva rivalutazione della pericolosità.Si deduce che la Corte di appello, pur richiamando i principi sanciti dalla Cortecostituzionale e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ne avrebbe fornitoun'applicazione meramente formale, ritenendo sufficiente, per affermare la persistenza dellapericolosità, la «carriera criminale pluridecennale», l’appartenenza al “clan Moccia” ed ilruolo di «capozona» del ricorrente, senza misurarsi realmente con l'effetto di una detenzionesuperiore al decennio da questi subita, con gli esiti del percorso educativo documentatodagli istituti penitenziari e con la stabilizzazione lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art.14, comma 2-ter, d.lgs. n.159 del 2011, come interpretato dalla Consulta e dalle SezioniUnite.2.2.

Motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica sul giudizio difavorevoli.Si deduce che la Corte di appello, pur avendo dato atto che gli ultimi reati accertati acarico del ricorrente risalgono al 2015 e che, durante la detenzione, egli ha conseguito ildiploma di geometra con encomio, ha frequentato il liceo artistico con risultati elevati, haottenuto molteplici attestati di merito per l’impegno nello studio, ha svolto attività lavorativaintramuraria, ha tenuto – nel periodo di detenzione presso la casa circondariale di Sulmonadal 2022 al 2024 – una condotta positiva priva di rilievi disciplinari e, dopo la scarcerazione,ha mantenuto una condotta regolare, ha tuttavia svalutato tali elementi positivi medianteaffermazioni generiche, senza svolgere un’adeguata argomentazione volta a spiegare leragioni per cui essi non sarebbero idonei a incidere sulla valutazione dell’attualità dellapericolosità sociale.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concetto di “attualità”della pericolosità sociale.Si sostiene che la Corte di appello abbia desunto in modo pressoché automaticol’attualità della pericolosità sociale dalla sola pregressa appartenenza del ricorrente alcosiddetto “clan Moccia”, dal ruolo di promotore e di «capozona» attribuitogli in risalentipronunce e dal suo rientro nel territorio di Frattamaggiore, ove l’organizzazione è tuttoraoperante, senza tuttavia indicare alcun elemento fattuale nuovo, successivo al 2015, idoneoa comprovare un effettivo e attuale reinserimento del medesimo nelle dinamiche criminali.

Intal modo, il requisito dell’attualità della pericolosità verrebbe impropriamente sovrappostoalla mera storia delinquenziale e alla tipologia dell’appartenenza mafiosa, finendo perconfigurare una sorta di «pericolosità a tempo indeterminato» fondata esclusivamentesull’inserimento in una consorteria di tipo mafioso, in contrasto con i principi affermati dallaCorte costituzionale nelle sentenze n. 291 del 2013 e n. 162 del 2024.2.4.

Violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità e adeguatezzadella misura e omessa motivazione sulla possibilità di modulare o ridurre la misura inviolazione degli artt. 3, 13, 27 Cost., e dell’art. 117 Cost. in relazione all'art. 5 CEDU.Si deduce che la Corte di appello abbia confermato integralmente la misuraoriginariamente applicata senza svolgere alcuna effettiva valutazione in ordine allaproporzionalità e alla stretta necessità delle prescrizioni in concreto imposte, alla luce delmutato quadro personale e trattamentale del ricorrente.

Il giudice di merito si sarebbe infattilimitato ad affermare che la durata della misura era stata già determinata in misura inferioreal massimo edittale, senza interrogarsi sulla possibilità di una sua modulazione in sensomeno afflittivo, idonea a bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il dirittodell’interessato a proseguire il percorso di reinserimento sociale.

Tale omissione si porrebbein contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali, che esigono che ogni limitazionedella libertà personale sia fondata su presupposti attuali e, al contempo, calibrata nellamisura minima necessaria a fronteggiare il rischio concretamente accertato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.2.

Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorsopercassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10,comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dall’art. 27, comma 2, d.lgs. cit.; neconsegue che, in tema di sindacato sullamotivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibiliin sede di legittimità l'ipotesidell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,potendosiesclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazionedell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appellodall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il caso di motivazioneinesistente o meramenteapparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Pandico,Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.270080-01; Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01).Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio,l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016,Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 – 01) oquando sussista un travisamento che abbia investito plurime circostanze decisive totalmenteignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi inuna motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).3.

Fatte tali premesse, sono inammissibili i primi tre motivi di ricorso, da esaminarsicongiuntamente in quanto concernenti le medesime questioni di diritto, con i quali si deduce,sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di omessa motivazione, la pretesamancanza di una effettiva rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale del ricorrente,la asserita svalutazione degli elementi di segno favorevole e il ricorso a categorie astratte,risolventisi nella prospettazione di una indebita «presunzione di pericolosità permanente» inmateria di criminalità organizzata.3.1.

L'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel disciplinare il rapporto tra statodi detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale,alla luce dell'intervento additivo della Corte costituzionale n. 291 del 2013, prevede che, incaso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'attodella fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente nonverifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura equest'ultima non gli sia stata notificata.Pertanto, in tali ipotesi, la nuova verifica da parte del giudice competente, attestantela pericolosità della persona ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dallalegge 17 ottobre 2017 n. 161, costituisce una condizione di efficacia della misura diprevenzione (Sez.

U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01).La disposizione prevede che, dopo la cessazione dello stato di detenzione perespiazione di pena, la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anched'ufficio, dopo la cessazione della detenzione, attraverso un procedimento, nel corso delquale sono assunte le necessarie informazioni.In tal modo viene valorizzata l’esigenza di un accertamento dell’attualità dellapericolosità sociale, quale presupposto imprescindibile, sul piano costituzionale econvenzionale, per l’applicazione di una misura di prevenzione.A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che hadichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni», è sempre necessariala verifica d’ufficio della pericolosità sociale al momento della esecuzione della sorveglianzaspeciale, indipendentemente dalla durata dello stato di detenzione.3.2.

Nel caso in esame, il ricorrente è stato destinatario della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di treanni e sei mesi, applicata con decreto del Tribunale di Napoli emesso il 19 gennaio 2016, icui effetti sono rimasti sospesi durante la detenzione, che si è protratta dal 23 gennaio 2013al 23 dicembre 2024.La rinnovata valutazione dell’attualità della pericolosità sociale è stata correttamenteeffettuata dai Giudici del merito, che, riesaminando, a seguito della detenzione subita, lapericolosità sociale qualificata del ricorrente, l'hanno ritenuta ancora attuale, inconsiderazione della lunga militanza nell'associazione per delinquere di tipo mafioso (c.d.“clan Moccia”), del ruolo di spicco ricoperto (quale promotore e organizzatore come «capozona» della gestione delle attività illecite nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore), dellaoperatività attuale della consorteria nel territorio di riferimento, della mancanza di elementidai quali desumere la recisione dei rapporti del medesimo con il contesto mafioso diappartenenza (tenuto conto che lo stesso, dopo la scarcerazione, rientrava nel territorio diriferimento dove tuttora opera il “clan Moccia”, dal quale non si era mai dissociato); nonrisultavano, inoltre, emergere comportamenti idonei a dimostrare l’abbandono dellepregresse logiche criminali, né elementi indicativi di una dissociazione o di una effettivapresa di distanza dai contesti criminali di riferimento (pag. 5 del decreto impugnato).Quanto alla evoluzione della personalità del ricorrente durante la detenzione, si davabuona condotta solo negli ultimi anni della espiazione della pena.

Quanto al dato positivodell’assunzione presso una ditta che si occupa di ristrutturazioni edilizie, la Corte di appelloosservava che doveva tenersi conto del brevissimo tempo durante il quale era stata svoltal'attività lavorativa, solo dal febbraio 2025, a fronte di una pluridecennale «carriera»criminale.3.3.

A fronte di una motivazione diffusamente argomentata in ordine all’attualità dellapericolosità sociale e alla ritenuta non decisività degli elementi favorevoli allegati,motivazione che non presenta i caratteri della mera apparenza né evidenzia travisamentimacroscopici tali da tradursi in violazione di legge, le doglianze proposte non superano ilvaglio di ammissibilità, risolvendosi nella deduzione di censure motivazionali e, in largamisura, nella sollecitazione di una rivalutazione del merito, estranea ai limiti del giudizio dilegittimità, delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha disatteso le prospettazionidifensive in tema di attualità della pericolosità sociale.4.

Non supera il vaglio di ammissibilità il quarto motivo di ricorso, con il quale sideduce un vizio di violazione di legge per omessa motivazione sulla possibilità di modulare oridurre la durata della misura.4.1.

La Corte ha chiarito che il procedimento di verifica della persistente pericolositàsociale, previsto dall’art. 14, comma 2ter, d.lgs. n. 159 del 2011, è distinto da quellodisciplinato dall’art. 11, comma 2, del medesimo decreto, essendo solo quest’ultimodeputato alla modifica della misura di prevenzione applicata, anche quanto alla sua durata.È stato, invero, affermato che, in tema di misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale, il procedimento di cui all’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 attribuisce altribunale il potere di dare esecuzione alla misura ovvero di revocarla, a seconda dell'esitodell'accertamento circa la persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo la detenzione,ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine didurata, potendo tale modifica essere adottata solo con il procedimento di cui all'art. 11,comma 2, dello stesso decreto durante l'esecuzione della misura e, dunque, ancheeventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 cit. si sia concluso con un provvedimentoche a tale esecuzione abbia dato luogo (Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv.279434 – 01).Il procedimento di cui all’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone,invero, l’esistenza di una misura di prevenzione in corso di esecuzione e disciplina le ipotesiin cui, nel corso della sua attuazione, sopravvengano fatti tali da giustificarne la revoca o lamodifica, anche con riferimento alla durata della stessa.Solo all’esito dell’accertamento, svolto nel procedimento di cui all’art. 14 del citatodecreto legislativo, della persistente pericolosità sociale dell’interessato e della conseguentedisposizione di esecuzione della misura di prevenzione successivamente alla suascarcerazione, l’interessato medesimo ovvero l’autorità proponente potranno attivare ilprocedimento previsto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 per richiederne larevoca o la modifica.4.2.

Fermo quanto precede, deve escludersi il denunciato difetto di motivazione,avendo la Corte di appello fornito adeguata giustificazione in ordine alla insussistenza deipresupposti per la riduzione della durata della misura di prevenzione, già determinata dalTribunale in misura sensibilmente inferiore al massimo, avuto riguardo alla rilevante caraturacriminale del ricorrente e alla persistente assenza di qualsivoglia elemento indicativo didissociazione o di rimeditazione delle pregresse scelte di vita (pag. 5 del decretoimpugnato).5.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato ildecreto del Tribunale di Napoli del 5 marzo 2025 con il quale, dopo avere rivalutato lapericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata ancora attuale la pericolositàsociale dello stesso, dopo il periodo di detenzione dal 23 gennaio 2013 al 23 dicembre 2024,e disposto che si desse concreta esecuzione, per la durata residua, al decreto emesso dalTribunale di Napoli in data 19 gennaio 2016, con il quale era stata applicata ad AngeloPezzullo la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblicasicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e mesi sei.2. Ricorre per cassazione avverso il predetto decreto il difensore del proposto,deducendo:2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159, agli artt. 3, 13 e 27 Cost. ed ai principi affermati dalle sentenze della Cortecostituzionale n. 291 del 2013 e n. 162 del 2024; violazione dell'art. 6 CEDU per difetto dieffettiva rivalutazione della pericolosità.Si deduce che la Corte di appello, pur richiamando i principi sanciti dalla Cortecostituzionale e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ne avrebbe fornitoun'applicazione meramente formale, ritenendo sufficiente, per affermare la persistenza dellapericolosità, la «carriera criminale pluridecennale», l’appartenenza al “clan Moccia” ed ilruolo di «capozona» del ricorrente, senza misurarsi realmente con l'effetto di una detenzionesuperiore al decennio da questi subita, con gli esiti del percorso educativo documentatodagli istituti penitenziari e con la stabilizzazione lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art.14, comma 2-ter, d.lgs. n.159 del 2011, come interpretato dalla Consulta e dalle SezioniUnite.2.2. Motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica sul giudizio difavorevoli.Si deduce che la Corte di appello, pur avendo dato atto che gli ultimi reati accertati acarico del ricorrente risalgono al 2015 e che, durante la detenzione, egli ha conseguito ildiploma di geometra con encomio, ha frequentato il liceo artistico con risultati elevati, haottenuto molteplici attestati di merito per l’impegno nello studio, ha svolto attività lavorativaintramuraria, ha tenuto – nel periodo di detenzione presso la casa circondariale di Sulmonadal 2022 al 2024 – una condotta positiva priva di rilievi disciplinari e, dopo la scarcerazione,ha mantenuto una condotta regolare, ha tuttavia svalutato tali elementi positivi medianteaffermazioni generiche, senza svolgere un’adeguata argomentazione volta a spiegare leragioni per cui essi non sarebbero idonei a incidere sulla valutazione dell’attualità dellapericolosità sociale.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concetto di “attualità”della pericolosità sociale.Si sostiene che la Corte di appello abbia desunto in modo pressoché automaticol’attualità della pericolosità sociale dalla sola pregressa appartenenza del ricorrente alcosiddetto “clan Moccia”, dal ruolo di promotore e di «capozona» attribuitogli in risalentipronunce e dal suo rientro nel territorio di Frattamaggiore, ove l’organizzazione è tuttoraoperante, senza tuttavia indicare alcun elemento fattuale nuovo, successivo al 2015, idoneoa comprovare un effettivo e attuale reinserimento del medesimo nelle dinamiche criminali. Intal modo, il requisito dell’attualità della pericolosità verrebbe impropriamente sovrappostoalla mera storia delinquenziale e alla tipologia dell’appartenenza mafiosa, finendo perconfigurare una sorta di «pericolosità a tempo indeterminato» fondata esclusivamentesull’inserimento in una consorteria di tipo mafioso, in contrasto con i principi affermati dallaCorte costituzionale nelle sentenze n. 291 del 2013 e n. 162 del 2024.2.4. Violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità e adeguatezzadella misura e omessa motivazione sulla possibilità di modulare o ridurre la misura inviolazione degli artt. 3, 13, 27 Cost., e dell’art. 117 Cost. in relazione all'art. 5 CEDU.Si deduce che la Corte di appello abbia confermato integralmente la misuraoriginariamente applicata senza svolgere alcuna effettiva valutazione in ordine allaproporzionalità e alla stretta necessità delle prescrizioni in concreto imposte, alla luce delmutato quadro personale e trattamentale del ricorrente. Il giudice di merito si sarebbe infattilimitato ad affermare che la durata della misura era stata già determinata in misura inferioreal massimo edittale, senza interrogarsi sulla possibilità di una sua modulazione in sensomeno afflittivo, idonea a bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il dirittodell’interessato a proseguire il percorso di reinserimento sociale. Tale omissione si porrebbein contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali, che esigono che ogni limitazionedella libertà personale sia fondata su presupposti attuali e, al contempo, calibrata nellamisura minima necessaria a fronteggiare il rischio concretamente accertato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorsopercassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10,comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dall’art. 27, comma 2, d.lgs. cit.; neconsegue che, in tema di sindacato sullamotivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibiliin sede di legittimità l'ipotesidell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,potendosiesclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazionedell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appellodall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il caso di motivazioneinesistente o meramenteapparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Pandico,Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.270080-01; Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01).Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio,l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016,Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 – 01) oquando sussista un travisamento che abbia investito plurime circostanze decisive totalmenteignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi inuna motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n.20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).3. Fatte tali premesse, sono inammissibili i primi tre motivi di ricorso, da esaminarsicongiuntamente in quanto concernenti le medesime questioni di diritto, con i quali si deduce,sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di omessa motivazione, la pretesamancanza di una effettiva rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale del ricorrente,la asserita svalutazione degli elementi di segno favorevole e il ricorso a categorie astratte,risolventisi nella prospettazione di una indebita «presunzione di pericolosità permanente» inmateria di criminalità organizzata.3.1. L'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel disciplinare il rapporto tra statodi detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale,alla luce dell'intervento additivo della Corte costituzionale n. 291 del 2013, prevede che, incaso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'attodella fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente nonverifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura equest'ultima non gli sia stata notificata.Pertanto, in tali ipotesi, la nuova verifica da parte del giudice competente, attestantela pericolosità della persona ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dallalegge 17 ottobre 2017 n. 161, costituisce una condizione di efficacia della misura diprevenzione (Sez. U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01).La disposizione prevede che, dopo la cessazione dello stato di detenzione perespiazione di pena, la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anched'ufficio, dopo la cessazione della detenzione, attraverso un procedimento, nel corso delquale sono assunte le necessarie informazioni.In tal modo viene valorizzata l’esigenza di un accertamento dell’attualità dellapericolosità sociale, quale presupposto imprescindibile, sul piano costituzionale econvenzionale, per l’applicazione di una misura di prevenzione.A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che hadichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni», è sempre necessariala verifica d’ufficio della pericolosità sociale al momento della esecuzione della sorveglianzaspeciale, indipendentemente dalla durata dello stato di detenzione.3.2. Nel caso in esame, il ricorrente è stato destinatario della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di treanni e sei mesi, applicata con decreto del Tribunale di Napoli emesso il 19 gennaio 2016, icui effetti sono rimasti sospesi durante la detenzione, che si è protratta dal 23 gennaio 2013al 23 dicembre 2024.La rinnovata valutazione dell’attualità della pericolosità sociale è stata correttamenteeffettuata dai Giudici del merito, che, riesaminando, a seguito della detenzione subita, lapericolosità sociale qualificata del ricorrente, l'hanno ritenuta ancora attuale, inconsiderazione della lunga militanza nell'associazione per delinquere di tipo mafioso (c.d.“clan Moccia”), del ruolo di spicco ricoperto (quale promotore e organizzatore come «capozona» della gestione delle attività illecite nei Comuni di Frattamaggiore e Frattaminore), dellaoperatività attuale della consorteria nel territorio di riferimento, della mancanza di elementidai quali desumere la recisione dei rapporti del medesimo con il contesto mafioso diappartenenza (tenuto conto che lo stesso, dopo la scarcerazione, rientrava nel territorio diriferimento dove tuttora opera il “clan Moccia”, dal quale non si era mai dissociato); nonrisultavano, inoltre, emergere comportamenti idonei a dimostrare l’abbandono dellepregresse logiche criminali, né elementi indicativi di una dissociazione o di una effettivapresa di distanza dai contesti criminali di riferimento (pag. 5 del decreto impugnato).Quanto alla evoluzione della personalità del ricorrente durante la detenzione, si davabuona condotta solo negli ultimi anni della espiazione della pena. Quanto al dato positivodell’assunzione presso una ditta che si occupa di ristrutturazioni edilizie, la Corte di appelloosservava che doveva tenersi conto del brevissimo tempo durante il quale era stata svoltal'attività lavorativa, solo dal febbraio 2025, a fronte di una pluridecennale «carriera»criminale.3.3. A fronte di una motivazione diffusamente argomentata in ordine all’attualità dellapericolosità sociale e alla ritenuta non decisività degli elementi favorevoli allegati,motivazione che non presenta i caratteri della mera apparenza né evidenzia travisamentimacroscopici tali da tradursi in violazione di legge, le doglianze proposte non superano ilvaglio di ammissibilità, risolvendosi nella deduzione di censure motivazionali e, in largamisura, nella sollecitazione di una rivalutazione del merito, estranea ai limiti del giudizio dilegittimità, delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha disatteso le prospettazionidifensive in tema di attualità della pericolosità sociale.4. Non supera il vaglio di ammissibilità il quarto motivo di ricorso, con il quale sideduce un vizio di violazione di legge per omessa motivazione sulla possibilità di modulare oridurre la durata della misura.4.1. La Corte ha chiarito che il procedimento di verifica della persistente pericolositàsociale, previsto dall’art. 14, comma 2ter, d.lgs. n. 159 del 2011, è distinto da quellodisciplinato dall’art. 11, comma 2, del medesimo decreto, essendo solo quest’ultimodeputato alla modifica della misura di prevenzione applicata, anche quanto alla sua durata.È stato, invero, affermato che, in tema di misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale, il procedimento di cui all’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 attribuisce altribunale il potere di dare esecuzione alla misura ovvero di revocarla, a seconda dell'esitodell'accertamento circa la persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo la detenzione,ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine didurata, potendo tale modifica essere adottata solo con il procedimento di cui all'art. 11,comma 2, dello stesso decreto durante l'esecuzione della misura e, dunque, ancheeventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 cit. si sia concluso con un provvedimentoche a tale esecuzione abbia dato luogo (Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv.279434 – 01).Il procedimento di cui all’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone,invero, l’esistenza di una misura di prevenzione in corso di esecuzione e disciplina le ipotesiin cui, nel corso della sua attuazione, sopravvengano fatti tali da giustificarne la revoca o lamodifica, anche con riferimento alla durata della stessa.Solo all’esito dell’accertamento, svolto nel procedimento di cui all’art. 14 del citatodecreto legislativo, della persistente pericolosità sociale dell’interessato e della conseguentedisposizione di esecuzione della misura di prevenzione successivamente alla suascarcerazione, l’interessato medesimo ovvero l’autorità proponente potranno attivare ilprocedimento previsto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 per richiederne larevoca o la modifica.4.2. Fermo quanto precede, deve escludersi il denunciato difetto di motivazione,avendo la Corte di appello fornito adeguata giustificazione in ordine alla insussistenza deipresupposti per la riduzione della durata della misura di prevenzione, già determinata dalTribunale in misura sensibilmente inferiore al massimo, avuto riguardo alla rilevante caraturacriminale del ricorrente e alla persistente assenza di qualsivoglia elemento indicativo didissociazione o di rimeditazione delle pregresse scelte di vita (pag. 5 del decretoimpugnato).5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12767/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris