CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lodi, che si riporta aimotivi di ricorso e insiste per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 14 aprile 2026 il Tribunale di Milano ha rigettato larichiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza dicustodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano in data 26marzo 2026, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso, di lesioniaggravate e di violazione alla normativa in materia di armi, di cui ai capi a), b) ec) dell’incolpazione provvisoria.2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso in cassazione il difensore difiducia del [OSCURATO:PERSONA], eccependo:- il difetto di motivazione in ordine alla eccepita violazione dell’art. 292,comma 2, lett. c), cod. proc. pen. per omessa autonoma valutazione da parte delGip della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, specie con riferimento allalocalizzazione dell’indagato rispetto al luogo della rapina, effettuata in termini dimera compatibilità;- violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circal’affermata esistenza della gravità indiziaria, senza considerare gli argomentidifensivi sulla procedura di identificazione dell’indagato e sulle modalità esecutivedella rapina, riconducibili ad un’azione pianificata e coordinata, in assenza,tuttavia, di elementi che lasciassero presupporre un pregresso coinvolgimento delCifone in atti preparatori (pedinamento, ispezione dei luoghi, contatti telefonici frai complici); inoltre, si evidenzia come l’auto utilizzata dai rapinatori (una Mercedes)era simile a quella in uso al ricorrente ma non era stata identificata tramite latarga così come il cellulare che aveva agganciato la cella di Cornaredo non erarilevante ai fini della ricostruzione degli spostamenti, trattandosi del luogo diresidenza del [OSCURATO:PERSONA], in considerazione anche delle distanze e delle condizioni disalute di costui;- vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e violazione di legge (art.273, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in quanto il pericolo di reiterazione delreato non era concreto ed attuale (a fronte del reato commesso il 12 dicembre2024, la misura di custodia in carcere era stata disposta a marzo del 2026) ed ilTribunale non aveva motivato in ordine all’idoneità della misura degli arrestidomiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi reiterativi di censuregià sottoposte al vaglio del giudice del riesame e definite in termini adeguati, conargomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.2. Circa il primo motivo, va ribadito che in tema di impugnazioni cautelari, ilricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelare peromessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenzecautelari è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali ladedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale dacondurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 3, n. 10400 del19/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 287827-02; Sez. 1, n.333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760-01).Con il motivo in esame si eccepisce (pag. 2 del ricorso) che “il giudice dellacattura si è limitato ad una mera ripetizione di frasi e costrutti dell’accusa senzacompiere una valutazione critica sulla coerenza dei motivi posti a fondamento dellarichiesta e senza esaminare compiutamente gli atti di indagine”; si accenna altresìal “contenuto dei tabulati e della localizzazione dell’indagato desunta dalle celletelefoniche … espressa in termini di mera compatibilità senza che sia datoconoscerne la grandezza percentuale”.Risulta evidente, quindi, che non sono indicati precisi elementi di segnocontrario, riconducibili alla dedotta mancanza di autonoma valutazione del Gip, afronte di quanto accertato del giudice del riesame ossia che – rispetto ai medesimielementi fattuali – il Gip aveva rielaborato gli indizi a supporto della identificazione,riportando elementi ulteriori rispetto a quelli indicati dal PM (ad es. l’aggancio dellacella telefonica in relazione al tempo di un sopralluogo).Altra questione è poi l’adeguatezza indiziaria degli elementi a sostegnodell’identificazione del ricorrente, relativi al merito della questione cautelare,oggetto di ulteriore censura.3. Con riferimento al secondo motivo, il ricorrente non si confronta con ilconsolidato principio di diritto secondo cui in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare,in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princìpi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatori (Sez. U., n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Da tale principio, ribadito anche in successive pronunce della Corte dicassazione, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge odin mancanza o manifesta illogicità̀ della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400-01; in motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità̀ nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità̀ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ondesono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Si aggiunga che il ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 192 cod.proc. pen. per “il malgoverno delle regole di valutazione degli indizi” (pag. 3 delricorso) e che le Sezioni Unite hanno stabilito al riguardo che, in tema di ricorsoper cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementidi prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianzeconnesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla letterac) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).Con argomentazione effettiva e priva di profili di illogicità, il Tribunale harichiamato, in punto di gravità indiziaria, l’accertamento positivo contenuto nelprovvedimento di Gip, riportando gli elementi attestanti il diretto coinvolgimentodel [OSCURATO:PERSONA] nella rapina (l’analisi incrociata delle utenze, partendo dal dato delleimpronte papillari rinvenute sul casco abbandonato da uno dei complici; ledichiarazioni della persona offesa; le riprese del sistema di videosorveglianza); haritenuto, in particolare, che il ricorrente fosse uno dei due soggetti che seguiva lavittima, ripreso dalle videocamere, sulla base di dati obiettivi (comparazione conun’ immagine fotosegnaletica recente; constatazione diretta per la nitidezza delleimmagini con ripresa frontale). Anche la riconducibilità dell’auto Mercedes alCifone è stata spiegata in termini plausibili, attraverso la comparazione diimmagini, di tragitti e di agganci di cellule telefoniche (pag. 7), con la conclusioneche i dati erano perfettamente coerenti con il percorso di allontanamento a piedidal luogo della rapina al luogo in cui veniva prelevata l’auto per la fuga, inconsiderazione dei tempi di percorrenza.4. Quanto alle esigenze cautelari (terzo motivo di ricorso) il giudice delriesame ha ribadito la gravità dei fatti, con riferimento alle modalità dicommissione della rapina pluriaggravata, valorizzando ai fini della misura dimassimo rigore le plurime condanne - per reati in materia di armi, per reati controil patrimonio, per sequestro di persona – e la scelta continuativa per il delitto, conconseguente allarme sociale e concreto pericolo di recidiva; si è sottolineato a talfine il costante contatto con ambienti criminali, con conseguente inidoneità dimisure che consentono margini di libertà a prevenire la prosecuzione concorsualedi attività illecite violente, con l’uso di armi, a fini di profitto.5. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]