Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:665
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0305_RES
Causa C‑305/22
C.J.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania)]
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2025
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà personale – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Condizioni per la presa in carico dell’esecuzione di tale pena da parte dello Stato di esecuzione – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “sentenza definitiva per gli stessi fatti” – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Articolo 25 – Rispetto delle condizioni e della procedura previste da tale decisione quadro nei casi in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire una pena irrogata con una sentenza pronunciata da un giudice dello Stato di emissione – Requisito del consenso dello Stato di emissione quanto alla presa in carico dell’esecuzione di una siffatta pena da parte di un altro Stato membro – Articolo 4 – Possibilità concessa allo Stato di emissione di trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza e il certificato di cui a tale articolo – Conseguenze dell’assenza di una siffatta trasmissione – Principio di leale cooperazione – Articolo 22 – Diritto dello Stato di emissione di eseguire tale pena – Mantenimento del mandato d’arresto europeo – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire il mandato d’arresto europeo»
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato d’arresto rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà – Persona ricercata che dimora o risiede nello Stato membro dell'esecuzione ai sensi dell’articolo 4, punto 6, de la decisione quadro 2002/584 – Presupposti della non esecuzione del mandato d’arresto – Impegno dello Stato dell’esecuzione a eseguire la pena – Rispetto delle condizioni e della procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 – Portata – Requisito del consenso dello Stato emittente – Margine di valutazione di tale Stato
(Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, art. 1, § 2, art. 4, punto 6, e 5, punto 3, e 2008/909, considerando 8 e 12 e artt. 4, 13 e 25 e allegato I)
(v. punti 47, 49‑52, 57, 59, 61‑67, 72, 87, dispositivo 1)
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato d’arresto rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà – Persona ricercata che dimora o risiede nello Stato membro dell'esecuzione ai sensi dell’articolo 4, punto 6, de la decisione quadro 2002/584 – Rifiuto di esecuzione del mandato di arresto in violazione delle condizioni e della procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 – Effetti della decisione di rifiuto – Diritto dello Stato emittente di mantenere il mandato d’arresto e di eseguire la pena – Presupposti
(Decisioni quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6, e art. 26, § 1, e 2008/909, artt. 4, 22 e 25)
(v. punti 75‑82, 85‑87, dispositivo 1)
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo – Persona ricercata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti – Sentenza definitiva per i medesimi fatti – Nozione – Decisione che rifiuta la consegna della persona oggetto di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, che riconosce la sentenza di condanna a tale pena e che ordina l’esecuzione di detta pena nello Stato dell'esecuzione – Esclusione
(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 3, punto 2, e art. 4, punto 6)
(v. punti 92‑98, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sull’articolazione tra le decisioni quadro 2002/584 (
1
) e 2008/909 (
2
), qualora l’esecuzione di una pena privativa della libertà a seguito di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») nello Stato di esecuzione sia stata decisa unilateralmente da tale Stato, nonostante l’espresso disaccordo dello Stato emittente.
Il 25 novembre 2020 un MAE è stato emesso da parte della Corte d’appello di Bucarest, nei confronti di C.J., ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. Nel dicembre 2020 C.J. è stato arrestato in Italia. Su richiesta delle autorità italiane, l’autorità giudiziaria emittente ha trasmesso a queste ultime la sentenza di condanna, pur opponendosi al riconoscimento di tale sentenza e alla presa in carico, in Italia, dell’esecuzione della pena.
Con sentenza del 6 maggio 2021, la Corte d’appello di Roma (Italia), fondandosi sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, ha rifiutato la consegna di C.J., ha riconosciuto la sentenza di condanna e ha disposto l’esecuzione della condanna in Italia. Tale giudice ha ritenuto che l’esecuzione della condanna in Italia avrebbe favorito il reinserimento sociale di C.J., il quale risiedeva legalmente e stabilmente in tale Stato.
Dopo aver ricevuto il mandato di esecuzione in cui viene precisata la forma di esecuzione della pena in Italia, le autorità giudiziarie rumene hanno dichiarato, in una lettera rivolta alle autorità giudiziarie italiane, che, finché non fossero state informate dell’inizio dell’esecuzione della pena in Italia, esse mantenevano il loro diritto a procedere all’esecuzione della pena in Romania. Esse hanno altresì indicato che il MAE emesso nei confronti di C.J. non era stato annullato ed era ancora in vigore.
Il 15 ottobre 2021 l’ufficio per l’esecuzione della seconda sezione penale della Corte d’appello di Bucarest ha proposto opposizione all’esecuzione nei confronti della sentenza di condanna dinanzi al giudice del rinvio.
In tale contesto, il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi in particolare sulla validità del MAE, ha deciso di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali vertenti, in sostanza, da un lato, sulle conseguenze giuridiche del rifiuto, fondato sull’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona ricercata in caso di inosservanza delle condizioni e della procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 da parte dello Stato di esecuzione e, dall’altro, sulla qualificazione giuridica di una siffatta decisione di rifiuto.
Giudizio della Corte
In un primo tempo, la Corte esamina l’articolazione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909. A tal riguardo, queste due decisioni quadro concretizzano, nel settore penale, i principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco. Orbene, nulla consente di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso prevedere due regimi giuridici distinti per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia penale, in funzione dell’esistenza o meno di un MAE. Per quanto riguarda, più in particolare, l’incidenza della decisione quadro 2008/909 sull’attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, tenuto conto dell’identità dell’obiettivo perseguito, da un lato, da tale motivo e, dall’altro, dalle norme previste dalla decisione quadro 2008/909, vale a dire quello consistente nel favorire il reinserimento sociale delle persone condannate in un altro Stato membro, qualora un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione intenda applicare detto motivo, essa deve tener conto di tali norme.
Pertanto, la Corte constata che, per rispettare l’efficacia del sistema di consegna tra gli Stati membri istituito dalla decisione quadro 2002/584, il riconoscimento della sentenza di condanna e la presa in carico dell’esecuzione della pena devono essere effettuati rispettando le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909. A tal riguardo, lo Stato di emissione deve in particolare acconsentire alla presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione. Tale consenso si traduce nella trasmissione allo Stato di esecuzione, secondo le modalità stabilite all’articolo 4 di tale decisione quadro, della sentenza di condanna, corredata del certificato il cui modello figura nell’allegato I di detta decisione quadro. Pertanto, qualora lo Stato di emissione ritenga, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un’esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all’obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà alla quale quest’ultima è stata condannata, esso può rifiutare la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato che deve corredarla. Lo stesso vale qualora lo Stato emittente ritenga, sulla base di considerazioni di politica penale, che l’esecuzione della pena inflitta sul suo territorio sia giustificata. Tuttavia, lo Stato emittente deve assicurare che la prerogativa conferitagli dalla decisione quadro 2008/909 di rifiutare una siffatta trasmissione sia esercitata in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale e da garantire che il funzionamento del MAE e il reciproco riconoscimento delle sentenze ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati. Inoltre, le autorità giudiziarie emittenti e dell’esecuzione devono utilizzare appieno gli strumenti previsti dalle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione.
In tali circostanze, qualora una presa in carico effettiva dell’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione non sia possibile, anche a causa dell’inosservanza delle condizioni e della procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909, un MAE deve essere eseguito, al fine di evitare l’impunità della persona ricercata. Infatti, mentre l’esecuzione di un MAE costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione di quest’ultimo è concepito come un’eccezione, che deve quindi essere interpretata restrittivamente.
Di conseguenza, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato, sulla base dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione del MAE, in violazione delle condizioni e della procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento della sentenza di condanna a una pena privativa della libertà e alla presa in carico dell’esecuzione di tale pena, lo Stato emittente conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il MAE (
3
). Un’interpretazione contraria aprirebbe la strada all’elusione delle norme stabilite dalla decisione quadro 2008/909 e pregiudicherebbe il funzionamento del sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone ricercate stabilito dalla decisione quadro 2002/584. Spetta tuttavia all’autorità giudiziaria emittente esaminare se, alla luce delle peculiarità del caso di specie, tale mantenimento, che può pregiudicare la libertà individuale della persona ricercata, sia proporzionato. Un siffatto esame dovrebbe allora tener conto delle conseguenze per tale persona del mantenimento del MAE, o ancora, delle prospettive di esecuzione di quest’ultimo.
In un secondo tempo, la Corte dichiara che una decisione con la quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha rifiutato, sulla base dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l’esecuzione di detta pena nello Stato dell’esecuzione non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi dell’articolo 3, punto 2, di tale decisione quadro. Infatti, l’esame effettuato nel contesto di una siffatta decisione non implica l’avvio di procedimenti penali nei confronti della persona condannata e non comporta una valutazione nel merito della causa, atteso che una siffatta decisione mira a consentire che la condanna pronunciata nello Stato emittente possa essere eseguita nello Stato di esecuzione.
(
1
) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).
(
2
) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
GU 2008, L 327, pag. 27
) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»).
(
3
) Infatti, l’articolo 22, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, il quale prevede che lo Stato di emissione non può più procedere all’esecuzione della pena irrogata una volta che l’esecuzione di quest’ultima sia iniziata nel territorio dello Stato di esecuzione, non trova applicazione qualora, come nel caso di specie, il rifiuto della consegna sulla base dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, da parte dello Stato di esecuzione, non abbia avuto luogo conformemente alle norme enunciate dalla decisione quadro 2008/909.