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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 33462/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27335-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'ufficio di rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CARBONE; - ricorrente - contro A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO; - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 40, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 54, [OSCURATO:PERSONA] 70, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B.

MARTINI 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ARDITO; - contraticorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 23, [OSCURATO:PERSONA], COMUNE NAPOLI; - intimati - Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 2664/2021 del 19/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che la Regione Campania ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2664/21, del 19 marzo 2021, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo parzialmente il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]" o "ABC"), avverso la sentenza n. 19573/17, del 9 giugno 2017, del Giudice di Pace di Napoli — ha posto a carico della predetta Regione l'obbligo di restituire, ad alcuni utenti del servizio idrico somministrato nel Comune di Napoli (ed esattamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i Condomini del [OSCURATO:PERSONA] is. 146, di [OSCURATO:PERSONA] n. 23, di [OSCURATO:PERSONA] n. 40, di via [OSCURATO:PERSONA] n. 70, Napoli, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la quota per depurazione acque prevista dalla tariffa da corrispondersi per il complessivo servizio fornitura idrica; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che il presente giudizio trae origine dall'azione esercitata dai suddetti utenti del servizio idrico partenopeo sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -3- fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi", declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che il giudice di prime cure — innanzi al quale gli utenti convenivano, unitamente al Comune di Napoli, l'[OSCURATO:PERSONA] con la quale avevano concluso il contratto di somministrazione — accoglieva la domanda, condannando ABC, a restituire detta quota, sul presupposto del difetto di funzionamento del depuratore di Cuma, respingendo, invece, la domanda di manleva proposta dalla stessa contro la Regione Campania, in quanto proprietaria dell'impianto di depurazione; - che esperito gravame dall'[OSCURATO:PERSONA] il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione alla domanda di manleva verso la Regione, nulla disponendo, invece, in relazione all'analoga domanda proposta dalla Regione, a propria volta, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "Hydrogest"), concessionaria del servizio di depurazione; - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione la Regione, sulla base — come detto — di tre motivi, - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, oltre che violazione e falsa applicazione dell'art. 8 -sexies della legge 27 febbraio 2009, n. 13 e dell'art. 2 del d.m. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, "riguardo alla rilevanza probatoria degli elementi relativi all'esistenza dell'impianto di depurazione, Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -4- all'allaccio dell'utenza allo stesso, rispetto al suo asserito cattivo funzionamento"; - che il motivo contesta l'equiparazione, asseritamente operata dalla sentenza impugnata ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, tra "malfunzionamento" dell'impianto di depurazione e inesistenza (o temporanea inattività) dello stesso; - che si evidenzia, inoltre, come la tariffa per il servizio di depurazione sia dovuta da tutti coloro che risultano allacciati alla pubblica fognatura e indipendentemente dall'effettivo utilizzo; - che, a conferma di ciò, l'art. 8-sexies della legge n. 13 del 2009 stabilisce che "gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente"; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.2033 cod. civ., oltre che delle norme di diritto relative alla legittimazione passiva della Regione Campania e al consequenziale obbligo di manleva, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che si censura la decisione del giudice di appello in relazione all'accoglimento della domanda di manleva, proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso la Regione, sicché il motivo è teso a dimostrare, per un verso, la legittimazione passiva, rispetto alla domanda degli utenti, della (sola) [OSCURATO:PERSONA], nonché, per altro verso, l'esistenza di un obbligo di manleva, nei confronti della Regione, della società Hydrogest; Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -5- - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), nonché in subordine 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., "per la illogica inversione dell'onere probatorio e l'errato utilizzo delle presunzioni quali mezzi di prova", nonché "per l'omesso esame di fatti e documenti forniti dalla Regione sulle competenze relative al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e oggetto di discussione tra le parti, quali elementi decisivi per il rigetto delle domande di rimborso dei canoni di depurazione"; - che si assume che il giudice di appello abbia fondato la sua pronunzia di conferma della condanna del primo grado su una valutazione probatoria incoerente ed illegittima; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, svolgendo anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi; - che il primo motivo denuncia — à sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. — violazione ed errata applicazione degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ., per aver riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo quest'ultima deceduta in data 13 novembre 2009; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt.75, 81 e 100 cod. proc. civ., per aver riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione passiva dell'ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione Campania; Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -6- - che ha resistito, all'impugnazione principale, con controricorso, la società Hydrogest, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che hanno resistito all'impugnazione della Regione, con due distinti controricorsi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti quali "utenti di fatto" del servizio idrico, oltre che quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e, dall'altro, il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 40, il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 54 ([OSCURATO:PERSONA] is. 146), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 70, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che sono, invece, rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 23 e [OSCURATO:PERSONA], nonché il Comune di Napoli: - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che hanno presentato memoria la Regione, l'[OSCURATO:PERSONA] e la società Hydrogest.

Considerato in diritto - che il ricorso principale della Regione Campania va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente principale nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -7- - che il primo motivo del ricorso principale — che contesta l'equiparazione, asseritamente operata dalla sentenza impugnata, ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, tra "malfunzionamento" dell'impianto di depurazione e inesistenza (o temporanea inattività) dello stesso — è infondato; - che la sentenza impugnata ha dato rilievo, per contro, alla assoluta inefficienza dell'impianto", evenienza già equiparata da questa Corte, ai fini suddetti, a quelle della sua inesistenza o temporanea inattività (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314; Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692; Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11585; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 6-3, ord. 1° febbraio 2022, n. 3044, che dà rilievo ad ogni "cattivo funzionamento del depuratore tale da comportare la mancata fruizione del servizio"); - che quanto, invece, alla censura — sempre oggetto del primo motivo — relativa all'esistenza di una "costruzione probatoria" non idonea a supportare "la tesi dell'eventuale mancanza o temporanea inattività del depuratore" (nel senso dianzi chiarito), essa si risolve, come meglio si dirà nello scrutinare il terzo motivo del ricorso principale, nell'inammissibile pretesa di rivisitare le risultanze istruttorie; - che neppure ricorre violazione dell'art. 8 -sexies della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (o meglio, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. n. 208), dovendo darsi seguito al principio — già affermato da questa Corte — secondo cui, nel giudizio finalizzato alla restituzione, ai sensi della norma suddetta, della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico), "l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -8- attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Rv. 658152-01); - che il secondo motivo — teso a dimostrare, per un verso, la legittimazione passiva della (sola) Azienda ABC, nonché, per altro verso, l'esistenza di un obbligo di manleva della società Hydrogest — risulta, rispettivamente, infondato e inammissibile; - che in relazione, infatti, alla legittimazione della Regione, questa Corte ha già più volte affermato come essa trovi titolo — ex art. 2043 cod. civ., in ragione della posizione della stessa di proprietaria dell'impianto di depurazione — in una fattispecie da ricondurre a quella della "cooperazione nell'inadempimento" addebitabile al soggetto (ABC) che ha concluso il contratto di utenza con i fruitori del servizio (Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11582, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11584, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507); - che, pertanto, è esente da vizi la decisione del giudice di appello di accogliere la domanda di manleva che ABC ha proposto nei confronti del soggetto proprietario dell'impianto ed al quale l'[OSCURATO:PERSONA] riversava le somme incassate per il (non fruito dagli utenti) servizio di depurazione; - che il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione è da ricondursi al fatto che quest'ultima, quale proprietaria dell'impianto di depurazione, ha lasciato che lo stesso Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -9- versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico partenopeo di fruire della prestazione di depurazione acque, rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA], appunto) che risultava obbligato a fornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione; - che, pertanto, non colgono nel segno i rilievi — ulteriormente puntualizzati dalla Regione nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — secondo cui il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare "la questione della prova che avrebbe dovuto fornire tale azienda, a sostegno della sua richiesta di manleva e regresso, in ordine al riversamento dei canoni oggetto di causa nelle casse della Regione, di cui si è eccepita la mancanza"; - che, al riguardo, deve notarsi — in disparte il rilievo per cui il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez.

Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprendente questioni", come è invece dedotto dalla Regione Campania, "o argomentazioni" (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01) — che il "fatto" omesso, in realtà, neppure si presenta decisivo per il giudizio; - che, come detto, il titolo della pretesa di ABC verso la Regione è stato ravvisato nel comportamento illecito di quest'ultima, che ha Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -10- esposto la prima alle pretese avanzate dagli utenti, ovvero dalle proprie controparti negoziali del contratto di somministrazione; - che, pertanto, condizione perché l'[OSCURATO:PERSONA] fosse manlevata dalla Regione non è l'avvenuto "riversamento" ad essa di quanto riscosso dall'[OSCURATO:PERSONA] quale tariffa — dal complessivo corrispettivo pagato dagli utenti del servizio idrico — per depurazione acque, bensì la condotta della Regione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2043 cod. civ. (e non dell'art. 2051 cod. civ., come invano argomenta la Regione Campania nella già citata memoria); - che di tale condotta, poi, costituisce raggiunta prova — ciò che vale a superare le ulteriori censure della Regione in ordine alla supposta inversione dell'onere probatorio — proprio la constatazione dello stato di totale inefficienza dell'impianto di depurazione, come accertato dal giudice di merito, con valutazione fattuale non sindacabile in questa sede; - che in merito, invece, alla posizione della società Hydrogest — concessionaria del servizio di depurazione — la Regione non ha titolo per dolersi della mancata decisione in merito alla domanda di manleva proposta verso di essa; - che, difatti, anche a ritenere che il giudice di prime cure si sia limitato — come assume la ricorrente principale — a dichiarare assorbita (e non a rigettare) tale domanda, e ciò in ragione della reiezione di ogni pretesa degli utenti verso la Regione, quest'ultima avrebbe dovuto documentare l'avvenuta riproposizione della domanda di manleva, ex art. 346 cod. proc. civ. (come richiesto da Cass. Sez.

Un. sent. 19 aprile 2016, n. 7700, Rv. 639281-01); - che non essendo ciò avvenuto, la censura deve ritenersi inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -11- - che il terzo motivo - risolvendosi, come detto, in un tentavo di mettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie - è inammissibile (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01, Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01, Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); - che neppure coglie nel segno la censura relativa all'applicazione del principio della "vicinanza della prova", essendo lo stesso "riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 marzo 2021, n. 8018, Rv. 660986-01); - che anche il ricorso incidentale di ABC va rigettato; - che, anche in tale caso, questo collegio ritiene che i rilievi espressi dalla ricorrente incidentale nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. non siano idonei a superare le conclusioni rassegnate nella proposta del consigliere relatore (peraltro, erroneamente indicata nella memoria come "requisitoria" della Procura Generale presso questa Corte); - che, preliminarmente, va notato come l'accoglimento - in appello - della domanda di manleva, proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso la Regione Campania, non privi l'[OSCURATO:PERSONA] dell'interesse ad impugnare (Cass. Sez. 2, sent. 20 ottobre 2016, n. 21304, Rv. 641653-01), fermo restando, in ogni caso, che ABC ha proposto il ricorso incidentale espressamente condizionandolo al rigetto dei soli motivi primo e terzo del ricorso principale; Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -12- - che il primo motivo — con cui si censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], eccezione formulata sul rilievo che il medesimo aveva agito per la restituzione, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], per far valere, tuttavia, pagamenti da esso stesso effettuati dopo il decesso della "de cuius" (e quindi dopo l'estinzione "ex lege" del contratto di utenza) — è infondato; - che sul punto, infatti, va rammentato che la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di ripetizione spetta al "solvens" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2011, n. 7871, Rv. 616839-01), ovvero a colui che abbia provveduto al pagamento poi rivelatosi "sine causd', tanto bastando, dunque, a legittimare la pretesa dello Scognamillo a far valere la pretesa restitutoria, a prescindere dal subentro, o meno, nel contratto di utenza concluso dalla sua dante causa, a prescindere dalla sua qualità di erede, profilo su cui, invece, insiste la ricorrente nella propria memoria; - che il secondo motivo — che censura la sentenza impugnata per aver escluso il difetto di legittimazione passiva di essa ABC — è infondato; - che questa Corte ha reiteratamente affermato che "la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Napoli, che risulti parte del contratto di somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507, nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04, nonché, in Ric. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -13- motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692, non massimata sul punto, e Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586); - che a fronte di tali precedenti — richiamati nella proposta del consigliere relatore — la ricorrente, nuovamente nella propria memoria, si è limitata ad affermare di "non condividerli", senza però apportare argomenti per il loro superamento; - che, in conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati; - che le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, quanto al rapporto processuale tra la Regione Campania e ABC, mentre vanno poste a carico di tali soggetti — e liquidate come da dispositivo — quanto al rapporto processuale tra costoro e la società Hydrogest, nonché gli altri controricorrenti; - che in ragione del rigetto del ricorso principale e di quello incidentale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente le spese del presente giudizio quanto al rapporto processuale tra la Regione Campania e l'[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27335 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -14- A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], condannando, invece, ciascuna di esse a rifondere, da un lato, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, dall'altro, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i Condomini di [OSCURATO:PERSONA] n. 40, del [OSCURATO:PERSONA] is. 146, di [OSCURATO:PERSONA] n. 70, tutti ubicati in Napoli, nonché ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida, per la prima, in € 645,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché, per tutti gli altri, in € 510,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15`)/0 per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27335-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'ufficio di rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CARBONE; - ricorrente - contro A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO; - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 40, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 54, [OSCURATO:PERSONA] 70, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ARDITO; - contraticorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 23, [OSCURATO:PERSONA], COMUNE NAPOLI; - intimati - Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 2664/2021 del 19/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la Regione Campania ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2664/21, del 19 marzo 2021, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo parzialmente il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]" o "ABC"), avverso la sentenza n. 19573/17, del 9 giugno 2017, del Giudice di Pace di Napoli — ha posto a carico della predetta Regione l'obbligo di restituire, ad alcuni utenti del servizio idrico somministrato nel Comune di Napoli (ed esattamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i Condomini del [OSCURATO:PERSONA] is. 146, di [OSCURATO:PERSONA] n. 23, di [OSCURATO:PERSONA] n. 40, di via [OSCURATO:PERSONA] n. 70, Napoli, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la quota per depurazione acque prevista dalla tariffa da corrispondersi per il complessivo servizio fornitura idrica; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che il presente giudizio trae origine dall'azione esercitata dai suddetti utenti del servizio idrico partenopeo sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi", declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che il giudice di prime cure — innanzi al quale gli utenti convenivano, unitamente al Comune di Napoli, l'[OSCURATO:PERSONA] con la quale avevano concluso il contratto di somministrazione — accoglieva la domanda, condannando ABC, a restituire detta quota, sul presupposto del difetto di funzionamento del depuratore di Cuma, respingendo, invece, la domanda di manleva proposta dalla stessa contro la Regione Campania, in quanto proprietaria dell'impianto di depurazione; - che esperito gravame dall'[OSCURATO:PERSONA] il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione alla domanda di manleva verso la Regione, nulla disponendo, invece, in relazione all'analoga domanda proposta dalla Regione, a propria volta, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "Hydrogest"), concessionaria del servizio di depurazione; - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione la Regione, sulla base — come detto — di tre motivi, - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, oltre che violazione e falsa applicazione dell'art. 8 -sexies della legge 27 febbraio 2009, n. 13 e dell'art. 2 del d.m. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, "riguardo alla rilevanza probatoria degli elementi relativi all'esistenza dell'impianto di depurazione, Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- all'allaccio dell'utenza allo stesso, rispetto al suo asserito cattivo funzionamento"; - che il motivo contesta l'equiparazione, asseritamente operata dalla sentenza impugnata ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, tra "malfunzionamento" dell'impianto di depurazione e inesistenza (o temporanea inattività) dello stesso; - che si evidenzia, inoltre, come la tariffa per il servizio di depurazione sia dovuta da tutti coloro che risultano allacciati alla pubblica fognatura e indipendentemente dall'effettivo utilizzo; - che, a conferma di ciò, l'art. 8-sexies della legge n. 13 del 2009 stabilisce che "gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente"; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.2033 cod. civ., oltre che delle norme di diritto relative alla legittimazione passiva della Regione Campania e al consequenziale obbligo di manleva, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che si censura la decisione del giudice di appello in relazione all'accoglimento della domanda di manleva, proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso la Regione, sicché il motivo è teso a dimostrare, per un verso, la legittimazione passiva, rispetto alla domanda degli utenti, della (sola) [OSCURATO:PERSONA], nonché, per altro verso, l'esistenza di un obbligo di manleva, nei confronti della Regione, della società Hydrogest; Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -5- - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), nonché in subordine 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., "per la illogica inversione dell'onere probatorio e l'errato utilizzo delle presunzioni quali mezzi di prova", nonché "per l'omesso esame di fatti e documenti forniti dalla Regione sulle competenze relative al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e oggetto di discussione tra le parti, quali elementi decisivi per il rigetto delle domande di rimborso dei canoni di depurazione"; - che si assume che il giudice di appello abbia fondato la sua pronunzia di conferma della condanna del primo grado su una valutazione probatoria incoerente ed illegittima; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, svolgendo anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi; - che il primo motivo denuncia — à sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. — violazione ed errata applicazione degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ., per aver riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo quest'ultima deceduta in data 13 novembre 2009; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt.75, 81 e 100 cod. proc. civ., per aver riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione passiva dell'ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione Campania; Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -6- - che ha resistito, all'impugnazione principale, con controricorso, la società Hydrogest, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che hanno resistito all'impugnazione della Regione, con due distinti controricorsi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti quali "utenti di fatto" del servizio idrico, oltre che quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e, dall'altro, il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 40, il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 54 ([OSCURATO:PERSONA] is. 146), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 70, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che sono, invece, rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 23 e [OSCURATO:PERSONA], nonché il Comune di Napoli: - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che hanno presentato memoria la Regione, l'[OSCURATO:PERSONA] e la società Hydrogest. Considerato in diritto - che il ricorso principale della Regione Campania va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente principale nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -7- - che il primo motivo del ricorso principale — che contesta l'equiparazione, asseritamente operata dalla sentenza impugnata, ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, tra "malfunzionamento" dell'impianto di depurazione e inesistenza (o temporanea inattività) dello stesso — è infondato; - che la sentenza impugnata ha dato rilievo, per contro, alla assoluta inefficienza dell'impianto", evenienza già equiparata da questa Corte, ai fini suddetti, a quelle della sua inesistenza o temporanea inattività (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314; Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692; Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11585; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 6-3, ord. 1° febbraio 2022, n. 3044, che dà rilievo ad ogni "cattivo funzionamento del depuratore tale da comportare la mancata fruizione del servizio"); - che quanto, invece, alla censura — sempre oggetto del primo motivo — relativa all'esistenza di una "costruzione probatoria" non idonea a supportare "la tesi dell'eventuale mancanza o temporanea inattività del depuratore" (nel senso dianzi chiarito), essa si risolve, come meglio si dirà nello scrutinare il terzo motivo del ricorso principale, nell'inammissibile pretesa di rivisitare le risultanze istruttorie; - che neppure ricorre violazione dell'art. 8 -sexies della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (o meglio, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. n. 208), dovendo darsi seguito al principio — già affermato da questa Corte — secondo cui, nel giudizio finalizzato alla restituzione, ai sensi della norma suddetta, della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico), "l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -8- attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Rv. 658152-01); - che il secondo motivo — teso a dimostrare, per un verso, la legittimazione passiva della (sola) Azienda ABC, nonché, per altro verso, l'esistenza di un obbligo di manleva della società Hydrogest — risulta, rispettivamente, infondato e inammissibile; - che in relazione, infatti, alla legittimazione della Regione, questa Corte ha già più volte affermato come essa trovi titolo — ex art. 2043 cod. civ., in ragione della posizione della stessa di proprietaria dell'impianto di depurazione — in una fattispecie da ricondurre a quella della "cooperazione nell'inadempimento" addebitabile al soggetto (ABC) che ha concluso il contratto di utenza con i fruitori del servizio (Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11582, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11584, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507); - che, pertanto, è esente da vizi la decisione del giudice di appello di accogliere la domanda di manleva che ABC ha proposto nei confronti del soggetto proprietario dell'impianto ed al quale l'[OSCURATO:PERSONA] riversava le somme incassate per il (non fruito dagli utenti) servizio di depurazione; - che il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione è da ricondursi al fatto che quest'ultima, quale proprietaria dell'impianto di depurazione, ha lasciato che lo stesso Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -9- versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico partenopeo di fruire della prestazione di depurazione acque, rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA], appunto) che risultava obbligato a fornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione; - che, pertanto, non colgono nel segno i rilievi — ulteriormente puntualizzati dalla Regione nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — secondo cui il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare "la questione della prova che avrebbe dovuto fornire tale azienda, a sostegno della sua richiesta di manleva e regresso, in ordine al riversamento dei canoni oggetto di causa nelle casse della Regione, di cui si è eccepita la mancanza"; - che, al riguardo, deve notarsi — in disparte il rilievo per cui il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprendente questioni", come è invece dedotto dalla Regione Campania, "o argomentazioni" (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01) — che il "fatto" omesso, in realtà, neppure si presenta decisivo per il giudizio; - che, come detto, il titolo della pretesa di ABC verso la Regione è stato ravvisato nel comportamento illecito di quest'ultima, che ha Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -10- esposto la prima alle pretese avanzate dagli utenti, ovvero dalle proprie controparti negoziali del contratto di somministrazione; - che, pertanto, condizione perché l'[OSCURATO:PERSONA] fosse manlevata dalla Regione non è l'avvenuto "riversamento" ad essa di quanto riscosso dall'[OSCURATO:PERSONA] quale tariffa — dal complessivo corrispettivo pagato dagli utenti del servizio idrico — per depurazione acque, bensì la condotta della Regione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2043 cod. civ. (e non dell'art. 2051 cod. civ., come invano argomenta la Regione Campania nella già citata memoria); - che di tale condotta, poi, costituisce raggiunta prova — ciò che vale a superare le ulteriori censure della Regione in ordine alla supposta inversione dell'onere probatorio — proprio la constatazione dello stato di totale inefficienza dell'impianto di depurazione, come accertato dal giudice di merito, con valutazione fattuale non sindacabile in questa sede; - che in merito, invece, alla posizione della società Hydrogest — concessionaria del servizio di depurazione — la Regione non ha titolo per dolersi della mancata decisione in merito alla domanda di manleva proposta verso di essa; - che, difatti, anche a ritenere che il giudice di prime cure si sia limitato — come assume la ricorrente principale — a dichiarare assorbita (e non a rigettare) tale domanda, e ciò in ragione della reiezione di ogni pretesa degli utenti verso la Regione, quest'ultima avrebbe dovuto documentare l'avvenuta riproposizione della domanda di manleva, ex art. 346 cod. proc. civ. (come richiesto da Cass. Sez. Un. sent. 19 aprile 2016, n. 7700, Rv. 639281-01); - che non essendo ciò avvenuto, la censura deve ritenersi inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -11- - che il terzo motivo - risolvendosi, come detto, in un tentavo di mettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie - è inammissibile (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01, Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01, Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); - che neppure coglie nel segno la censura relativa all'applicazione del principio della "vicinanza della prova", essendo lo stesso "riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 marzo 2021, n. 8018, Rv. 660986-01); - che anche il ricorso incidentale di ABC va rigettato; - che, anche in tale caso, questo collegio ritiene che i rilievi espressi dalla ricorrente incidentale nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. non siano idonei a superare le conclusioni rassegnate nella proposta del consigliere relatore (peraltro, erroneamente indicata nella memoria come "requisitoria" della Procura Generale presso questa Corte); - che, preliminarmente, va notato come l'accoglimento - in appello - della domanda di manleva, proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso la Regione Campania, non privi l'[OSCURATO:PERSONA] dell'interesse ad impugnare (Cass. Sez. 2, sent. 20 ottobre 2016, n. 21304, Rv. 641653-01), fermo restando, in ogni caso, che ABC ha proposto il ricorso incidentale espressamente condizionandolo al rigetto dei soli motivi primo e terzo del ricorso principale; Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -12- - che il primo motivo — con cui si censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], eccezione formulata sul rilievo che il medesimo aveva agito per la restituzione, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], per far valere, tuttavia, pagamenti da esso stesso effettuati dopo il decesso della "de cuius" (e quindi dopo l'estinzione "ex lege" del contratto di utenza) — è infondato; - che sul punto, infatti, va rammentato che la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di ripetizione spetta al "solvens" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2011, n. 7871, Rv. 616839-01), ovvero a colui che abbia provveduto al pagamento poi rivelatosi "sine causd', tanto bastando, dunque, a legittimare la pretesa dello Scognamillo a far valere la pretesa restitutoria, a prescindere dal subentro, o meno, nel contratto di utenza concluso dalla sua dante causa, a prescindere dalla sua qualità di erede, profilo su cui, invece, insiste la ricorrente nella propria memoria; - che il secondo motivo — che censura la sentenza impugnata per aver escluso il difetto di legittimazione passiva di essa ABC — è infondato; - che questa Corte ha reiteratamente affermato che "la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Napoli, che risulti parte del contratto di somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507, nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04, nonché, in Ric. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -13- motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692, non massimata sul punto, e Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586); - che a fronte di tali precedenti — richiamati nella proposta del consigliere relatore — la ricorrente, nuovamente nella propria memoria, si è limitata ad affermare di "non condividerli", senza però apportare argomenti per il loro superamento; - che, in conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati; - che le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, quanto al rapporto processuale tra la Regione Campania e ABC, mentre vanno poste a carico di tali soggetti — e liquidate come da dispositivo — quanto al rapporto processuale tra costoro e la società Hydrogest, nonché gli altri controricorrenti; - che in ragione del rigetto del ricorso principale e di quello incidentale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente le spese del presente giudizio quanto al rapporto processuale tra la Regione Campania e l'[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 27335 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -14- A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], condannando, invece, ciascuna di esse a rifondere, da un lato, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, dall'altro, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i Condomini di [OSCURATO:PERSONA] n. 40, del [OSCURATO:PERSONA] is. 146, di [OSCURATO:PERSONA] n. 70, tutti ubicati in Napoli, nonché ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida, per la prima, in € 645,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché, per tutti gli altri, in € 510,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15`)/0 per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam
Sentenza Cassazione n. 33462/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris