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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22867/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16.12.2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato al capo q) di cui all'art. 5 d.

Igs. 74/2000 per omessa presentazione, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2011, con evasione della suddetta imposta nella misura di C 871.572, perfezionatasi in data 29.12.2012, al contempo dichiarando, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio estinti tutti gli altri reati per intervenuta prescrizione.

A chiarimento della più complessa vicenda sottostante al residuo reato occorre puntualizzare che l'imputato era stato tratto a giudizio e condannato dal giudice di primo grado per i reati di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. nella veste di promotore e costitutore di un'associazione criminosa volta alla perpetrazione di reati di natura tributaria realizzati attraverso la costituzione di una serie di società cooperative aventi ad oggetto la prestazione di servizi che, a dispetto dell'amministratore formalmente nominato, operavano sotto la sua direzione, delle quali faceva parte la [OSCURATO:SOCIETA], nella cui amministrazione di diritto si erano avvicendati vari componenti del sodalizio fino alla sua liquidazione, destinata alla gestione di un'unica commessa affidatale da [OSCURATO:PERSONA].

Nello specifico il Dipinto, che aveva amministrato per oltre diciotto anni il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, secondo la prospettazione accusatoria, costituito un ulteriore Consorzio denominato H.D.L. anch'esso da lui amministrato e diretto con lo scopo di trasformare la [OSCURATO:PERSONA] in un soggetto interposto rispetto alle società cooperative preposte alla esecuzione delle commesse le quali fatturavano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta fatturava nei confronti di H.D.L., cui veniva in tal modo assicurata una posizione fiscalmente neutra attraverso il ricorso alle compensazioni derivanti dalle fatture passive emesse nei confronti delle società prestatrici dei servizi che si sottraevano al pagamento degli oneri di legge e che perciò, diventando contenitori di debiti, venivano rapidamente messe in liquidazione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 2639 cod. civ., il ruolo di amministratore di fatto all'interno della [OSCURATO:SOCIETA], inopinatamente attribuitogli dalla Corte di appello confondendo i poteri gestori consortili con i poteri gestori di fatto.

Muovendo dalla definizione dell'art. 2602 cod. civ. secondo la quale il Consorzio è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, sostiene che rientri nei poteri propri della capofila l'esercizio del controllo, sottoforma di direzione e coordinamento, nei confronti delle società consorziate, attività questa che si sostanzia nella conduzione di una politica economica comune volta ad imprimere un'identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di soggetti distinti riuniti in un gruppo: di tale principio cardine è espressione l'art. 2545 septies cod. civ. che disciplina il gruppo orizzontale di cooperative organizzate anche in forma consortile con espressa attribuzione dei poteri di controllo e coordinamento ad una o più cooperative.

Sostiene che, non esistendo un modello astratto di autonomia gestionale, la verifica debba essere compiuta in relazione alle specificità del caso concreto che nel caso di un consorzio, tanto più se, come nella fattispecie, verticale, implicante cioè una maggiore interferenza da parte del capofila presso le consorziate per ottenere un prodotto o servizio ottimale di natura omologa per la clientela, comporta ex se una limitazione dell'autonomia di queste ultime.

Interferenza questa che tuttavia, secondo la difesa, non implica alcuna consapevolezza da parte dell'imputato - su questo punto vertendo la censura della sentenza impugnata - dell'impossibilità per la [OSCURATO:SOCIETA] di adempiere al debito IVA sorto dalla prestazione, non avendo il Dipinto alcuna ragione per ingerirsi nell'espletamento dei doveri tributari della consorziata.

Di ciò costituisce conferma la sentenza del Tribunale di Milano del 29.6.2021 prodotta dalla difesa, su cui invece la pronuncia impugnata resta del tutto silente, con cui [OSCURATO:PERSONA], ovverosia l'ultimo rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato per bancarotta, processo nel quale costui aveva espressamente dichiarato di aver assunto l'incarico di amministratore relazionandosi con tale [OSCURATO:PERSONA] che di fatto gestiva la società, senza essersi mai rapportato, all'infuori di un unico incontro, con il Dipinto che aveva, invece, un ruolo di direzione della compagine sociale.

In sintesi, assume il ricorrente che la posizione apicale rivestita all'interno del gruppo consortile non possa essere confusa, non essendosi mai tradotta in atti di gestione di fasi o settori della società controllata, con la amministrazione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] attesa l'autonomia mantenuta da quest'ultima, seppur mitigata dalla sua appartenenza al Consorzio [OSCURATO:PERSONA] Le censure difensive, pur attaccando le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza e segnatamente il ruolo rivestito dall'imputato all'interno della cooperativa resasi inadempiente all'obbligo di presentazione della dichiarazione di imposta in contestazione, si sviluppano in assenza della necessaria correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, che vengono in questa sede sostanzialmente riproposte.

Le puntualizzazioni in ordine all'inquadramento dei poteri della capofila di un gruppo consortile si traducono in un'astratta disquisizione manchevole del necessario confronto con gli specifici elementi individuati dai giudici di merito, sintomatici di un effettivo potere gestorio da parte dell'imputato.

Tra questi figura, in primo luogo, sul piano della vicenda squisitamente contrattuale, la catena di fatturazioni inerenti alla medesima commessa che, ove svolta direttamente dalla società consorziata [OSCURATO:SOCIETA], non spiega - al difuori della sottostante vicenda commerciale così come ricostruita dai giudici di merito che vede [OSCURATO:PERSONA] nella posizione di soggetto interposto tra HDL, costituita all'apposito fine di intrattenere i rapporti con la clientela, e le società consorziate preposte all'esecuzione delle prestazioni da questa richieste, con compensazione da parte di HDL, così come di [OSCURATO:PERSONA], del debito IVA con le fatture passive ricevute - per quali ragioni le suddette consorziate fatturassero nei confronti [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, fatturava nei confronti di HDL.

All'interno del meccanismo elusivo così congegnato militano, secondo la coerente ricostruzione della sentenza impugnata, i poteri amministrativi e al contempo decisori esercitati dal Dipinto insieme ai suoi accoliti più stretti, emblematicamente definiti dalla Corte sabauda come un direttorio posto ai vertici della società cooperativa, il quale non solo ne deteneva la contabilità, ma ne gestiva altresì gli aspetti finanziari curando il rientro della sua posizione debitoria con gli uffici erogatori e con le banche, supervisionando attraverso la predisposizione delle buste paga il salario del personale dipendente e verificando l'adempimento agli obblighi contributivi, oltre ad aver assunto in prima persona le decisioni concernenti il funzionamento della stessa società: l'imputato aveva infatti provveduto personalmente alla scelta dei soggetti cui affidare formalmente l'amministrazione, tutti privi di specifiche competenze e come nel caso del Cavasenno, nominato liquidatore, in condizioni di disoccupazione.

Sulla scorta di tale ricostruzione che non viene fatta oggetto di specifiche confutazioni, i poteri che residuano in capo alla cooperativa sono ben al di sotto della ridotta autonomia conseguente all'esercizio dei poteri di direzione e di coordinamento da parte del capogruppo delle imprese consorziate, trattandosi al contrario di un sostanziale svuotamento dei poteri gestori in capo all'amministratore di diritto, che in quanto ridotti alle sole funzioni esecutive delle prestazioni commissionategli, vengono coerentemente definIti di natura spicciola.

Quanto alla omessa pronuncia sulla condanna resa dal Tribunale di Milano del liquidatore Cavasenno per bancarotta documentale semplice, singolare è la posizione della difesa che, pur avendo prodotto la suddetta sentenza innanzi ai giudici del gravame, neppure indica le ragioni della sua rilevanza in ordine alla configurabilità dell'autonomia gestoria della cooperativa asseritamente in contrasto con l'affermazione di responsabilità per il reato in esame.

Al contrario è significativa della natura di prestanome ricoperta dal liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] la sua assoluzione dal reato, contestualmente contestatogli nel medesimo processo, di bancarotta fraudolenta la quale, a differenza dal delitto ascrittogli, presuppone la prova che l'omessa tenuta delle scritture contabili sia finalizzata ad impedire la ricostruzione del patrimonio sociale o del volume di affari della società dichiarata fallita, con relativo pregiudizio dei creditori.

Conseguentemente, di nessuna censura è passibile l'omessa pronuncia del giudice di appello sulla suddetta produzione documentale, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo (Sez. 2, Sentenza n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 4 , ) 276982; Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 secondo cui in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio).

E' dunque evidente che allo svuotamento dei poteri gestori in capo al formale amministratore della consorziata corrisponda la loro assunzione da parte dell'imputato che, in quanto amministratore di fatto della stessa, è onerato degli obblighi fiscali gravanti sulla società e che perciò è stato coerentemente ritenuto responsabile, sia pure in concorso con l'amministratore di diritto, del reato omissivo in contestazione.

Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, al rilievo di cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16.12.2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestato al capo q) di cui all'art. 5 d. Igs. 74/2000 per omessa presentazione, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2011, con evasione della suddetta imposta nella misura di C 871.572, perfezionatasi in data 29.12.2012, al contempo dichiarando, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio estinti tutti gli altri reati per intervenuta prescrizione. A chiarimento della più complessa vicenda sottostante al residuo reato occorre puntualizzare che l'imputato era stato tratto a giudizio e condannato dal giudice di primo grado per i reati di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. nella veste di promotore e costitutore di un'associazione criminosa volta alla perpetrazione di reati di natura tributaria realizzati attraverso la costituzione di una serie di società cooperative aventi ad oggetto la prestazione di servizi che, a dispetto dell'amministratore formalmente nominato, operavano sotto la sua direzione, delle quali faceva parte la [OSCURATO:SOCIETA], nella cui amministrazione di diritto si erano avvicendati vari componenti del sodalizio fino alla sua liquidazione, destinata alla gestione di un'unica commessa affidatale da [OSCURATO:PERSONA]. Nello specifico il Dipinto, che aveva amministrato per oltre diciotto anni il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, secondo la prospettazione accusatoria, costituito un ulteriore Consorzio denominato H.D.L. anch'esso da lui amministrato e diretto con lo scopo di trasformare la [OSCURATO:PERSONA] in un soggetto interposto rispetto alle società cooperative preposte alla esecuzione delle commesse le quali fatturavano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta fatturava nei confronti di H.D.L., cui veniva in tal modo assicurata una posizione fiscalmente neutra attraverso il ricorso alle compensazioni derivanti dalle fatture passive emesse nei confronti delle società prestatrici dei servizi che si sottraevano al pagamento degli oneri di legge e che perciò, diventando contenitori di debiti, venivano rapidamente messe in liquidazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 2639 cod. civ., il ruolo di amministratore di fatto all'interno della [OSCURATO:SOCIETA], inopinatamente attribuitogli dalla Corte di appello confondendo i poteri gestori consortili con i poteri gestori di fatto. Muovendo dalla definizione dell'art. 2602 cod. civ. secondo la quale il Consorzio è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, sostiene che rientri nei poteri propri della capofila l'esercizio del controllo, sottoforma di direzione e coordinamento, nei confronti delle società consorziate, attività questa che si sostanzia nella conduzione di una politica economica comune volta ad imprimere un'identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di soggetti distinti riuniti in un gruppo: di tale principio cardine è espressione l'art. 2545 septies cod. civ. che disciplina il gruppo orizzontale di cooperative organizzate anche in forma consortile con espressa attribuzione dei poteri di controllo e coordinamento ad una o più cooperative. Sostiene che, non esistendo un modello astratto di autonomia gestionale, la verifica debba essere compiuta in relazione alle specificità del caso concreto che nel caso di un consorzio, tanto più se, come nella fattispecie, verticale, implicante cioè una maggiore interferenza da parte del capofila presso le consorziate per ottenere un prodotto o servizio ottimale di natura omologa per la clientela, comporta ex se una limitazione dell'autonomia di queste ultime. Interferenza questa che tuttavia, secondo la difesa, non implica alcuna consapevolezza da parte dell'imputato - su questo punto vertendo la censura della sentenza impugnata - dell'impossibilità per la [OSCURATO:SOCIETA] di adempiere al debito IVA sorto dalla prestazione, non avendo il Dipinto alcuna ragione per ingerirsi nell'espletamento dei doveri tributari della consorziata. Di ciò costituisce conferma la sentenza del Tribunale di Milano del 29.6.2021 prodotta dalla difesa, su cui invece la pronuncia impugnata resta del tutto silente, con cui [OSCURATO:PERSONA], ovverosia l'ultimo rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato per bancarotta, processo nel quale costui aveva espressamente dichiarato di aver assunto l'incarico di amministratore relazionandosi con tale [OSCURATO:PERSONA] che di fatto gestiva la società, senza essersi mai rapportato, all'infuori di un unico incontro, con il Dipinto che aveva, invece, un ruolo di direzione della compagine sociale. In sintesi, assume il ricorrente che la posizione apicale rivestita all'interno del gruppo consortile non possa essere confusa, non essendosi mai tradotta in atti di gestione di fasi o settori della società controllata, con la amministrazione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] attesa l'autonomia mantenuta da quest'ultima, seppur mitigata dalla sua appartenenza al Consorzio [OSCURATO:PERSONA] Le censure difensive, pur attaccando le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza e segnatamente il ruolo rivestito dall'imputato all'interno della cooperativa resasi inadempiente all'obbligo di presentazione della dichiarazione di imposta in contestazione, si sviluppano in assenza della necessaria correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, che vengono in questa sede sostanzialmente riproposte. Le puntualizzazioni in ordine all'inquadramento dei poteri della capofila di un gruppo consortile si traducono in un'astratta disquisizione manchevole del necessario confronto con gli specifici elementi individuati dai giudici di merito, sintomatici di un effettivo potere gestorio da parte dell'imputato. Tra questi figura, in primo luogo, sul piano della vicenda squisitamente contrattuale, la catena di fatturazioni inerenti alla medesima commessa che, ove svolta direttamente dalla società consorziata [OSCURATO:SOCIETA], non spiega - al difuori della sottostante vicenda commerciale così come ricostruita dai giudici di merito che vede [OSCURATO:PERSONA] nella posizione di soggetto interposto tra HDL, costituita all'apposito fine di intrattenere i rapporti con la clientela, e le società consorziate preposte all'esecuzione delle prestazioni da questa richieste, con compensazione da parte di HDL, così come di [OSCURATO:PERSONA], del debito IVA con le fatture passive ricevute - per quali ragioni le suddette consorziate fatturassero nei confronti [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, fatturava nei confronti di HDL. All'interno del meccanismo elusivo così congegnato militano, secondo la coerente ricostruzione della sentenza impugnata, i poteri amministrativi e al contempo decisori esercitati dal Dipinto insieme ai suoi accoliti più stretti, emblematicamente definiti dalla Corte sabauda come un direttorio posto ai vertici della società cooperativa, il quale non solo ne deteneva la contabilità, ma ne gestiva altresì gli aspetti finanziari curando il rientro della sua posizione debitoria con gli uffici erogatori e con le banche, supervisionando attraverso la predisposizione delle buste paga il salario del personale dipendente e verificando l'adempimento agli obblighi contributivi, oltre ad aver assunto in prima persona le decisioni concernenti il funzionamento della stessa società: l'imputato aveva infatti provveduto personalmente alla scelta dei soggetti cui affidare formalmente l'amministrazione, tutti privi di specifiche competenze e come nel caso del Cavasenno, nominato liquidatore, in condizioni di disoccupazione. Sulla scorta di tale ricostruzione che non viene fatta oggetto di specifiche confutazioni, i poteri che residuano in capo alla cooperativa sono ben al di sotto della ridotta autonomia conseguente all'esercizio dei poteri di direzione e di coordinamento da parte del capogruppo delle imprese consorziate, trattandosi al contrario di un sostanziale svuotamento dei poteri gestori in capo all'amministratore di diritto, che in quanto ridotti alle sole funzioni esecutive delle prestazioni commissionategli, vengono coerentemente definIti di natura spicciola. Quanto alla omessa pronuncia sulla condanna resa dal Tribunale di Milano del liquidatore Cavasenno per bancarotta documentale semplice, singolare è la posizione della difesa che, pur avendo prodotto la suddetta sentenza innanzi ai giudici del gravame, neppure indica le ragioni della sua rilevanza in ordine alla configurabilità dell'autonomia gestoria della cooperativa asseritamente in contrasto con l'affermazione di responsabilità per il reato in esame. Al contrario è significativa della natura di prestanome ricoperta dal liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] la sua assoluzione dal reato, contestualmente contestatogli nel medesimo processo, di bancarotta fraudolenta la quale, a differenza dal delitto ascrittogli, presuppone la prova che l'omessa tenuta delle scritture contabili sia finalizzata ad impedire la ricostruzione del patrimonio sociale o del volume di affari della società dichiarata fallita, con relativo pregiudizio dei creditori. Conseguentemente, di nessuna censura è passibile l'omessa pronuncia del giudice di appello sulla suddetta produzione documentale, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo (Sez. 2, Sentenza n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 4 , ) 276982; Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 secondo cui in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio). E' dunque evidente che allo svuotamento dei poteri gestori in capo al formale amministratore della consorziata corrisponda la loro assunzione da parte dell'imputato che, in quanto amministratore di fatto della stessa, è onerato degli obblighi fiscali gravanti sulla società e che perciò è stato coerentemente ritenuto responsabile, sia pure in concorso con l'amministratore di diritto, del reato omissivo in contestazione. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, al rilievo di cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e co
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