CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 20924/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/09/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 5 aprile 2022 con il quale gli è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per quattro anni, già precedentemente disposta in data 18 aprile 2019. 2.Avverso detto decreto propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo. Violazione di legge per omessa motivazione con riferimento alli art. 111, comma 6, Cost.; art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; artt. 6 e 7, comma 1, d. Igs. N. 159 del 2011 in ordine all'omesso accertamento dell'attuale pericolosità del proposto ritenendo irrilevanti: a) l'assenza di manifestazioni di pericolosità sociale dall'accertamento dei fatti e di frequentazione di pregiudicati; b) il rispetto delle regole in carcere tanto da avere meritato la detenzione anticipata e la detenzione domiciliare. Infatti, il provvedimento impugnato non ha considerato la lunga detenzione patita dal proposto medio tempore che secondo la Corte costituzionale e le Sezioni unite della Corte di cassazione costituisce un accadimento da valutare; né ha valorizzato l'assenza di elementi sintomatici del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. E' opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma di violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione di prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 3. Alla stregua di tali rilievi le censure del ricorso, formulate in modo aspecifico e reiterativo, devono considerarsi inammissibili. Infatti, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente, si limitano a criticare gli argomenti adottati dalla Corte di appello che, al contrario, ha svolto valutazioni complete e logiche illustrando le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza degli elementi difensivi.In ordine al profilo soggettivo, risulta che [OSCURATO:PERSONA] è affiliato alla famiglia mafiosa di Bagheria sin dal 2004, è stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha una posizione di rilievo sia nell'indirizzare le consultazioni elettorali locali, sia nella gestione del settore degli stupefacenti e nell'affidamento degli appalti, oltreché legami familiari tali da contribuire a rafforzare il prestigio acquisito nell'ambito della criminalità organizzata palermitana. La sua è, dunque, una pericolosità qualificata che ha attraversato la sua vita da lungo tempo. In questa cornice, i giudici di appello hanno reputato, in modo argomentato e valutando la concreta condotta del prevenuto, ancora sussistente la presunzione di pericolosità sociale derivante dall'accertata appartenenza di Guttadauro alla mafia con un ruolo significativo. In detta prospettiva, il provvedimento impugnato ha concluso che la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e l'assenza di elementi idonei a far desumere il suo recesso dal sodalizio avessero fondatamente determinato il primo giudice a formulare il giudizio di persistenza dell'attualità della sua pericolosità sociale, rendendo irrilevante il lasso di tempo trascorso dai fatti e la corretta condotta tenuta durante il periodo di carcerazione. Infatti, il beneficio della detenzione domiciliare era stato concesso non per l'abbandono di modelli devianti, ma soltanto per le condizioni di salute del proposto. Si tratta di una motivazione completa e logica rispetto alla quale non è stato contrapposto, in modo effettivo e sufficiente, alcun fatto nuovo favorevole al Guttadauro. 4. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle