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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 39084/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Perla LORI: "Annullamento con rinvio". [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con ordinanza del 14 gennaio 2022 dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto tardiva per non essere stata presentata prima del termine dell'udienza del 16 dicembre 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Inosservanza dell'art. 38 del codice di rito.

L'istanza di ricusazione, preannunciata verbalmente nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2021 dinanzi al Tribunale di Nola, è stata poi formalmente depositata entro il termine di legge.

Il verbale di udienza (in stenotipia) è stato richiesto prontamente ma consegnato dopo il pagamento dei diritti il 14 gennaio 2022.

La Corte di appello nella medesima data emetteva l'ordinanza oggi impugnata.

I termini per la proposizione della ricusazione risultano ampiamente rispettati e la mancata produzione alla Corte di appello del verbale di udienza è causa solo del ritardo nella consegna della copia, peraltro tempestivamente richiesta.

Tuttavia, alla Corte di appello era stata depositata l'istanza di richiesta urgente del verbale di udienza.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.

3. La Procura Generale, Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli.

Dal verbale dell'udienza del 16 dicembre 2021 emerge che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha preannunciato l'istanza di ricusazione del collegio.

In data 19 dicembre 2021 a mezzo PEC è stata presentata l'istanza formale di ricusazione.

In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente. (Sez.

U, Sentenza n. 36847 del 26/06/2014 Cc. (dep. 03/09/2014) Rv. 260096 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 12983 del 18/12/2014 Cc. (dep. 26/03/2015) Rv. 262998 - 0).

Conseguentemente l'istanza di ricusazione, espressamente formulata, quale riserva di ricusazione, all'udienza del 16 dicembre 2021, e presentata a mezzo PEC il 19 dicembre 2021 deve ritenersi tempestiva, ex art 38, secondo comma, cod. proc. pen. (tre giorni).

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Perla LORI: "Annullamento con rinvio". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con ordinanza del 14 gennaio 2022 dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto tardiva per non essere stata presentata prima del termine dell'udienza del 16 dicembre 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Inosservanza dell'art. 38 del codice di rito. L'istanza di ricusazione, preannunciata verbalmente nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2021 dinanzi al Tribunale di Nola, è stata poi formalmente depositata entro il termine di legge. Il verbale di udienza (in stenotipia) è stato richiesto prontamente ma consegnato dopo il pagamento dei diritti il 14 gennaio 2022. La Corte di appello nella medesima data emetteva l'ordinanza oggi impugnata. I termini per la proposizione della ricusazione risultano ampiamente rispettati e la mancata produzione alla Corte di appello del verbale di udienza è causa solo del ritardo nella consegna della copia, peraltro tempestivamente richiesta. Tuttavia, alla Corte di appello era stata depositata l'istanza di richiesta urgente del verbale di udienza. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 3. La Procura Generale, Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli. Dal verbale dell'udienza del 16 dicembre 2021 emerge che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha preannunciato l'istanza di ricusazione del collegio. In data 19 dicembre 2021 a mezzo PEC è stata presentata l'istanza formale di ricusazione. In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente. (Sez. U, Sentenza n. 36847 del 26/06/2014 Cc. (dep. 03/09/2014) Rv. 260096 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 12983 del 18/12/2014 Cc. (dep. 26/03/2015) Rv. 262998 - 0). Conseguentemente l'istanza di ricusazione, espressamente formulata, quale riserva di ricusazione, all'udienza del 16 dicembre 2021, e presentata a mezzo PEC il 19 dicembre 2021 deve ritenersi tempestiva, ex art 38, secondo comma, cod. proc. pen. (tre giorni). P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di app
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