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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11916/2026

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fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Basilicata n. 426/2024, depositata il 19 dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente l’attività di “commercioall’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli”, è stata sottopostaNumero registro generale 5132/2025Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 11916/2026Data pubblicazione 30/04/2026dalla Guardia di Finanza a verifica fiscale per gli anni d’imposta dal2015 al 2020, in esito alla quale è stato redatto apposito processoverbale, consegnato il 24 settembre 2020 a mani del legalerappresentante.

Condividendo l’attività istruttoria svolta daiverificatori, in data 23 giugno 2022 l’Agenzia delle entrate hanotificato l’avviso di accertamento TC303T200098/22, con il qualeha recuperato a tassazione per l’anno d’imposta 2017 costiindeducibili per euro 13.808,00 e IVA indetraibile per euro3.036,00.

Alla base dell’atto impositivo vi è la contestazionedell’inesistenza oggettiva delle operazioni cartolarizzate nellefatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., aventi ad oggetto ilnoleggio di un carrello elevatore e di una lavasciuga pavimenti, iquali tuttavia, come accertato dalla Guardia di Finanza, non sonomai stati nella disponibilità della società.La società impugnava l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 317/02/23, depositata in data 4/7/2023, laCorte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza accoglieva ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaLa contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaBasilicata, con sentenza n. 426/2024, depositata il 19 dicembre2024, ha rigettato l'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.La contribuente non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 5132/2025Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 11916/2026Data pubblicazione 30/04/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132,comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Si evidenzia che laCorte di secondo grado ha respinto l’appello interpostodall’Amministrazione finanziaria, sia con riferimento alla pretesaviolazione degli att. 31 d.P.R 660/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 siariguardo l’oggettiva esistenza dell’operazione di compravendita enoleggio su cui si basa l’atto impositivo, senza esplicitare i motivi difatto e di diritto su cui ha basato il proprio convincimento.

Lasemplice disamina della sentenza consentirebbe di apprezzarecome la motivazione, laddove graficamente esistente, siaoggettivamente incomprensibile e meramente apparente, giacchéconsistente in un’apodittica affermazione della sussistenza dei vizilamentati dal ricorrente, che non consente in alcun modo diindividuare il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte.1.1. – Il motivo è fondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 5132/2025Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 11916/2026Data pubblicazione 30/04/2026incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, si ravvisa una motivazione apparente, nonrisultando comprensibili le ragioni per le quali è stato rigettato ilgravame.

La pronuncia risulta composta da frasi del tutto genericheriferite alla pronuncia di primo grado senza alcun esame dei motividi impugnazione, limitandosi, da un lato, ad affermare l’irregolaritàdell'iter di controllo posto in essere nel caso in esame ex artt. 31del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 el’oggettiva esistenza dell'operazione, dall'altro ad apoditticheaffermazioni che non lasciano comprendere il ragionamento seguitoper respingere l'impugnazione («Risulta evidente a questo collegio,dopo ampia discussione, che la vicenda è border-line, bi-negoziale,anche di natura quasi-civilistica nella fruizione del bene in liminejuris, per cui non si riscontrano elementi talmente gravi edincontrovertibili di mala fede fiscale nella pur curiosa gestionepossessoria dei suddetti beni (carrello e lavasciuga) o del benecontestato tra le parti ([OSCURATO:PERSONA] e Dea), al solo fine, si ritiene, vista lapeculiarità della vendita, in termini di fiscalità generale, di renderlisempre economicamente produttivi nell'esercizio continuativo dellapropria attività imprenditoriale, per cui l'oggettiva esistenza nonpuò essere specificatamente contestata ed è, invero,sufficientemente riscontrata sul piano fiscale e in termini probatori,nella pur disordinata documentazione allegata già in primo grado,che è alla base dei rapporti commerciali in essere»).2. – L'accoglimento del primo motivo determina l’assorbimentodei restanti (con il secondo motivo si prospetta la violazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4Numero registro generale 5132/2025Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 11916/2026Data pubblicazione 30/04/2026c.p.c. per essersi la Corte di giustizia tributaria pronunciata al difuori del perimetro del thema decidendum, il quale nel processotributario è circoscritto ai motivi di censura ritualmente proposti dalricorrente.

Con il terzo motivo si contesta la violazione degli artt.31 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. risultando erroneal’affermazione della sussistenza della loro violazione.

Con il quartomotivo si deduce la violazione dell’art. 12 l. 212/2000 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Con il quinto motivo si deduce laviolazione dell’art. 39 primo comma, d.P.R. n. 600/1973, nonchédegli artt. 2697 e 1176 c.c., 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La decisione sarebbeerronea anche nella parte in cui ha ritenuto infondati gli esitidell’accertamento tributario, dato che le conclusioni cui giunge sonoprive di pregio giuridico).3. – La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per lespese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente, in diversa composizione, perl'ulteriore esame alla luce dei principi affermati.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Basilicata n. 426/2024, depositata il 19 dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esercente l’attività di “commercioall’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli”, è stata sottopostaNumero registro generale 5132/2025Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 11916/2026Data pubblicazione 30/04/2026dalla Guardia di Finanza a verifica fiscale per gli anni d’imposta dal2015 al 2020, in esito alla quale è stato redatto apposito processoverbale, consegnato il 24 settembre 2020 a mani del legalerappresentante. Condividendo l’attività istruttoria svolta daiverificatori, in data 23 giugno 2022 l’Agenzia delle entrate hanotificato l’avviso di accertamento TC303T200098/22, con il qualeha recuperato a tassazione per l’anno d’imposta 2017 costiindeducibili per euro 13.808,00 e IVA indetraibile per euro3.036,00. Alla base dell’atto impositivo vi è la contestazionedell’inesistenza oggettiva delle operazioni cartolarizzate nellefatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., aventi ad oggetto ilnoleggio di un carrello elevatore e di una lavasciuga pavimenti, iquali tuttavia, come accertato dalla Guardia di Finanza, non sonomai stati nella disponibilità della società.La società impugnava l'accertamento.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 317/02/23, depositata in data 4/7/2023, laCorte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza accoglieva ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaLa contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaBasilicata, con sentenza n. 426/2024, depositata il 19 dicembre2024, ha rigettato l'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.La contribuente non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 5132/2025Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 11916/2026Data pubblicazione 30/04/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132,comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Si evidenzia che laCorte di secondo grado ha respinto l’appello interpostodall’Amministrazione finanziaria, sia con riferimento alla pretesaviolazione degli att. 31 d.P.R 660/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 siariguardo l’oggettiva esistenza dell’operazione di compravendita enoleggio su cui si basa l’atto impositivo, senza esplicitare i motivi difatto e di diritto su cui ha basato il proprio convincimento. Lasemplice disamina della sentenza consentirebbe di apprezzarecome la motivazione, laddove graficamente esistente, siaoggettivamente incomprensibile e meramente apparente, giacchéconsistente in un’apodittica affermazione della sussistenza dei vizilamentati dal ricorrente, che non consente in alcun modo diindividuare il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte.1.1. – Il motivo è fondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 5132/2025Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 11916/2026Data pubblicazione 30/04/2026incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, si ravvisa una motivazione apparente, nonrisultando comprensibili le ragioni per le quali è stato rigettato ilgravame. La pronuncia risulta composta da frasi del tutto genericheriferite alla pronuncia di primo grado senza alcun esame dei motividi impugnazione, limitandosi, da un lato, ad affermare l’irregolaritàdell'iter di controllo posto in essere nel caso in esame ex artt. 31del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 el’oggettiva esistenza dell'operazione, dall'altro ad apoditticheaffermazioni che non lasciano comprendere il ragionamento seguitoper respingere l'impugnazione («Risulta evidente a questo collegio,dopo ampia discussione, che la vicenda è border-line, bi-negoziale,anche di natura quasi-civilistica nella fruizione del bene in liminejuris, per cui non si riscontrano elementi talmente gravi edincontrovertibili di mala fede fiscale nella pur curiosa gestionepossessoria dei suddetti beni (carrello e lavasciuga) o del benecontestato tra le parti ([OSCURATO:PERSONA] e Dea), al solo fine, si ritiene, vista lapeculiarità della vendita, in termini di fiscalità generale, di renderlisempre economicamente produttivi nell'esercizio continuativo dellapropria attività imprenditoriale, per cui l'oggettiva esistenza nonpuò essere specificatamente contestata ed è, invero,sufficientemente riscontrata sul piano fiscale e in termini probatori,nella pur disordinata documentazione allegata già in primo grado,che è alla base dei rapporti commerciali in essere»).2. – L'accoglimento del primo motivo determina l’assorbimentodei restanti (con il secondo motivo si prospetta la violazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4Numero registro generale 5132/2025Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 11916/2026Data pubblicazione 30/04/2026c.p.c. per essersi la Corte di giustizia tributaria pronunciata al difuori del perimetro del thema decidendum, il quale nel processotributario è circoscritto ai motivi di censura ritualmente proposti dalricorrente. Con il terzo motivo si contesta la violazione degli artt.31 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. risultando erroneal’affermazione della sussistenza della loro violazione. Con il quartomotivo si deduce la violazione dell’art. 12 l. 212/2000 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Con il quinto motivo si deduce laviolazione dell’art. 39 primo comma, d.P.R. n. 600/1973, nonchédegli artt. 2697 e 1176 c.c., 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La decisione sarebbeerronea anche nella parte in cui ha ritenuto infondati gli esitidell’accertamento tributario, dato che le conclusioni cui giunge sonoprive di pregio giuridico).3. – La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per lespese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente, in diversa composizione, perl'ulteriore esame alla luce dei principi affermati. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 27 gennaio 2026.Il Presidente
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