CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2026
Cassazione n. 34221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon la sentenza della Corte di appello di Genova in data 14 settembre 202, irrevocabile il 15 settembre 2023; rilevato che il ricorrente lamenta che la revoca sarebbe stata disposta sulla base dell'erronea applicazione dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., poiché i reati di cui alla sentenza asseritamente revocante sarebbero stati commessi successivamente a quelli per i quali il beneficio era stato concesso; letta la memoria depositata in data 5 settembre 2026 con la quale il ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso e chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata; considerato che – diversamente da quanto lamenta il ricorrente – la revoca del beneficio trova sicuro fondamento nel disposto dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163», poiché è principio pacifico che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724 - 01; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868 - 01); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 2