CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appel- lo di Potenza che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'impu- tato era stato condannato per i reati previsti dall'artt. 477 e 482 cod. pen. (Capo A) e 48, 479 cod. pen. (Capo B); - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta vizi moti- vazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, tende ad ottenere un'i- nammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la man- cata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'in- dirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio ri- chiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C nsi li sten