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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2020

Cassazione n. 29281/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28209/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- e contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1053/2020, depositata in data 30/07/2020 e notificata il 31/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (per delega) per [OSCURATO:PERSONA].

Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (per delega) per Gildo e [OSCURATO:PERSONA].

Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva, dinanzi al Tribunale di Pescara, i fratelli Ricci, Giovanni, Amalia, Marina e Gildo, chiedendo: a) in via principale che fossero accertate l’estinzione e/o l’insussistenza del diritto del credito dei fratelli Ricci nei suoi confronti, a seguito della riscossione da parte loro dell’importo della polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il contratto stipulato in data 12 luglio 2005; b) in via subordinata, che il giudice dichiarasse che la escussione della garanzia pattuita implicasse rinuncia all’obbligazione principale prevista dal contratto del 12 luglio 2005 con conseguente estinzione dello ius ad habendam rem.

In via ulteriormente gradata, domandava: c) la condanna dei convenuti alla restituzione immediata delle somme loro corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA], anch’essa convenuta in giudizio, al netto del risarcimento dei danni, per non avere disdettato legittimamente il contratto di locazione con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e per non avere consegnato l’immobile sito in Pescara, [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto previsto contrattualmente, impedendone la demolizione, la costruzione di un nuovo fabbricati e la loro vendita e la permuta ai convenuti; d) l’accertamento dell’avvenuta estinzione di ogni pretesa avanzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, con la scrittura privata integrativa del 12 luglio 2005, aveva dichiarato che, nel caso di inadempimento, ove avesse deciso di escutere la garanzia, ottenendo dalla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 450.000,00, non aveva più nulla da pretendere.

A supporto delle sue istanze la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rappresentava, per quanto ancora di specifico interesse in questa sede, che: i) con il summenzionato contratto del luglio 2005 i fratelli Ricci le avevano trasferito la proprietà del fabbricato ad uso albergo, sito in Pescara, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 48, parte del quale era detenuto in locazione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in forza di contratto del 30/06/2000 che i cedenti dichiaravano di avere legittimamente disdettato, onde impedirne il rinnovo automatico alla scadenza, e avevano ottenuto in permuta sul fabbricato che, demolito quello acquistato, sarebbe stato realizzato, gli immobili specificati nel contratto, da realizzare entro il 12/01/2018, pena il pagamento di una penale di euro 2.000,00 per ogni mese di ritardo; ii) uno dei fratelli Ricci, Gildo, con una pattuizione integrativa, in pari data, aveva prorogato il termine di consegna del bene permutato di altri sei mesi (per un totale di 36 mesi), con facoltà di chiedere nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine, in caso di inadempimento, l’importo di euro 450.000,00, risolvendo il contratto di permuta e rinunciando ad ogni altra pretesa; iii) nonostante la disdetta del contratto di locazione stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse risultata illegittima e il contratto di locazione si fosse rinnovato per altri sei anni e nonostante avesse ottenuto la disponibilità dell’immobile di viale [OSCURATO:PERSONA] n. 48 solo dopo aver agito giudizialmente, e a sue spese, contro la società conduttrice, i fratelli Ricci avevano escusso le quattro fideiussioni, di euro 450.000,00 ciascuna, rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] con scadenza al 31/12/2011 a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto del 12/07/2005.

In tal modo, in sostanza, nonostante fossero stati inadempienti agli obblighi assunti con il contratto, impedendo la demolizione del fabbricato e la realizzazione dei nuovi immobili, compresi quelli oggetto di permuta, i fratelli Ricci – secondo la prospettazione della società immobiliare - avrebbero non solo escusso le fideiussioni, ma avrebbero potuto pretendere l’adempimento del contratto.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 236/2017, rigettava le domande attoree, ritenendo che le fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] non avessero funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore dei beneficiari, consentendo a costoro, stante il persistente inadempimento della debitrice principale alla data di scadenza delle fideiussioni, di soddisfare il credito risarcitorio procedendo alla escussione per l’intero ammontare degli importi garantiti.

Di conseguenza, la suddetta riscossione, lungi dal poter essere considerata adempimento equivalente della prestazione, non precludeva ai fratelli Ricci la facoltà di agire anche per l’adempimento del contratto di permuta o per la sua risoluzione, salvo il risarcimento del danno, da quantificare tenendo conto delle somme dagli stessi già ottenute, escutendo la garanzia.

Il giudizio di appello promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. si è concluso con la sentenza n. 1053/2020 della Corte territoriale dell’Aquila, depositata in data 30/07/2020 e notificata il 31/08/2020, che ha rigettato l’impugnazione e confermato la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorre ora per cassazione della pronuncia n. 1053/2020 affidandosi a sette motivi, alcuni dei quali constano di un submotivo.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], Gildo e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza interlocutoria n. 32757 del 24/11/2023, la trattazione del ricorso, già fissata, ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ., è stata rinviata alla pubblica udienza, data la particolare rilevanza delle questioni trattate e avuto riguardo alla richiesta, formulata dall’odierna ricorrente, di trattazione congiunta al ricorso iscritto al n. 28085/2020, pendente presso la Seconda sezione civile di questa Corte.

La società ricorrente e i controricorrenti hanno depositato rispettive memorie.

La ricorrente insiste con la richiesta di riunione al ricorso n. 28085/2020.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Prima di esaminarne i motivi, va rigettata l’istanza di riunione del presente ricorso a quello n. 28085/2020 che la società ricorrente ripropone con la memoria depositata in vista dell’odierna adunanza.

Nel caso di specie, la ricorrente ha motivato l’istanza, invocando il rischio di soluzioni contrastanti; su detta eventualità che è fisiologica, in considerazione dell'autonomia dei giudizi, prevale, a parere del Collegio, l'esigenza di assicurare la piena osservanza della previsione di cuidell'art. 111, secondo comma, Cost., sulla ragionevole durata del processo.

E tanto in considerazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 8774 del 30/03/2021, a mente del quale «Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degliartt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica delprocesso e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione alprocesso in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti.

Ne deriva chel'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità digiudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagliartt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento dellarichiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nelgiudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza». 2) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per vizio di costituzione del giudice, ai sensi degli artt. 158, 161 cod.proc.civ., 25, primo comma, 101 e 111 Cost. (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.).

Ciò di cui si duole è la sostituzione del giudice relatore che, a suo avviso, sarebbe avvenuta in violazione del codice di rito e, segnatamente, dell’art. 174 cod.proc.civ., in tema di immutabilità del giudice istruttore (non essendo la sostituzione del giudice relatore avvenuta per assoluto impedimento o per gravi esigenze di servizio né poteva essere giustificata dall’istanza formulata dai germani Ricci, tramite il legale, di riunione, in considerazione del fatto che i provvedimenti di cui agli artt. 273 e 274 cod.proc.civ. sono meramente preparatori e che la riunione non fu disposta) e dell’art. 25 Cost., per violazione del principio del giudice naturale, cioè del giudice precostituito per legge.

In particolare, era accaduto che i fratelli Ricci avevano chiesto la riunione del procedimento Rg. n. 613/17, per il quale era stato già nominato il giudice relatore, a quello Rg. n. 1623/2015, pendente tra le stesse parti; il Presidente della Corte d'Appello aveva accolto l’istanza con ordinanza del 28/03/2019 ed aveva nominato un nuovo giudice relatore per entrambi i giudizi.

L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. aveva chiesto la revoca dell’ordinanza del 28/03/2019, ma l’istanza era stata rigettata.

Successivamente nei confronti del giudice istruttore, nominato con l’ordinanza del 28/03/2019, veniva avanzata dall’odierna ricorrente istanza di ricusazione; i due giudizi, sospesi in attesa della decisione, erano stati riassunti dopo il rigetto di tale ultima istanza ed era stata fissata l’udienza del 24 settembre 2019 per la prosecuzione di entrambi.

All’udienza del 24 settembre 2019 i fratelli Ricci avevano rinnovato la richiesta di riunione che era stata respinta dal collegio per insussistenza dei presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., stante il rigetto dell’istanza di riunione, aveva chiesto che la causa fosse assegnata al primo giudice istruttore, cioè quello nominato per la trattazione del ricorso Rg. n. 613/17, prima dell’accoglimento dell’istanza di riunione, ritenuto il giudice naturale e precostituito per legge.

Sull’istanza, trasmessa in data 22 novembre 2019 al presidente della II sezione civile della Corte d'appello, non veniva presa alcuna decisione, la causa però veniva decisa e sulla questione il collegio d'appello si limitava a rilevare che la sostituzione del relatore, avvenuta in data 28 marzo 2019, non era sindacabile, revocabile o modificabile in sede di giudizio di appello da parte del collegio.

Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza costante, la sostituzione del giudice istruttore/relatore non attiene all'istituto della costituzione del giudice, disciplinatodall'art. 158 cod. proc. civ. (Cass. 12/11/1982, n. 6007).

Detto vizio è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario (Cass.25/07/1997, n. 6953).

Il precetto dell'art. 174 cit. non contempla la sanzione della nullità (Cass. 22/05/2001, n. 6964): la sostituzione, quando avviene senza l'osservanza delle forme previstedall'art. 174 cod. proc. civ., dà luogo semplicemente ad una irregolarità di carattere interno (Cass 20/07/1973, n. 2133), improduttiva di effetti sulla validità degli atti processuali e delle sentenze (Cass.24/03/1976, n. 1037; Cass. 07/04/2006, n. 8174).

Non sono stati dunque violati né il principio del giudice naturale, né quello della inamovibilità del giudice.L'art. 25 Cost., invero, non esclude che, nell'interesse della continuità e della prontezza della funzione giurisdizionale, alle esigenze immediate degli uffici giudiziari si faccia fronte mediante provvedimenti temporanei e contingenti (Corte Cost. 2/12/1970, n. 173).

Per giudice, che deve essere investito di un determinato affare, si intende non il magistrato, cioè la persona fisica abilitata all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e investita di esse (individualmente o in qualità di componente del collegio), sibbene l'ufficio giudiziario, cioè l'istituzione, cui sono addetti uno o più magistrati.

La portata garantista del principio del giudice naturale, invero, assicura che la giurisdizione e la competenza dei singoli uffici giudiziari siano disciplinate ex antedal legislatore.

Allo stesso tempo,l'art. 107 Cost. riguarda la sede e le funzioni, e subordina al consenso del magistrato il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni, ma non contempla il caso della semplice sostituzione (Cass.27/11/1992, n. 12709; Cass.13/09/2003, n. 13467).

In aggiunta, la ricorrente non ha neppure prospettato di aver subito una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio derivante dal vizio processuale lamentato.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, unalesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 20/11/2020, n.26419) o quale diverso e migliore risultatoavrebbe potuto effettivamente conseguire in assenzadel vizio denunciato (Cass. 15/03/2024, n.7030). 3) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.

Con il motivo numerato 2 bis denuncia, in aggiunta, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1325, 1375, 1346, 1418, 1421, 1936 e 1939 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

La società immobiliare rileva che, data la rinnovazione automatica del contratto di locazione a favore di [OSCURATO:PERSONA] NV (succeduta a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), era impossibile eseguire la prestazione pattuita, il cui adempimento era stato garantito con le fideiussioni; di qui la nullità dell’atto di permuta e di tutte le pattuizioni collegate: consegna di porzioni degli immobili, penale per il ritardo, garanzie fideiussorie proprie, garanzie fideiussorie pretese e prestate dalla banca, escussione delle fideiussioni, conseguenze degli inadempimenti che le erano stati imputati.

Anche l’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè il rilascio di fideiussioni con scadenza 30/12/2011, avrebbe dovuto essere considerata nulla per difetto di causa e detta nullità – osserva ancora la ricorrente -era rilevabile d’ufficio.

Invece, la corte d'appello ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova e quindi tardiva, la domanda di nullità dell’atto di permuta articolata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale d' ppello e non ha ravvisato alcuna causa di nullità, «bensì di eventuale impossibilità ad adempiere rilevabile come vizio del consenso, quindi come causa di annullabilità sotto diverso profilo, quindi rilevabile come domanda nuova e inammissibile» (p. 22 della sentenza).

L’errore attribuito alla corte d’appello è quello di non avere correttamente interpretato la domanda giudiziale: oltre ad essere incorsa, di conseguenza, nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., non avrebbe considerato che era stata chiesta la declaratoria di nullità del contratto per impossibilità di perseguirne la causa concreta, quindi, era stata denunciata «una chiara ipotesi di nullità contrattuale per difetto generico di causa», peraltro, rilevabile d’ufficio.

Dalla nullità del contratto non poteva non discendere la nullità delle fideiussioni bancarie che garantivano gli impegni assunti, atteso che la funzione di garanzia deve sempre risultare sin dal momento della conclusione del contratto possibile, pena l’assorbimento del contratto di garanzia «nella fattispecie di nullità per difetto dell’elemento causale», non essendo meritevole di tutela un contratto sine causa. 4) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.

Con il motivo indicato come 3 bis) sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1325, 1419, 1421, 1431, 1346, 1936, 1939 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

La tesi della ricorrente è che la corte d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità parziale relativamente alle clausole relative al termine di consegna ai fratelli Ricci delle porzioni di immobili da realizzare, alla penale per il ritardo, alla garanzia fideiussoria propria, alle garanzie pretese e prestate dalla banca, alla escutibilità delle fideiussioni entro il 30/12/2011, alle conseguenze del suo inadempimento. 5) I motivi secondo e terzo, compresi i motivi indicati come 2 bis e 3 bis, esaminabili congiuntamente, perché pongono questioni comuni, sono infondati.

Innanzitutto, è stata erroneamente denunciata la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., così come argomentata a p. 44 del ricorso (per non essersi cioè la corte territoriale pronunciata sulla domanda di nullità).

Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte propriamente in tema di violazionedell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale.

Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 07/07/2006, n. 15603; Cass. 18/05/2012, n. 7932; Cass.21/12/2017, n. 30684 ).

Nel caso di specie, è evidente che al giudice a quo, che ha pronunciato sulla domanda, disattendendola, non è affatto imputabile l’omessa attività postulata dalla società immobiliare.

In secondo luogo, dallo sviluppo dell’argomentazione difensiva proposta si evince che la ricorrente non ha ben colto il percorso argomentativo della corte territoriale, la quale ha dichiarato inammissibile, perché nuova e quindi tardiva la domanda di nullità dell’atto di permuta articolata in sede di comparsa conclusionale, ritenendo che non si trattasse di nullità, ma semmai della sussistenza di un vizio di consenso (p. 22).

In sostanza, la corte territoriale ha preso in esame la domanda di nullità formulata dall’odierna ricorrente (non ricorre, quindi, come già s’è detto, il vizio di omessa pronuncia), ma ha ritenuto che non ve ne fossero i presupposti, perché quella fatta valere non era una causa di nullità, ma eventualmente quella di una impossibilità d’adempiere, ritenendola come tale inammissibile.

A ben vedere pertanto non è in questione neppure l’interpretazione della domanda.

Sulla deduzione della censura, in ogni caso, non può non osservarsi che, anche al netto del se la violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. sia deducibile con riferimento alla domanda giudiziale, non essendo in questione la ricostruzione della comune volontà delle parti e del fatto (cfr. Cass. 04/11/2020, n. 24480), la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra: Cass.28/11/2017, n.28319 Cass.09/04/2021, n. 9461.

Come si è anticipato, seppure la parte denunci una erronea interpretazione della domanda, quella dedotta è una quaestio iuris che attiene al se fosse stata eccepita una causa di nullità oppure no.

A questo interrogativo la Corte territoriale ha dato risposta negativa, perché ha ritenuto che il contenuto sostanziale della domanda era volto a far valere eventualmente un’ipotesi di originaria impossibilità di adempiere che, a differenza della nullità, astrattamente rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, patisce le preclusioni processuali del giudizio di appello.

Non essendo quella denunciata una quaestio facti, come quella volta a lamentare l’interpretazione della domanda, ma una quaestio iuris, a questa Corte non è precluso esaminarla, anche in considerazione del fatto che l’illustrazione del motivo, se depurato della parte in cui la ricorrente insiste sul fatto che la corte di merito abbia «configurato una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi » da quanto allegato e dedotto, prospetta una censura anche sotto detto profilo, là dove argomenta che l’inadempimento dei fratelli Ricci abbia integrato un difetto genetico di causa o una impossibilità dell’oggetto (pp. 44-48 del ricorso).

Ad avviso del Collegio, la corte territoriale, escludendo che il fatto che la locazione non fosse cessata si traducesse in una causa di nullità del contratto non è incorsa in errore, pur dovendosi stigmatizzare la estrema laconicità della motivazione e pur senza entrare nel merito, perché è irrilevante ai fini del decidere, in ordine al se vi fossero i presupposti del vizio del consenso, come ha ipotizzato il giudice a quo.

La situazione di cui si duole parte ricorrente, cioè il fatto che il contratto di locazione si fosse automaticamente rinnovato alla scadenza, e che quindi il bene non fosse entrato nella sua disponibilità sì da poter iniziare l’attività prevista, senza la quale non avrebbe potuto rispettare gli obblighi assunti con il contratto di permuta, non solo non ha costituito un presupposto condizionante del contratto (Cass. 15/12/2021, n. 40279), la mancanza del quale ne comportasse la caducazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 20/04/2018, n. 9909), ma il suo verificarsi è dipeso da circostanze – l’illegittimità della disdetta -che la stessa parte ricorrente imputa ai fratelli Ricci (ancora Cass. n. 9909/2018, cit.).

Né la circostanza dedotta avrebbe potuto incidere in altro modo sul contratto: l’impossibilità dell’oggetto è da escludere nonvertendosi in tema di anomalia strutturale della cosa; siccome deve negarsi l’irrealizzabilità della causa, perché la stessa ricorrente riconosce di aver ottenuto il rilascio del bene a seguito di azione giudiziale; non deve confondersi, come evidentemente fa la ricorrente, tra la causa che «rileva nella prospettiva (statica) della struttura del contratto-atto» con la «prospettiva (dinamica) del contratto-rapporto e della sua evoluzione».

Solo nel primo caso, che qui non ricorre, il contratto sarebbe stato nullo con tutte le implicazioni ulteriori ipotizzate dalla società immobiliare ricorrente. 6) Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 40, comma 2, l. n. 47/1985, dell’art. 46 TU. n. 380/2001, della l. n. 662/96 nonché degli artt. 2697, 1346, 1936, 1939 c.c. in relazione agli artt. 1418 e 1421 cod.civ. (ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.).

L’immobile acquistato era risultato, a seguito di istruttoria compiuta dall’Ufficio antiabusivismo del Comune di Pescara, oggetto di due domande di condono che i fratelli Ricci avevano taciuto in sede di atto di vendita, dichiarando che la costruzione del fabbricato era iniziata prima del settembre 1967 e che per quanto realizzato successivamente era stato ottenuto invece il permesso di costruire n. 078/87.

Essendo i fratelli Ricci venuti meno all’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere sia in ordine alla condizione giuridica del bene sia in ordine alla corrispondenza delle stesse agli estremi dei titoli edilizi dichiarati in atti, il contratto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 40, comma 2°, della l. n. 45/1985.

La corte appello ha ritenuto, invece, che la eventuale difformità rispetto al titolo dedotto (il permesso di costruire) non comportava nullità, ma sarebbe stata tutt’al più causa di annullamento del contratto per vizio del consenso o avrebbe integrato un inadempimento da parte dei fratelli Ricci non deducibili per la prima volta in appello.

Il giudice a quo non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. un., n. 8230/2019) e di quella amministrativa (Cons.

Stato n. 302/2020), la dichiarazione che la costruzione era iniziata prima dell’entrata in vigore della legge Ponte non bastava, occorrendo l’oggettiva riscontrabilità dell’epoca in cui l’immobile era stato costruito e la riferibilità della dichiarazione all’immobile compravenduto, che nel caso di specie erano mancate.

Né sarebbe stato considerato che tutti gli atti di cui al comma 2 dell’art. 40 della l. n. 47/1985, indipendentemente dalla data di edificazione, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento dell’intera somma dovuta.

Essendo al momento della vendita pendente una domanda di condono inevasa, il contratto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo.

Né, essendo la vendita successiva all’entrata in vigore della l. n 662/1996, era sufficiente ad escludere l’incommerciabilità del bene la presentazione della domanda di sanatoria.

I fatti che avrebbero dovuto portare alla declaratoria di nullità del contratto traslativo e, di rifesso, delle garanzie fideiussorie erano state oggetto del giuramento decisorio, deferito ai fratelli Ricci all’udienza del 23 settembre 2021, che la Corte d'Appello erroneamente non aveva ammesso.

Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.

Va innanzitutto chiarito che la corte territoriale non ha ammesso il giuramento decisorio perché le circostanze oggetto di deferimento – mancata presentazione della domanda di nulla osta dei beni ambientali, mancato completamento dell’iterper ottenere sanatoria e condono – erano «circostanze verificabili e dimostrabili documentalmente» e perché ha ritenuto che il giuramento non avesse carattere decisorio, cioè non avesse ad oggetto fatti rilevanti per la decisione totale o parziale della controversia.

Fatta questa premessa, è da ritenere che nel giudizio d’appello sia stata fatta corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, la quale, con riferimento all’art. 40, comma 2, della l. n. 47/1985 che si riferisce agli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge stessa – il che destituisce di fondamento la tesi della ricorrente secondo cui invece non si farebbe riferimento al tempo della edificazione – ha superato la tesi della nullità sostanziale per abbracciare quella della nullità formale e testuale, ritenendo che, nonostante la penale rilevanza della realizzazione di lavori senza titolo, gli atti traslativi di diritti reali sugli stessi, in assenza di espressa comminatoria, non sono nulli per illiceità dell'oggetto del contratto, attenendo l’illiceità all'attività edificatoria, in sé estranea al contenuto tipico delle prestazioni oggetto della compravendita, a condizione che il titolo realmente esista e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione dell’alienante, sia veritiera: «ipotizzare, infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell'alienante che fosse mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma e finirebbe col tenere in non cale la finalità di limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili, senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano.

Se ciò è vero, ne consegue che la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione, e che l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in seno agli atti dispositivi previsti dalla norma non ne costituisce un requisito meramente formale…essa rileva piuttosto … quale veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, o in altri termini, essa ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto, la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile».

Ciò che conta ai fini della validità dell’atto dispositivo è dunque che la parte venditrice faccia menzione di un titolo realmente sussistente e che detto titolo sia riferito all’immobile oggetto del contratto, non rileva, invece, la conformità o la difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità.

Nel caso di specie ciò che sembrerebbe essere risultata mendace è la conformità delle opere realizzate al titolo abilitativo dichiarato, ma ciò per i principi esposti, di cui il giudice a quoha fatto corretta applicazione, pur rilevando (oltre che in sede penale), ai fini della eventuale risoluzione del contratto e dell’applicazione delle azioni edilizie, non incide, come preteso dalla ricorrente, sulla validità del contratto, e avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di primo grado (e non già essere denunciato per la prima volta nel corso del giudizio di appello).

Di qui la decisione della corte d'appello di non ammettere il giuramento decisorio, per il difetto del carattere della decisività, essendo, come si è chiarito, il suo deferimento volto a far emergere una causa di nullità insussistente e quindi non decisiva ai fini del decidere. 7) Con il quinto motivo la ricorrente imputa alla corte d'appello la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967 e 1467 cod.civ. e delle norme in tema di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. cod.civ.) ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. nonché l’omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.

Con il motivo numerato 5 bis) è denunciato il vizio di motivazione apparente e perplessa, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.

Il giudice a quo non si sarebbe avveduto che la falsità delle dichiarazioni rese in sede di redazione dell’atto pubblico aveva comportato la nullità del permesso di costruire n. 97/2005 che era stato rilasciato sull’erroneo presupposto della regolarità dell’immobile demolendo (su cui invece erano stati realizzati abusivamente degli ampliamenti che avevano richiesto una domanda di perfezionamento dell’originario condono ed il versamento di euro 6,780,00 per oneri e accessori) e di conseguenza la nullità degli obblighi previsti con la permuta.

Il quinto motivo e il motivo quinto bissono inammissibili.

In primo luogo, in presenza di una doppia conforme non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., a meno che non si dimostri che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello sono diverse da quelle che hanno costituito la base di riferimento della pronuncia di primo grado; in caso contrario – quello occorso nella vicenda per cui è causa – opera la preclusione di cui all’art. 348 ter ult. comma cod.proc.civ. (tra le tante, Cass. 28/02/2023, n. 5947).

Va poi rilevato che non vi è congruenza tra il vizio denunciato (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697-1467, 1362 e ss. cod.civ.) e l’argomentazione a supporto dei motivi.

Imotivi posti a fondamento del ricorso devono avere i requisiti della specificità, completezza, riferibilità alla decisione stessa, dell'esposizione diargomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile ilmotivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo si sia verificata la violazione nella quale si assuma essere incorsa la pronuncia di merito, pena la violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., perché il motivo non assolve il suo scopo, non indica cosa si critichi e la ragione della critica.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori della impugnata sentenza individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. 05/08/2020, n. 16700). 9) Con il sesto motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.

Con il motivo 6 bisè rappresentato il vizio totale di motivazione – c.d. sentenza perplessa, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.

La corte territoriale, ritenendo nuova la domanda di illegittimità dell’escussione delle fideiussioni fondata sul comportamento inadempiente dei fratelli Ricci, non solo avrebbe violato l’art. 112 cod.proc.civ., ma avrebbe reso una statuizione priva di ratio, perché per decidere della legittimità dell’escussione delle garanzie avrebbe dovuto accertare se la parte garantita fosse non inadempiente.

Il motivo non merita accoglimento.

La Corte d'Appello non ha omesso di pronunciarsi, come denuncia il ricorrente: la pronuncia c’è ed è quella di inammissibilità.

Né ha reso una motivazione priva di ratio, giacché la motivazione c’è, giusta o sbagliata che sia, ed è quella di inammissibilità per novità della questione. 7) Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di interpretazione dei contratti, artt. 1362, 1363 e 1375 cod.civ., nonché dell’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere il giudice a quo affermato che la garanzia fideiussoria era stata prestata a tutela dell’inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di permuta, per cui i permutanti avevano assicurata la somma di denaro indicata, ed avevano diritto di escutere la garanzia e chiedere la prestazione principale o la risoluzione del contratto.

La tesi della ricorrente è che, pur trattandosi di garanzia autonoma, non avente funzione satisfattiva, ma funzione indennitaria, essa aveva garantito il creditore principale per non aver ricevuto la prestazione dovutagli e, di conseguenza, avendo i fratelli Ricci incassato l’importo totale di euro 1.574.000,00, escutendo le fideiussioni, non avevano più diritto alla prestazione principale.

In altri termini, il contratto autonomo di garanzia garantiva la copertura del rischio di inadempimento, sicché la garanzia, una volta escussa, sostituiva l’obbligazione principale che non poteva più essere pretesa, venendo altrimenti il creditore a conseguire due volte la prestazione: dal debitore garantito e dal fideiussore.

Pertanto, la corte territoriale facendo salva la facoltà dei fratelli Ricci di agire per ottenere la prestazione principale, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nonostante l’escussione della garanzia, sarebbe incorsa in errore.

Precisa poi che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato una pattuizione integrativa con cui, oltre a prevedere un termine più lungo per la consegna degli immobili a lui destinati, aveva concordato la facoltà di richiedere l’importo di euro 450.000,00, oggetto della garanzia, risolvendo il contratto e rinunciando ad ogni pretesa, danno o rimborso, ovvero di consentire la consegna in ritardo, ma con diritto ad una penale di euro 2.000,00 mensili. [OSCURATO:PERSONA] percepito l’importo di euro 450.000,00, non aveva diritto ad alcunché.

Avrebbe perciò errato la corte territoriale, là dove ha ritenuto che l’importo di euro 450.000,00 non era in luogo dell’immobile da permutare, interpretando non correttamente l’accordo intercorso tra le parti.

Il motivo è infondato.

Il contratto stipulato è pacificamente riconducibile, e così è stato inteso dal giudice a quo, ad una fideiussio indemnitatis, in cui «la funzione di garanzia viene piuttosto a porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale …, ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento)...

Venendo così meno la funzione di garantire, in senso preventivo, l'adempimento, la cd. fideiussio indemnitatis pare definitivamente espunta dall'orbita della garanzia fideiussoria, per acquisire una funzione reintegratoria (non del tutto aliena da un modello assicurativo)»: Cass., Sez. un. 18/02/2010, n. 3947.

Proprio per tale ragione, la natura accessoria tipica della fideiussione nel caso di specie è allentata e comunque deve essere intesa in termini diversi da quelli relativi al contratto tipico di fideiussione, potendosi ravvisare tutt'al più un semplice collegamento/coordinamento tra obbligazioni, che induce a ragionare di una fattispecie quoad effecta assimilabile al contratto autonomo di garanzia, la cui funzione «è stata dunque quella di sostituire la traditio del denaro tipica della cauzione con l'obbligazione di corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del creditore, senza alcuna possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui di cui all'art. 1957 cod. civ.» (Cass. n. 3947/2010).

Non a caso, la corte d'appello ha qualificato il contratto intercorso tra le parti come contratto autonomo di garanzia, la cui causa concreta è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (Cass. 29/04/2020, n. 8399; nello stesso senso Cass. 20/03/2021, n. 6467).

In aggiunta, ciò che la ricorrente non ha considerato è che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod.civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto; la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass.23/05/2023, n.14172; Cass. 19/04/2023, n.10429; Cass.31/03/2021, n. 8993; Cass. 12/06/2020, n.11348); tantomeno può dirsi che la domanda di risoluzione sia implicitamente compresa, quindi, assorbita, in quella risarcitoria (Cass.10/07/2018, n. 18086); i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento - benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass.11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n. 22883).

Proprio sulla scorta dei principi surriferiti, la corte territoriale ha affermato: «l’escussione delle fideiussioni … non può essere considerata una mera scelta esercitata dai beneficiari tra l’adempimento del facere in capo al debitore, o la riscossione delle somme oggetto del contratto di garanzia, entrambi satisfattorie degli obblighi di cui all’atto di permuta, risultando l’escussione della fideiussione finalizzata a tenere i beneficiari indenni in caso di inadempimento, quindi dei danni derivatine e fatta salva la possibilità ancora sussistente di scegliere tra adempimento o risoluzione contrattuale.

Peraltro che l’escussione della fideiussione fosse giustificata dal fine di risarcire il danno derivante dal ritardo nell’adempimento, emerge anche dal fatto che …il giudice di primo grado respingeva la domanda riconvenzionale dei Ricci che avevano chiesto la condanna al pagamento anche della penale pattuita di euro 2.000,00, per ogni mese di ritardo, ritenendo che la garanzia fideiussoria bancaria coprisse tutte le obbligazioni, quindi anche quella da ritardo… dando così conferma della natura non satisfattoria della fideiussione».

Erra la società ricorrente quando lamenta il fatto che riconoscere ai fratelli Ricci sia di escutere la polizza sia di chiedere l’adempimento della prestazione rimasta inadempiuta o la risoluzione del contratto, significhi consentire loro di ottenere la prestazione due volte: dal debitore garantito e dal fideiussore; e continua ad essere in errore quando imputa alla Corte territoriale di aver attribuito risalto all’autonomia del contratto fideiussorio rispetto al rapporto principale (p. 75 del ricorso), senza considerare che se il creditore conseguisse la res debita, cioè ottenesse l’esatto adempimento, non potrebbe escutere la garanzia.

Occorre infatti tener conto che il risarcimento del danno sarà diverso secondo che si accompagni o meno alla richiesta di adempimento o di risoluzione per inadempimento.

L’oggetto del credito del contraente fedele, che senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma l’efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, «dovrà intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo)» e ancora che «nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del contratto, è da tenere in conto che il contraente, domandando la risoluzione, intende liberarsi dalla propria obbligazione, ma non intende invece rinunciare alla perdita subita a seguito del mancato conseguimento della prestazione corrispettiva, perciò esigerà di essere compensato di tale perdita, calcolando naturalmente il risparmio ottenuto per non aver dovuto sacrificare la propria prestazione»; sicché il danno che si accompagna alla richiesta di risoluzione si rapporta più direttamente all'interesse al contratto: «interesse che la richiesta di risoluzione evidentemente non cancella o cancella solo parzialmente, secondo che si agisca chiedendo la risoluzione totale o parziale del contratto».

Il che in definitiva significa che, pur non essendo precluso ai fratelli Ricci di chiedere l’adempimento del contratto e/o la sua risoluzione, oltre al risarcimento del danno, nell’uno come nell’altro caso dovrà tenersi conto delle somme dagli stessi ottenute escutendo la polizza, allo scopo di evitare che essi percepiscano somme eccedenti la perdita di utilità in concreto subita o, al contrario, che non ottengano l’intero risarcimento del danno subito; nella impugnata sentenza si chiarisce, infatti, che la polizza aveva natura di garanzia generica di tutte le obbligazioni contratte, salvo maggiori danni (p. 17).

Né la censura merita accoglimento con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: la corte d'appello ha ritenuto —posto che la scrittura privata integrativa da questi stipulata prevedeva che la facoltà di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, danno o rimborso, dovesse essere esercitata con lettera raccomandata, non risultante agli atti — che detta scrittura integrava, appunto, non sostituiva l’accordo intercorso con gli altri fratelli anche nella parte in cui prevedeva la escussione della polizza e che da esso si distingueva per «l’esercizio della diversa facoltà autonomamente pattuita dal Ricci e dallo stesso mai esercitata».

Detta statuizione non è stata efficacemente confutata dalla società immobiliare, la quale si limita a p. 80 del ricorso a riportare uno stralcio del contenuto della scrittura integrativa e ad insistere sul fatto che la scelta operata da [OSCURATO:PERSONA] «non poteva che condurre alle conseguenze espressamente previste in contratto, indipendentemente dalle modalità di comunicazione della volontà di escutere la fideiussione» e a dolersi dell’erroneità, arbitrarietà della decisione, non ancorata alle risultanze documentali e assunta in spregio di quanto espressamente previsto tra le parti.

I rilievi esposti hanno carattere assorbente delle censure mosse alla sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 cod.civ. (censura non argomentata e quindi inammissibile, per le ragioni già indicate supra§ 7) e degli artt. 1362, 1363 e 1375 cod.civ. (su cui cfr. supra§ 5). 8) Il ricorso va, dunque, rigettato. 9) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28209/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- e contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1053/2020, depositata in data 30/07/2020 e notificata il 31/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (per delega) per [OSCURATO:PERSONA]. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (per delega) per Gildo e [OSCURATO:PERSONA]. Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva, dinanzi al Tribunale di Pescara, i fratelli Ricci, Giovanni, Amalia, Marina e Gildo, chiedendo: a) in via principale che fossero accertate l’estinzione e/o l’insussistenza del diritto del credito dei fratelli Ricci nei suoi confronti, a seguito della riscossione da parte loro dell’importo della polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il contratto stipulato in data 12 luglio 2005; b) in via subordinata, che il giudice dichiarasse che la escussione della garanzia pattuita implicasse rinuncia all’obbligazione principale prevista dal contratto del 12 luglio 2005 con conseguente estinzione dello ius ad habendam rem. In via ulteriormente gradata, domandava: c) la condanna dei convenuti alla restituzione immediata delle somme loro corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA], anch’essa convenuta in giudizio, al netto del risarcimento dei danni, per non avere disdettato legittimamente il contratto di locazione con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e per non avere consegnato l’immobile sito in Pescara, [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto previsto contrattualmente, impedendone la demolizione, la costruzione di un nuovo fabbricati e la loro vendita e la permuta ai convenuti; d) l’accertamento dell’avvenuta estinzione di ogni pretesa avanzata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, con la scrittura privata integrativa del 12 luglio 2005, aveva dichiarato che, nel caso di inadempimento, ove avesse deciso di escutere la garanzia, ottenendo dalla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 450.000,00, non aveva più nulla da pretendere. A supporto delle sue istanze la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rappresentava, per quanto ancora di specifico interesse in questa sede, che: i) con il summenzionato contratto del luglio 2005 i fratelli Ricci le avevano trasferito la proprietà del fabbricato ad uso albergo, sito in Pescara, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 48, parte del quale era detenuto in locazione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in forza di contratto del 30/06/2000 che i cedenti dichiaravano di avere legittimamente disdettato, onde impedirne il rinnovo automatico alla scadenza, e avevano ottenuto in permuta sul fabbricato che, demolito quello acquistato, sarebbe stato realizzato, gli immobili specificati nel contratto, da realizzare entro il 12/01/2018, pena il pagamento di una penale di euro 2.000,00 per ogni mese di ritardo; ii) uno dei fratelli Ricci, Gildo, con una pattuizione integrativa, in pari data, aveva prorogato il termine di consegna del bene permutato di altri sei mesi (per un totale di 36 mesi), con facoltà di chiedere nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine, in caso di inadempimento, l’importo di euro 450.000,00, risolvendo il contratto di permuta e rinunciando ad ogni altra pretesa; iii) nonostante la disdetta del contratto di locazione stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse risultata illegittima e il contratto di locazione si fosse rinnovato per altri sei anni e nonostante avesse ottenuto la disponibilità dell’immobile di viale [OSCURATO:PERSONA] n. 48 solo dopo aver agito giudizialmente, e a sue spese, contro la società conduttrice, i fratelli Ricci avevano escusso le quattro fideiussioni, di euro 450.000,00 ciascuna, rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] con scadenza al 31/12/2011 a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto del 12/07/2005. In tal modo, in sostanza, nonostante fossero stati inadempienti agli obblighi assunti con il contratto, impedendo la demolizione del fabbricato e la realizzazione dei nuovi immobili, compresi quelli oggetto di permuta, i fratelli Ricci – secondo la prospettazione della società immobiliare - avrebbero non solo escusso le fideiussioni, ma avrebbero potuto pretendere l’adempimento del contratto. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 236/2017, rigettava le domande attoree, ritenendo che le fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] non avessero funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore dei beneficiari, consentendo a costoro, stante il persistente inadempimento della debitrice principale alla data di scadenza delle fideiussioni, di soddisfare il credito risarcitorio procedendo alla escussione per l’intero ammontare degli importi garantiti. Di conseguenza, la suddetta riscossione, lungi dal poter essere considerata adempimento equivalente della prestazione, non precludeva ai fratelli Ricci la facoltà di agire anche per l’adempimento del contratto di permuta o per la sua risoluzione, salvo il risarcimento del danno, da quantificare tenendo conto delle somme dagli stessi già ottenute, escutendo la garanzia. Il giudizio di appello promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. si è concluso con la sentenza n. 1053/2020 della Corte territoriale dell’Aquila, depositata in data 30/07/2020 e notificata il 31/08/2020, che ha rigettato l’impugnazione e confermato la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorre ora per cassazione della pronuncia n. 1053/2020 affidandosi a sette motivi, alcuni dei quali constano di un submotivo. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], Gildo e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza interlocutoria n. 32757 del 24/11/2023, la trattazione del ricorso, già fissata, ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ., è stata rinviata alla pubblica udienza, data la particolare rilevanza delle questioni trattate e avuto riguardo alla richiesta, formulata dall’odierna ricorrente, di trattazione congiunta al ricorso iscritto al n. 28085/2020, pendente presso la Seconda sezione civile di questa Corte. La società ricorrente e i controricorrenti hanno depositato rispettive memorie. La ricorrente insiste con la richiesta di riunione al ricorso n. 28085/2020. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Prima di esaminarne i motivi, va rigettata l’istanza di riunione del presente ricorso a quello n. 28085/2020 che la società ricorrente ripropone con la memoria depositata in vista dell’odierna adunanza. Nel caso di specie, la ricorrente ha motivato l’istanza, invocando il rischio di soluzioni contrastanti; su detta eventualità che è fisiologica, in considerazione dell'autonomia dei giudizi, prevale, a parere del Collegio, l'esigenza di assicurare la piena osservanza della previsione di cuidell'art. 111, secondo comma, Cost., sulla ragionevole durata del processo. E tanto in considerazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 8774 del 30/03/2021, a mente del quale «Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degliartt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica delprocesso e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione alprocesso in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva chel'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità digiudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagliartt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento dellarichiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nelgiudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza». 2) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per vizio di costituzione del giudice, ai sensi degli artt. 158, 161 cod.proc.civ., 25, primo comma, 101 e 111 Cost. (art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.). Ciò di cui si duole è la sostituzione del giudice relatore che, a suo avviso, sarebbe avvenuta in violazione del codice di rito e, segnatamente, dell’art. 174 cod.proc.civ., in tema di immutabilità del giudice istruttore (non essendo la sostituzione del giudice relatore avvenuta per assoluto impedimento o per gravi esigenze di servizio né poteva essere giustificata dall’istanza formulata dai germani Ricci, tramite il legale, di riunione, in considerazione del fatto che i provvedimenti di cui agli artt. 273 e 274 cod.proc.civ. sono meramente preparatori e che la riunione non fu disposta) e dell’art. 25 Cost., per violazione del principio del giudice naturale, cioè del giudice precostituito per legge. In particolare, era accaduto che i fratelli Ricci avevano chiesto la riunione del procedimento Rg. n. 613/17, per il quale era stato già nominato il giudice relatore, a quello Rg. n. 1623/2015, pendente tra le stesse parti; il Presidente della Corte d'Appello aveva accolto l’istanza con ordinanza del 28/03/2019 ed aveva nominato un nuovo giudice relatore per entrambi i giudizi. L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. aveva chiesto la revoca dell’ordinanza del 28/03/2019, ma l’istanza era stata rigettata. Successivamente nei confronti del giudice istruttore, nominato con l’ordinanza del 28/03/2019, veniva avanzata dall’odierna ricorrente istanza di ricusazione; i due giudizi, sospesi in attesa della decisione, erano stati riassunti dopo il rigetto di tale ultima istanza ed era stata fissata l’udienza del 24 settembre 2019 per la prosecuzione di entrambi. All’udienza del 24 settembre 2019 i fratelli Ricci avevano rinnovato la richiesta di riunione che era stata respinta dal collegio per insussistenza dei presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., stante il rigetto dell’istanza di riunione, aveva chiesto che la causa fosse assegnata al primo giudice istruttore, cioè quello nominato per la trattazione del ricorso Rg. n. 613/17, prima dell’accoglimento dell’istanza di riunione, ritenuto il giudice naturale e precostituito per legge. Sull’istanza, trasmessa in data 22 novembre 2019 al presidente della II sezione civile della Corte d'appello, non veniva presa alcuna decisione, la causa però veniva decisa e sulla questione il collegio d'appello si limitava a rilevare che la sostituzione del relatore, avvenuta in data 28 marzo 2019, non era sindacabile, revocabile o modificabile in sede di giudizio di appello da parte del collegio. Il motivo è infondato. Per giurisprudenza costante, la sostituzione del giudice istruttore/relatore non attiene all'istituto della costituzione del giudice, disciplinatodall'art. 158 cod. proc. civ. (Cass. 12/11/1982, n. 6007). Detto vizio è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario (Cass.25/07/1997, n. 6953). Il precetto dell'art. 174 cit. non contempla la sanzione della nullità (Cass. 22/05/2001, n. 6964): la sostituzione, quando avviene senza l'osservanza delle forme previstedall'art. 174 cod. proc. civ., dà luogo semplicemente ad una irregolarità di carattere interno (Cass 20/07/1973, n. 2133), improduttiva di effetti sulla validità degli atti processuali e delle sentenze (Cass.24/03/1976, n. 1037; Cass. 07/04/2006, n. 8174). Non sono stati dunque violati né il principio del giudice naturale, né quello della inamovibilità del giudice.L'art. 25 Cost., invero, non esclude che, nell'interesse della continuità e della prontezza della funzione giurisdizionale, alle esigenze immediate degli uffici giudiziari si faccia fronte mediante provvedimenti temporanei e contingenti (Corte Cost. 2/12/1970, n. 173). Per giudice, che deve essere investito di un determinato affare, si intende non il magistrato, cioè la persona fisica abilitata all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e investita di esse (individualmente o in qualità di componente del collegio), sibbene l'ufficio giudiziario, cioè l'istituzione, cui sono addetti uno o più magistrati. La portata garantista del principio del giudice naturale, invero, assicura che la giurisdizione e la competenza dei singoli uffici giudiziari siano disciplinate ex antedal legislatore. Allo stesso tempo,l'art. 107 Cost. riguarda la sede e le funzioni, e subordina al consenso del magistrato il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni, ma non contempla il caso della semplice sostituzione (Cass.27/11/1992, n. 12709; Cass.13/09/2003, n. 13467). In aggiunta, la ricorrente non ha neppure prospettato di aver subito una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio derivante dal vizio processuale lamentato. La denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, unalesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 20/11/2020, n.26419) o quale diverso e migliore risultatoavrebbe potuto effettivamente conseguire in assenzadel vizio denunciato (Cass. 15/03/2024, n.7030). 3) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Con il motivo numerato 2 bis denuncia, in aggiunta, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1325, 1375, 1346, 1418, 1421, 1936 e 1939 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La società immobiliare rileva che, data la rinnovazione automatica del contratto di locazione a favore di [OSCURATO:PERSONA] NV (succeduta a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), era impossibile eseguire la prestazione pattuita, il cui adempimento era stato garantito con le fideiussioni; di qui la nullità dell’atto di permuta e di tutte le pattuizioni collegate: consegna di porzioni degli immobili, penale per il ritardo, garanzie fideiussorie proprie, garanzie fideiussorie pretese e prestate dalla banca, escussione delle fideiussioni, conseguenze degli inadempimenti che le erano stati imputati. Anche l’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè il rilascio di fideiussioni con scadenza 30/12/2011, avrebbe dovuto essere considerata nulla per difetto di causa e detta nullità – osserva ancora la ricorrente -era rilevabile d’ufficio. Invece, la corte d'appello ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova e quindi tardiva, la domanda di nullità dell’atto di permuta articolata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale d' ppello e non ha ravvisato alcuna causa di nullità, «bensì di eventuale impossibilità ad adempiere rilevabile come vizio del consenso, quindi come causa di annullabilità sotto diverso profilo, quindi rilevabile come domanda nuova e inammissibile» (p. 22 della sentenza). L’errore attribuito alla corte d’appello è quello di non avere correttamente interpretato la domanda giudiziale: oltre ad essere incorsa, di conseguenza, nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., non avrebbe considerato che era stata chiesta la declaratoria di nullità del contratto per impossibilità di perseguirne la causa concreta, quindi, era stata denunciata «una chiara ipotesi di nullità contrattuale per difetto generico di causa», peraltro, rilevabile d’ufficio. Dalla nullità del contratto non poteva non discendere la nullità delle fideiussioni bancarie che garantivano gli impegni assunti, atteso che la funzione di garanzia deve sempre risultare sin dal momento della conclusione del contratto possibile, pena l’assorbimento del contratto di garanzia «nella fattispecie di nullità per difetto dell’elemento causale», non essendo meritevole di tutela un contratto sine causa. 4) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Con il motivo indicato come 3 bis) sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1325, 1419, 1421, 1431, 1346, 1936, 1939 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La tesi della ricorrente è che la corte d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità parziale relativamente alle clausole relative al termine di consegna ai fratelli Ricci delle porzioni di immobili da realizzare, alla penale per il ritardo, alla garanzia fideiussoria propria, alle garanzie pretese e prestate dalla banca, alla escutibilità delle fideiussioni entro il 30/12/2011, alle conseguenze del suo inadempimento. 5) I motivi secondo e terzo, compresi i motivi indicati come 2 bis e 3 bis, esaminabili congiuntamente, perché pongono questioni comuni, sono infondati. Innanzitutto, è stata erroneamente denunciata la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., così come argomentata a p. 44 del ricorso (per non essersi cioè la corte territoriale pronunciata sulla domanda di nullità). Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte propriamente in tema di violazionedell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 07/07/2006, n. 15603; Cass. 18/05/2012, n. 7932; Cass.21/12/2017, n. 30684 ). Nel caso di specie, è evidente che al giudice a quo, che ha pronunciato sulla domanda, disattendendola, non è affatto imputabile l’omessa attività postulata dalla società immobiliare. In secondo luogo, dallo sviluppo dell’argomentazione difensiva proposta si evince che la ricorrente non ha ben colto il percorso argomentativo della corte territoriale, la quale ha dichiarato inammissibile, perché nuova e quindi tardiva la domanda di nullità dell’atto di permuta articolata in sede di comparsa conclusionale, ritenendo che non si trattasse di nullità, ma semmai della sussistenza di un vizio di consenso (p. 22). In sostanza, la corte territoriale ha preso in esame la domanda di nullità formulata dall’odierna ricorrente (non ricorre, quindi, come già s’è detto, il vizio di omessa pronuncia), ma ha ritenuto che non ve ne fossero i presupposti, perché quella fatta valere non era una causa di nullità, ma eventualmente quella di una impossibilità d’adempiere, ritenendola come tale inammissibile. A ben vedere pertanto non è in questione neppure l’interpretazione della domanda. Sulla deduzione della censura, in ogni caso, non può non osservarsi che, anche al netto del se la violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. sia deducibile con riferimento alla domanda giudiziale, non essendo in questione la ricostruzione della comune volontà delle parti e del fatto (cfr. Cass. 04/11/2020, n. 24480), la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra: Cass.28/11/2017, n.28319 Cass.09/04/2021, n. 9461. Come si è anticipato, seppure la parte denunci una erronea interpretazione della domanda, quella dedotta è una quaestio iuris che attiene al se fosse stata eccepita una causa di nullità oppure no. A questo interrogativo la Corte territoriale ha dato risposta negativa, perché ha ritenuto che il contenuto sostanziale della domanda era volto a far valere eventualmente un’ipotesi di originaria impossibilità di adempiere che, a differenza della nullità, astrattamente rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, patisce le preclusioni processuali del giudizio di appello. Non essendo quella denunciata una quaestio facti, come quella volta a lamentare l’interpretazione della domanda, ma una quaestio iuris, a questa Corte non è precluso esaminarla, anche in considerazione del fatto che l’illustrazione del motivo, se depurato della parte in cui la ricorrente insiste sul fatto che la corte di merito abbia «configurato una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi » da quanto allegato e dedotto, prospetta una censura anche sotto detto profilo, là dove argomenta che l’inadempimento dei fratelli Ricci abbia integrato un difetto genetico di causa o una impossibilità dell’oggetto (pp. 44-48 del ricorso). Ad avviso del Collegio, la corte territoriale, escludendo che il fatto che la locazione non fosse cessata si traducesse in una causa di nullità del contratto non è incorsa in errore, pur dovendosi stigmatizzare la estrema laconicità della motivazione e pur senza entrare nel merito, perché è irrilevante ai fini del decidere, in ordine al se vi fossero i presupposti del vizio del consenso, come ha ipotizzato il giudice a quo. La situazione di cui si duole parte ricorrente, cioè il fatto che il contratto di locazione si fosse automaticamente rinnovato alla scadenza, e che quindi il bene non fosse entrato nella sua disponibilità sì da poter iniziare l’attività prevista, senza la quale non avrebbe potuto rispettare gli obblighi assunti con il contratto di permuta, non solo non ha costituito un presupposto condizionante del contratto (Cass. 15/12/2021, n. 40279), la mancanza del quale ne comportasse la caducazione (cfr. Cass., Sez. Un., 20/04/2018, n. 9909), ma il suo verificarsi è dipeso da circostanze – l’illegittimità della disdetta -che la stessa parte ricorrente imputa ai fratelli Ricci (ancora Cass. n. 9909/2018, cit.). Né la circostanza dedotta avrebbe potuto incidere in altro modo sul contratto: l’impossibilità dell’oggetto è da escludere nonvertendosi in tema di anomalia strutturale della cosa; siccome deve negarsi l’irrealizzabilità della causa, perché la stessa ricorrente riconosce di aver ottenuto il rilascio del bene a seguito di azione giudiziale; non deve confondersi, come evidentemente fa la ricorrente, tra la causa che «rileva nella prospettiva (statica) della struttura del contratto-atto» con la «prospettiva (dinamica) del contratto-rapporto e della sua evoluzione». Solo nel primo caso, che qui non ricorre, il contratto sarebbe stato nullo con tutte le implicazioni ulteriori ipotizzate dalla società immobiliare ricorrente. 6) Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 40, comma 2, l. n. 47/1985, dell’art. 46 TU. n. 380/2001, della l. n. 662/96 nonché degli artt. 2697, 1346, 1936, 1939 c.c. in relazione agli artt. 1418 e 1421 cod.civ. (ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.). L’immobile acquistato era risultato, a seguito di istruttoria compiuta dall’Ufficio antiabusivismo del Comune di Pescara, oggetto di due domande di condono che i fratelli Ricci avevano taciuto in sede di atto di vendita, dichiarando che la costruzione del fabbricato era iniziata prima del settembre 1967 e che per quanto realizzato successivamente era stato ottenuto invece il permesso di costruire n. 078/87. Essendo i fratelli Ricci venuti meno all’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere sia in ordine alla condizione giuridica del bene sia in ordine alla corrispondenza delle stesse agli estremi dei titoli edilizi dichiarati in atti, il contratto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 40, comma 2°, della l. n. 45/1985. La corte appello ha ritenuto, invece, che la eventuale difformità rispetto al titolo dedotto (il permesso di costruire) non comportava nullità, ma sarebbe stata tutt’al più causa di annullamento del contratto per vizio del consenso o avrebbe integrato un inadempimento da parte dei fratelli Ricci non deducibili per la prima volta in appello. Il giudice a quo non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. un., n. 8230/2019) e di quella amministrativa (Cons. Stato n. 302/2020), la dichiarazione che la costruzione era iniziata prima dell’entrata in vigore della legge Ponte non bastava, occorrendo l’oggettiva riscontrabilità dell’epoca in cui l’immobile era stato costruito e la riferibilità della dichiarazione all’immobile compravenduto, che nel caso di specie erano mancate. Né sarebbe stato considerato che tutti gli atti di cui al comma 2 dell’art. 40 della l. n. 47/1985, indipendentemente dalla data di edificazione, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento dell’intera somma dovuta. Essendo al momento della vendita pendente una domanda di condono inevasa, il contratto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo. Né, essendo la vendita successiva all’entrata in vigore della l. n 662/1996, era sufficiente ad escludere l’incommerciabilità del bene la presentazione della domanda di sanatoria. I fatti che avrebbero dovuto portare alla declaratoria di nullità del contratto traslativo e, di rifesso, delle garanzie fideiussorie erano state oggetto del giuramento decisorio, deferito ai fratelli Ricci all’udienza del 23 settembre 2021, che la Corte d'Appello erroneamente non aveva ammesso. Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni. Va innanzitutto chiarito che la corte territoriale non ha ammesso il giuramento decisorio perché le circostanze oggetto di deferimento – mancata presentazione della domanda di nulla osta dei beni ambientali, mancato completamento dell’iterper ottenere sanatoria e condono – erano «circostanze verificabili e dimostrabili documentalmente» e perché ha ritenuto che il giuramento non avesse carattere decisorio, cioè non avesse ad oggetto fatti rilevanti per la decisione totale o parziale della controversia. Fatta questa premessa, è da ritenere che nel giudizio d’appello sia stata fatta corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, la quale, con riferimento all’art. 40, comma 2, della l. n. 47/1985 che si riferisce agli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge stessa – il che destituisce di fondamento la tesi della ricorrente secondo cui invece non si farebbe riferimento al tempo della edificazione – ha superato la tesi della nullità sostanziale per abbracciare quella della nullità formale e testuale, ritenendo che, nonostante la penale rilevanza della realizzazione di lavori senza titolo, gli atti traslativi di diritti reali sugli stessi, in assenza di espressa comminatoria, non sono nulli per illiceità dell'oggetto del contratto, attenendo l’illiceità all'attività edificatoria, in sé estranea al contenuto tipico delle prestazioni oggetto della compravendita, a condizione che il titolo realmente esista e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione dell’alienante, sia veritiera: «ipotizzare, infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell'alienante che fosse mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma e finirebbe col tenere in non cale la finalità di limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili, senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano. Se ciò è vero, ne consegue che la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione, e che l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in seno agli atti dispositivi previsti dalla norma non ne costituisce un requisito meramente formale…essa rileva piuttosto … quale veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, o in altri termini, essa ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto, la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile». Ciò che conta ai fini della validità dell’atto dispositivo è dunque che la parte venditrice faccia menzione di un titolo realmente sussistente e che detto titolo sia riferito all’immobile oggetto del contratto, non rileva, invece, la conformità o la difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità. Nel caso di specie ciò che sembrerebbe essere risultata mendace è la conformità delle opere realizzate al titolo abilitativo dichiarato, ma ciò per i principi esposti, di cui il giudice a quoha fatto corretta applicazione, pur rilevando (oltre che in sede penale), ai fini della eventuale risoluzione del contratto e dell’applicazione delle azioni edilizie, non incide, come preteso dalla ricorrente, sulla validità del contratto, e avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di primo grado (e non già essere denunciato per la prima volta nel corso del giudizio di appello). Di qui la decisione della corte d'appello di non ammettere il giuramento decisorio, per il difetto del carattere della decisività, essendo, come si è chiarito, il suo deferimento volto a far emergere una causa di nullità insussistente e quindi non decisiva ai fini del decidere. 7) Con il quinto motivo la ricorrente imputa alla corte d'appello la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967 e 1467 cod.civ. e delle norme in tema di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. cod.civ.) ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. nonché l’omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. Con il motivo numerato 5 bis) è denunciato il vizio di motivazione apparente e perplessa, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. Il giudice a quo non si sarebbe avveduto che la falsità delle dichiarazioni rese in sede di redazione dell’atto pubblico aveva comportato la nullità del permesso di costruire n. 97/2005 che era stato rilasciato sull’erroneo presupposto della regolarità dell’immobile demolendo (su cui invece erano stati realizzati abusivamente degli ampliamenti che avevano richiesto una domanda di perfezionamento dell’originario condono ed il versamento di euro 6,780,00 per oneri e accessori) e di conseguenza la nullità degli obblighi previsti con la permuta. Il quinto motivo e il motivo quinto bissono inammissibili. In primo luogo, in presenza di una doppia conforme non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., a meno che non si dimostri che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello sono diverse da quelle che hanno costituito la base di riferimento della pronuncia di primo grado; in caso contrario – quello occorso nella vicenda per cui è causa – opera la preclusione di cui all’art. 348 ter ult. comma cod.proc.civ. (tra le tante, Cass. 28/02/2023, n. 5947). Va poi rilevato che non vi è congruenza tra il vizio denunciato (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697-1467, 1362 e ss. cod.civ.) e l’argomentazione a supporto dei motivi. Imotivi posti a fondamento del ricorso devono avere i requisiti della specificità, completezza, riferibilità alla decisione stessa, dell'esposizione diargomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile ilmotivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo si sia verificata la violazione nella quale si assuma essere incorsa la pronuncia di merito, pena la violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., perché il motivo non assolve il suo scopo, non indica cosa si critichi e la ragione della critica. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori della impugnata sentenza individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. 05/08/2020, n. 16700). 9) Con il sesto motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Con il motivo 6 bisè rappresentato il vizio totale di motivazione – c.d. sentenza perplessa, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. La corte territoriale, ritenendo nuova la domanda di illegittimità dell’escussione delle fideiussioni fondata sul comportamento inadempiente dei fratelli Ricci, non solo avrebbe violato l’art. 112 cod.proc.civ., ma avrebbe reso una statuizione priva di ratio, perché per decidere della legittimità dell’escussione delle garanzie avrebbe dovuto accertare se la parte garantita fosse non inadempiente. Il motivo non merita accoglimento. La Corte d'Appello non ha omesso di pronunciarsi, come denuncia il ricorrente: la pronuncia c’è ed è quella di inammissibilità. Né ha reso una motivazione priva di ratio, giacché la motivazione c’è, giusta o sbagliata che sia, ed è quella di inammissibilità per novità della questione. 7) Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di interpretazione dei contratti, artt. 1362, 1363 e 1375 cod.civ., nonché dell’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere il giudice a quo affermato che la garanzia fideiussoria era stata prestata a tutela dell’inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di permuta, per cui i permutanti avevano assicurata la somma di denaro indicata, ed avevano diritto di escutere la garanzia e chiedere la prestazione principale o la risoluzione del contratto. La tesi della ricorrente è che, pur trattandosi di garanzia autonoma, non avente funzione satisfattiva, ma funzione indennitaria, essa aveva garantito il creditore principale per non aver ricevuto la prestazione dovutagli e, di conseguenza, avendo i fratelli Ricci incassato l’importo totale di euro 1.574.000,00, escutendo le fideiussioni, non avevano più diritto alla prestazione principale. In altri termini, il contratto autonomo di garanzia garantiva la copertura del rischio di inadempimento, sicché la garanzia, una volta escussa, sostituiva l’obbligazione principale che non poteva più essere pretesa, venendo altrimenti il creditore a conseguire due volte la prestazione: dal debitore garantito e dal fideiussore. Pertanto, la corte territoriale facendo salva la facoltà dei fratelli Ricci di agire per ottenere la prestazione principale, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nonostante l’escussione della garanzia, sarebbe incorsa in errore. Precisa poi che [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato una pattuizione integrativa con cui, oltre a prevedere un termine più lungo per la consegna degli immobili a lui destinati, aveva concordato la facoltà di richiedere l’importo di euro 450.000,00, oggetto della garanzia, risolvendo il contratto e rinunciando ad ogni pretesa, danno o rimborso, ovvero di consentire la consegna in ritardo, ma con diritto ad una penale di euro 2.000,00 mensili. [OSCURATO:PERSONA] percepito l’importo di euro 450.000,00, non aveva diritto ad alcunché. Avrebbe perciò errato la corte territoriale, là dove ha ritenuto che l’importo di euro 450.000,00 non era in luogo dell’immobile da permutare, interpretando non correttamente l’accordo intercorso tra le parti. Il motivo è infondato. Il contratto stipulato è pacificamente riconducibile, e così è stato inteso dal giudice a quo, ad una fideiussio indemnitatis, in cui «la funzione di garanzia viene piuttosto a porsi in via (succedanea e secondaria sì, ma) del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, onde garantire il risarcimento del danno dovuto al creditore per l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, per un'obbligazione non soltanto futura ed eventuale …, ma essenzialmente diversa rispetto a quella garantita, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligazione del garante non diviene attuale prima dell'inadempimento della (diversa) obbligazione principale, verificatosi il quale sorge l'obbligo secondario del "risarcimento" del danno (rectius, dell'indennizzo conseguente all'inadempimento)... Venendo così meno la funzione di garantire, in senso preventivo, l'adempimento, la cd. fideiussio indemnitatis pare definitivamente espunta dall'orbita della garanzia fideiussoria, per acquisire una funzione reintegratoria (non del tutto aliena da un modello assicurativo)»: Cass., Sez. un. 18/02/2010, n. 3947. Proprio per tale ragione, la natura accessoria tipica della fideiussione nel caso di specie è allentata e comunque deve essere intesa in termini diversi da quelli relativi al contratto tipico di fideiussione, potendosi ravvisare tutt'al più un semplice collegamento/coordinamento tra obbligazioni, che induce a ragionare di una fattispecie quoad effecta assimilabile al contratto autonomo di garanzia, la cui funzione «è stata dunque quella di sostituire la traditio del denaro tipica della cauzione con l'obbligazione di corrispondere una somma di denaro, da parte del garante, a richiesta del creditore, senza alcuna possibilità, per il primo, di invocare il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui di cui all'art. 1957 cod. civ.» (Cass. n. 3947/2010). Non a caso, la corte d'appello ha qualificato il contratto intercorso tra le parti come contratto autonomo di garanzia, la cui causa concreta è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (Cass. 29/04/2020, n. 8399; nello stesso senso Cass. 20/03/2021, n. 6467). In aggiunta, ciò che la ricorrente non ha considerato è che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod.civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto; la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass.23/05/2023, n.14172; Cass. 19/04/2023, n.10429; Cass.31/03/2021, n. 8993; Cass. 12/06/2020, n.11348); tantomeno può dirsi che la domanda di risoluzione sia implicitamente compresa, quindi, assorbita, in quella risarcitoria (Cass.10/07/2018, n. 18086); i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento - benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass.11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n. 22883). Proprio sulla scorta dei principi surriferiti, la corte territoriale ha affermato: «l’escussione delle fideiussioni … non può essere considerata una mera scelta esercitata dai beneficiari tra l’adempimento del facere in capo al debitore, o la riscossione delle somme oggetto del contratto di garanzia, entrambi satisfattorie degli obblighi di cui all’atto di permuta, risultando l’escussione della fideiussione finalizzata a tenere i beneficiari indenni in caso di inadempimento, quindi dei danni derivatine e fatta salva la possibilità ancora sussistente di scegliere tra adempimento o risoluzione contrattuale. Peraltro che l’escussione della fideiussione fosse giustificata dal fine di risarcire il danno derivante dal ritardo nell’adempimento, emerge anche dal fatto che …il giudice di primo grado respingeva la domanda riconvenzionale dei Ricci che avevano chiesto la condanna al pagamento anche della penale pattuita di euro 2.000,00, per ogni mese di ritardo, ritenendo che la garanzia fideiussoria bancaria coprisse tutte le obbligazioni, quindi anche quella da ritardo… dando così conferma della natura non satisfattoria della fideiussione». Erra la società ricorrente quando lamenta il fatto che riconoscere ai fratelli Ricci sia di escutere la polizza sia di chiedere l’adempimento della prestazione rimasta inadempiuta o la risoluzione del contratto, significhi consentire loro di ottenere la prestazione due volte: dal debitore garantito e dal fideiussore; e continua ad essere in errore quando imputa alla Corte territoriale di aver attribuito risalto all’autonomia del contratto fideiussorio rispetto al rapporto principale (p. 75 del ricorso), senza considerare che se il creditore conseguisse la res debita, cioè ottenesse l’esatto adempimento, non potrebbe escutere la garanzia. Occorre infatti tener conto che il risarcimento del danno sarà diverso secondo che si accompagni o meno alla richiesta di adempimento o di risoluzione per inadempimento. L’oggetto del credito del contraente fedele, che senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma l’efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, «dovrà intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo)» e ancora che «nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del contratto, è da tenere in conto che il contraente, domandando la risoluzione, intende liberarsi dalla propria obbligazione, ma non intende invece rinunciare alla perdita subita a seguito del mancato conseguimento della prestazione corrispettiva, perciò esigerà di essere compensato di tale perdita, calcolando naturalmente il risparmio ottenuto per non aver dovuto sacrificare la propria prestazione»; sicché il danno che si accompagna alla richiesta di risoluzione si rapporta più direttamente all'interesse al contratto: «interesse che la richiesta di risoluzione evidentemente non cancella o cancella solo parzialmente, secondo che si agisca chiedendo la risoluzione totale o parziale del contratto». Il che in definitiva significa che, pur non essendo precluso ai fratelli Ricci di chiedere l’adempimento del contratto e/o la sua risoluzione, oltre al risarcimento del danno, nell’uno come nell’altro caso dovrà tenersi conto delle somme dagli stessi ottenute escutendo la polizza, allo scopo di evitare che essi percepiscano somme eccedenti la perdita di utilità in concreto subita o, al contrario, che non ottengano l’intero risarcimento del danno subito; nella impugnata sentenza si chiarisce, infatti, che la polizza aveva natura di garanzia generica di tutte le obbligazioni contratte, salvo maggiori danni (p. 17). Né la censura merita accoglimento con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: la corte d'appello ha ritenuto —posto che la scrittura privata integrativa da questi stipulata prevedeva che la facoltà di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, danno o rimborso, dovesse essere esercitata con lettera raccomandata, non risultante agli atti — che detta scrittura integrava, appunto, non sostituiva l’accordo intercorso con gli altri fratelli anche nella parte in cui prevedeva la escussione della polizza e che da esso si distingueva per «l’esercizio della diversa facoltà autonomamente pattuita dal Ricci e dallo stesso mai esercitata». Detta statuizione non è stata efficacemente confutata dalla società immobiliare, la quale si limita a p. 80 del ricorso a riportare uno stralcio del contenuto della scrittura integrativa e ad insistere sul fatto che la scelta operata da [OSCURATO:PERSONA] «non poteva che condurre alle conseguenze espressamente previste in contratto, indipendentemente dalle modalità di comunicazione della volontà di escutere la fideiussione» e a dolersi dell’erroneità, arbitrarietà della decisione, non ancorata alle risultanze documentali e assunta in spregio di quanto espressamente previsto tra le parti. I rilievi esposti hanno carattere assorbente delle censure mosse alla sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 cod.civ. (censura non argomentata e quindi inammissibile, per le ragioni già indicate supra§ 7) e degli artt. 1362, 1363 e 1375 cod.civ. (su cui cfr. supra§ 5). 8) Il ricorso va, dunque, rigettato. 9) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M.