CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6458/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di socio della predetta s.n.c.; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di socio della predetta s.n.c.; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di socio della predetta s.n.c.; tutti difesi e rappresentati per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone n. 44; –ricorrenti e controricorrenti incidentali – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentat a per procura speciale da gli Avv. ti Accertamento-definizione agevolatarichiesta dalla s.n.c. e da alcuni dei soci. -non estensione al socio non richiedente- decesso dello stesso socio ricorrente per cassazione- prosecuzione del giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161; avverso la sentenza della C omm issione trib utaria reg ionale del Piemonte n. 131/24/2015, depositata il 28 gennaio 2015; –controricorrente e ricorrente incidentale – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.un avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con il quale ha accertato un maggior reddito d’impresa, disconoscendo alcuni costi e determinando maggiori ricavi, e rideterminando l’Irap e l’Iva dovute. Il maggior reddito accertato in capo alla società per l’anno 2006 veniva poi imputatorispettivamente ai soci Giuseppe, Roberto e Gaetano [OSCURATO:PERSONA], in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione societaria, con distinti accertamenti. Inoltre,l’Agenzia ha emesso, nei confronti della medesima s.n.c., un ulteriore avviso d’accertamento, relativo all’annod’imposta 2007, con il quale ha accertato un maggior reddito d’impresa, disconoscendo alcuni costi e determinando maggiori ricavi, e rideterminando l’Irap e l’Iva dovute. Anche il maggior reddito accertato in capo alla società per l’anno 2007 veniva poi imputato rispettivamente ai soci Giuseppe, Roberto e Gaetano [OSCURATO:PERSONA], in proporzione alla rispettiva quotadi partecipazione societaria, con distinti accertamenti. L’Amministrazione ha inoltre notificato alla società una cartella di pagamento exart. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito del controllo formale della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2007, con la quale, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, ha disconosciuto il credito indicato nell a dichiarazione per l’anno 2007, riferito all’anno d’imposta 2006, irrogando altresì sanzioni. Tutti gli atti sono stati impugnati dai contribuenti da essi rispettivamente attinti e l’adita Commissione tributaria provinciale di Torino, dopo aver riunitoi distinti ricorsi, ha accolto quello relativo alla cartella di pagamento; ha rigettato quelli contro gli accertamenti relativi al 2007; ha accolto parzialmente quelli relativi al2006, nei limiti di quanto riconosciuto dallo stesso Ufficio; ed ha compensato le spese di lite. I contribuenti hanno proposto appello principale avverso la sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, lo ha accolto parzialmente, ovvero «limitatamente alle sanzioni come determinate dall’Ufficio». La CTR, con la medesima sentenza, ha dichiarato invece inammissibile l’appello incidentale della concessionaria [OSCURATO:PERSONA].p.a. I contribuenti tutti hanno quindi proposto ricorso, affidato a sei motivi, perla cassazione della sentenza d’appello. Si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso. Si è costituita altresì [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con controricorso contenente ricorso incidentale affidato atre motivi. I ricorrenti contribuenti hanno prodotto controricorso al ricorso incidentale. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. In pendenza del giudiziodi legittimità i contribuent i ha nno prodotto , il 3 giugno 2019, memoria ed istanza di sospensione del giudizio, dando atto (con produzione in allegato di copia delle relative domande e delle ricevute di presentazione telematica) della presentazione, da parte sia della società che dei soci Giuseppe e Roberto [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai rispettivi avvisi di accertamento ed alla cartella di pagamento, delle domande di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv ertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018,n. 1366. Con ulteriore deposito del 6 giugno 2019, i predetti contribuenti hanno prodotto le quietanze del pagamento della prima rata per ognunadelle domande di definizione agevolata. Questa Corte, con ordinanza del 13 giugno 2019, «verificato che risultano agli atti la domanda e le ricevute di pagamento per la definizione agevolata della controversia», ha sospeso il giudizio ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2 018 , fino al 31 dicembre 2020 , con ordinanza del 13 giugno 2019, rinviando a nuovo ruolo. I contribuenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.Preliminarmente, il Collegio rileva che l’Ufficio , a conoscenza della produzione della documentazione relativa alla definizione già per effetto della precedente ordinanza del 13 giugno 2019 di questa Corte, non ha depositato memoria in re lazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito relativamente ai medesimi documenti. Per effetto della presentazione delle predette domande e della quietanza dei versamenti della prima rata dovuta per la definizione di ciascuno degli atti impositivi eper la cartella in questione, in difetto di comunicazione del diniego da parte dell’Ufficio, deve pertanto ritenersi perfezionata la richiesta definizione ai sensi dell’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2 018 , con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio. 2.Il beneficio in questione si estende, oltre che agli avvisi d’accertamento oggetto delle relative domande, anche alla cartella di pagamento exart. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973, a sua volta oggetto dell’istanzadi definizione agevolata della società, trattandosi di atto del quale pure è ammissibile la definizione agevolata (Cass., Sez. U n ., 25/06/2021, n. 18298). La conseguente estinzione, per effetto della definizione agevolata, riguarda anche i l ricorso incidentale d i [OSCURATO:PERSONA] , diretto a censurare unicamente il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della medesima concessionaria, relativo proprio alla cartella di pagamento oggetto della domanda di condono ( come risulta dallo stesso ricorso incidentale e dalla sentenza impugnata). Invero, con il primo motivo di ricorso incidentale, la concessionaria assume l’ammissibilità del suo appello incidentale e chiede di cassare la decisione impugnata con rinvio al giudice a quo. Aggiunge, tuttavia, nel secondo e nel terzo motivo,che intende impugnare la sentenza d’appello perché «ha di fatto confermato la sentenza di primo grado», ovvero«ha sostanzialmente dichiarato illegittima la notifica della cartella di pagamento» ed ha «sostanzialmente» dichiarato pertanto la decadenza della concessionaria dalla facoltà di riscossione. Il ricorso incidentale della concessionaria ha quindi per oggetto la sola cartella di pagamento , emessa nei confronti della società ed oggetto della definizione , ed è quindi compreso nell’effetto estintivo che da quest’ultima deriva, per come anteesposto. 3.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità attinenti il giudizio estinto, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. 4.La definizione e l’estinzione non riguardano gli atti impositivi emessi nei confronti del socio Gaetano [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha presentato la relativa domanda del beneficio , alla quale soltanto conseguonogli effetti di cui ai commi 10 e 13 del ridetto art. 6 d.l. n. 119 del 2018.Infatti, come questa Corte ha già ritenuto a proposito di altra fattispecie condonistica, ma sulla base di argomenti che possono estendersi a quella qui in decisione, «In tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza.» (Cass. 15/07/2020, n. 15076. Nello stesso senso, con riferimento alle società di capitali, nell’ipotesi del maggior reddito da partecipazione conseguente alla presunta distribuzione al socio di utili extracontabili, cfr. Cass. 24/12/2020, n. 29503).Conduce peraltro alla medesima conclusione anche la circolare n. 6/E del 2019 dell’Agenzia delle entrate, allegata dai ricorrenti alla produzione documentale relativa alla definizione, affermando, al punto 2.3.7 ( « Accertamenti riguardanti società di persone») sia che « l'eventuale definizione della lite da parte della società è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l'IRAP), ma non esplica efficacia nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazioneaccertati in capo a questi ultimi»; sia che «Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome. Qualora alcuni soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio reddito di partecipazione, mentre altri scelgano di restare inerti ovvero di proseguire nel proprio giudizio autonomamente incardinato, quest'ultimo non potrà ovviamente intendersi definito e proseguirà autonomamente.». Deve pertanto proseguire il giudizio, ma limitatamente al thema decidendumrelativo all’impugnazione, da parte del socio Gaetano [OSCURATO:PERSONA], degli accertamenti relativi al reddito di partecipazione di quest’ultimo, non definiti. Esulano pertanto da tale materia del contendere sia il primo motivo del ricorso principale cumulativo dei contribuenti ( che censura la sentenza impugnata relativamente al rilievo Iva contenuto nell’accertamento emesso per il 2006 nei confronti della società); sia il quarto motivo (relativo al solo accertamento nei confronti deldiverso socio Roberto [OSCURATO:PERSONA]). Appartengono invece al thema decidendum pertinente ai ricorsi del socio GaetanoDI DIO il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale, sui qualiinfra , relativi a censure rivolte a rilievi relativi alla determinazione delle imposte sul reddito societario , con ricadute immediate sul reddito da partecipazione del socio. 4.1. Con riferimento allo stesso socio Gaetano [OSCURATO:PERSONA], il giudizio non deve neppure essere interrotto per il sopravvenuto decesso del medesimo contribuente, dedotto e documentato dal suo difensore unitamente all’allegazione delle domande di definizione agevolata presentate dagli altri soci. Infatti «Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio.» (Cass., Sez. Un., 21/06/2007, n. 14385). 5.Tanto premesso, è opportuno trattare in anticipo il quinto motivo del ricorso principale, con il quale, piuttosto che esprimere una specifica censura alla sentenza impugnata, si assume che l’eventuale cassazione della sentenza d’appello relativamente ai capi riguardanti gli avvisi societari esplicherà effetti anche relativamente agli avvisi individuali relativi al reddito di partecipazione dei soci. Il motivo è inammissibile, atteso che non si sostanzia in alcuna critica specifica alla sentenza impugnata. La sua lettura tuttavia vale a confermare che, come risulta dalla stessa sentenza d’appello e dal controricorso dell’Agenzia, i soci, nell’impugnare gli avvisi individuali, avevano riproposto le censure mosseagli avvisi societari, nei limiti nei quali i rilievi erariali diretti nei confronti della s.n.c. avevano inciso anche sul reddito di partecipazioneimputato di consegue nza a ciascun socio pro quota. 6.Con il secondo motivo di ricorso principale, si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 109, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 917 del 1986; 112 e 15 cod. proc. civ.; 2697 cod. civ. Il motivo riguarda il disconoscimento, per l’anno d’imposta 2006, ai fini delle imposte sul reddito, dei maggiori costi sostenuti (euro 128.247,00), ma non contabilizzati, dalla s.n.c. e relativi ai maggiori ricavi, oggetto dell’accertamento, non dichiarati, conseguenti ad attività di intermediazione nei servizi nel settore delle telecomunicazioni,svolta nei confronti di terze società. Secondo i ricorrent i la CTR avrebbe errato ne l ritenere che la contribuente dovesse dimostrare l’inerenza dei costi in questione, atteso che i maggiori ricavi erano stati accertati in via induttiva ed avrebbero dovuto comportare l’applicazione di una percentuale d’incidenza dei costi e, comunque, si trattava di spese per beni normalmente necessari ericonducibili all’attività d’impresa, per cui se ne poteva presumere l’inerenza, che comunque sarebbe stata dimostrata con la produzione, da parte dei ricorrenti, della documentazione.Inoltre, la CTR avrebbe errato nell’adottare un concetto d’inerenza necessaria dei costi con il conseguimento di specifici ricavi, piuttosto che all’attività dell’impresa nel suo insieme. Il motivo è inparte fondato. In relazione all’onere della prova, va rilevato che l’Amministrazione, pur in assenza di dichiarazione della società per l’anno 2006, ha proceduto ad accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, e non induttivo puro, tant’è che i contribuenti si sono perfino lamentati di tale opzione erariale nell’appello (cfr. sentenza CTR, pag. 3, punto a ) ), ma la censura è stata rigettata dalla sentenza impugnata e non è in questa sede specificamente impugnata. Tanto premesso, va allora ricordato che « In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario.» (Cass. 29/09/2017, n. 22868). Quanto poi all’assolvimento, da parte dei contribuenti, di tale onere probatorio, la CTR ha valutato espressamente il contratto cui si riferisce la censura, rilevandone l’assenza di data certa(senza che tale specifica ratiosia espressamente censurata) e l’inidoneità a provare l’inerenza dei costi in questione all’attività d’impresa. Pertanto, con il mezzo in decisione si attinge in realtà , il merito della valutazione decisoria effettuata dalla CTR,come non è ammissibile. Infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito(Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476) . Tuttavia, quanto al concetto di inerenza, questa Corte ha affermato il principio consolidato secondo cui « I n tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità -anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.» (Cass. 18/08/2022, n. 24880). Pertanto «In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione.» (Cass. 02/02/2021,n. 2224). Non ha fatto corretta applicazione di tali principi la sentenza impugnata nella parte in cui, nel valutare la prova della deducibilità dei costi, ha erroneamente ritenuto che, ai fini dell’accertamento dell’inerenza, «indipendentemente dall’esame dell’ oggetto sociale» dell’impresa, occorresse una correlazione diretta specifica dei costi contestati con singoli «maggiori ricavi » dell’impresa e non fosse sufficiente una relazione con l’attività d’impresa svolta dalla contribuente. 7.Con il terzo motivo di ricorso principale, si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 109, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 917 del 1986; 112 e 15 cod. proc. civ.; 2697 cod. civ. Il motivo riguarda il disconoscimento, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, di tre ulteriori costi sostenuti dallas.n.c. Il primo costo è relativo alla quota mensile del canone di un contratto di leasing. Secondo i ricorrent i la CTR avrebbe errato nel rite nere che la contribuente non avesse fornito la prova della spesa, che invece, pur non risultando la registrazione nella contabilità della s.n.c. della relativa fattura, avrebbe dovuto desumersi dalla circostanza che dal libro mastro risultava la registrazione dei pagamenti delle rate del mese successivo e di quello precedente a quello contestato. Il motivo è inammissibilein parte qua. Infatti«Il ricorso alle nozioni di comune esperienza ed alle presunzioni semplici attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito. La omessa utilizzazione da parte dello stesso del notorio e di una presunzione semplice, rimessa alla sua prudenza, non è censurabile in sede di legittimità.» (Cass.18/05/2006, n. 11739 ), per cui «lacensura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo» (Cass. 02/04/2009, n. 8023).Invero, nel caso di specie, la censura pare finalizzata a censurare l’apprezzamento in fatto dei dati istruttori da parte del giudice di merito, ciò che non è consentito in questa sede. Il secondo costo riguarda gli interessi passivi relativ i ad un finanziamento. Secondo i ricorrenti la CTR avrebbe errato nel ritenere che la contribuente non avesse fornito la prova che il finanziamento fosse «correlato all’attività d’impresa», che invece avrebbe dovuto desumersi dalla circostanza che lo stesso finanziamento era stato stipulato dalla società ed era stato pagato da quest’ultima. Il motivo è inammissibile in parte qua. Infatti, la censura è totalmente generica, ed in particolare neppure coglie la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, che attiene all’inerenza del costo rispetto all’attività d’impresa, non alla sua esistenza. Inoltre, anche in questo caso il motivo mira a censurare il mancato utilizzo di una pretesa prova indiziariae la valutazione in fatto operata dal giudice del merito, per cui è sufficiente richiamare al riguardo i principi di diritto appena espressi a proposito del costo di cui alla rata di leasing. Il terzo componente negativo riguarda la perdita sul credito della s.n.c. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita. Secondo i ricorrenti la CTR avrebbe errato nel ritenere che la perdita sarebbe divenuta certa e precisa solo «al termine della procedura concorsuale», mentre l’art. 105 d.P.R. 22 dicembre 1 986 , n. 917 , vigente ratione temporis, disponeva che « le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in og ni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.». Pertanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto indispensabile attendere la procedura di credito e disporre nel frattempo l’accantonamentonel bilancio della società. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Infatti, secondo questa Corte, « In tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 —da interpretare alla luce del successivo comma 5 bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione) —e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.»(Cass.01/06/2021, n. 15218). Così individuato pertanto il criterio temporale di possibile imputazione della perdita, va escluso che esso, come sostenuto dalla CTR, richieda necessariamente la conclusione del la procedura concorsuale ed un accantonamento della posta in attesa di tale evento, fermo restando comunque il presupposto dell’imputazione a bilancio, al fine di dare rilevanza fiscale alla perdita stessa. In questi termini va allora accolto il motivo e va rimessa la causa al giudice a quoper ogni valutazione in fatto, da condurre alla stregua del principio richiamato, ai fini del relativo effetto sull’accertamento del maggior reddito da partecipazione imputato pro quotaal socio Gaetano [OSCURATO:PERSONA]. 8.Resta assorbito dall’accoglimento parziale del secondo e del terzo motivo il sesto, con il quale si censura la decisione resa dalla CTR sulle spese di lite, che rileva in questa sede limitatamente alla posizione del socio Gaetano [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.di [OSCURATO:PERSONA] C., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ed al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] , e dichia