CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2017
Cassazione n. 22499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2099-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 31, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2283/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/10/2017; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 15.9.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Cuneo, invocando la divisione di un immobile in comproprietà tra le parti, nella misura del 50% per ciascuna. Nella resistenza della convenuta, che chiedeva adottarsi una delle proposte di divisione in natura del bene che erano state formulate all’attrice prima dell’inizio della causa, e da questa rifiutate, il Tribunale, con sentenza n. 683/2015, dichiarava lo scioglimento della comunione, rinviando al prosieguo la fase esecutiva diestrazione a sorte dei lotti. Con la sentenza impugnata, n. 2283/2017, la Corte di Appello di Torino accoglieva il gravame proposto dalla Bianco avverso la decisione di prime cure, dichiarando l’indivisibilità del bene oggetto della domanda di divisione ed assegnandolo all’appellante, dietro versamento di un conguaglio a favore della Riberi, odierna ricorrente. Quest’ultima propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 720, 1114 c.c., 112, 113, 132, 329, 342, 348- bis e 348-ter c.p.c., nonché l’apparenza della motivazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla Bianco avverso la decisione di prima istanza, ritenendo, nel merito, che il bene non fosse divisibile in natura, in spregio al principio per cui quest’ultima rappresenta la regola, facendo riferimento peraltro non alla condizione attuale del cespite, bensì a quella che potrebbe risultare all’esito di eventuali trasformazioni della sua destinazione d’uso. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 720, 1114 c.c., 112, 113, 132, 329, 342, 348- bis e 348-ter c.p.c., nonché l’apparenza della motivazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato il profilo della esiguità delle porzioni derivanti da una eventuale divisione in natura del cespite, trascurando il fatto che lo stesso non è adibito ad abitazione, ma a magazzino. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole infine dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c. edell’apparenza della motivazione, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini dell’individuazione della parte cui assegnare il bene, dietro obbligo di versamento del conguaglio all’altra parte,la circostanza che la Bianco fosse presente in [OSCURATO:PERSONA], mentre la ricorrente risiedeva all’estero. Va preliminarmente ribadito, quanto al profilo–contenuto nel primo motivo di ricorso–concernente la dedotta inammissibilità del gravame, il principio secondo cui “Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1 , Sen tenza n. 18932 del 27.9.2016 , Rv. 641832 ; conf. Cass. S ez. 3 , Sentenza n. 9244del 18.4.2007 , Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 21566del 18/09/2017, Rv. 645411 ). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarneil fondamento logico giuridico” (Cass.Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015 , Rv. 636741 ). In senso conforme, cfr. anche Cass.Sez. 3 , Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, s econdo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”(conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2814del 12/02/2016, Rv. 638551). Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 , Rv. 645991; conf. Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722 e Cass. Sez.U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 , Rv. 666375). Nel caso di specie, l’appello rispondeva allo standard minimo richiesto dalla norma processuale edunque esso è stato correttamente scrutinato nel merito, dovendosi, sul punto, ribadire il principio generale,affermato tanto dalle Sezioni Unite di questa Corte che dalla CorteE.D.U., secondo cui “ gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come queste Sezioni Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in q uanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre,la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia) ” (cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 , Rv. 645991, inmotivazione, pag. 16 , punto 5.1) . Fatta tale premessa, le tre censure proposte dalla parte ricorrente, suscettibili di trattazione congiunta, sono infondate. La Corte di Appello ha ritenuto che“… la soluzione proposta ai fini della (pretesa) comoda divisibilità del compendio immobiliare per cui è causa, così come suggerita dal CTU e condivisa nell’impugnata sentenza dal primo giudice, palesa, sotto tutte e due le soluzioni prospettate, indubitabili ostacoli all’agevole divisione del compendio in considerazione del fatto che: a) la suddivisione del cortile in due parti presuppone la costituzione di servitù di passaggio dalla prima alla seconda per consentire ad una delle due condividenti di accedere alla porzione di immobile di cui risulterebbe assegnataria; b) anche la suddivisione dell’immobile in due parti uguali (anche nel caso di possibilie utilizzo delle stesse come magazzino, ovvero, in ipotesi di trasformazione, come autorimessa) presuppone la costituzione di servitù di passaggio dalla prima alla seconda per consentire ad una delle due condividenti di accedere alla porzione di immobile di cui risulterebbe assegnataria; c) non va sottaciuto che ambedue le ipotesi fatte dal CTU (…) fanno riferimento ad una immobiliare di 32,00 mq e ad un’area cortilizia di 25 mq; d) di conseguenza, l’esiguità delle porzioni già rende la divisione, di per sè, suscettiva di menomare la fruibilità del compendio; e) in ogni caso, la limitatezza degli spazi e la necessità di gravarne una parte di servitù, oltre a limitarne la fruibilità in concreto dell’altra, finirebbe per avvantaggiare il condividente titolare del lotto dominante rispetto a quello assegnatario del lotto servente; f) anche l’ipotesi formulate dal CTU, di apertura di un accesso dalla via Caballo (per il locale chiuso da quattro lati) risulta oltremodo teorica, dal momento che la stessa dovrebbe essere autorizzata ed allo stato non risulta praticabile; g) anche la previsione di una formazione dei lotti in funzione della creazione di un magazzino o di un’autorimessa per ciascuna delle due porzioni non corrisponde alla fruibilità attuale (nè a quella futura) degli stessi: le aperture sulla via pubblica … sono concepite per finestre e non per porte di accesso, nè per accessi per passi carrabili; h) la particolare conformazione della zona –nella quale la stratificazione urbana ha determinato il formarsi di un abitato dagli spazi ridottissimi– non avegola la previsione di un accesso ulteriore (rispetto a quello dell’attuale cortiletto) dalla via pubblica, pena l’impossibilità di fare manovra … Pertanto, proprio in considerazione dei parametri comunemente applicati dalla giurisprudenza, la non comoda divisibilità del compendio immobiliare deriva dall’impossibilità di garantire una fuizione paritaria, ovvero comunque utile per ciascuno degli assegnatari dei lotti, dalla pressoché evidente incidenza del deprezzamento proporzionale delle porzioni ricavabili rispetto al valore del compendio unitariamente considerate, dalla necessità di provvedere ad un frazionamento che, comunque, non apparrebbe idoneo a garantire il libero godimento dei lotti e che sarebbe irto di problem tecnici eccessivamente costosi” (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). La ricorrente, oltre a non attingere completamente l’articolata ratiodella decisione del giudice di seconda istanza (nulla, infatti, viene dedotto nel ricorso in relazione alla rilevata necessità di costituire servitù di passaggio a carico di uno dei due lotti, con conseguente deprezzamento dello stesso rispetto all’altro ed indebito vantaggio per l’assegnatario del fondo dominante rispetto a quello che riceverebbe il fondo servente; nè tantomeno in relazione alle difficoltà evidenziate in relazione alla conformazione dei luoghi ed alla problematicità di creare un accesso autonomo per ambedue i lotti) contrappone alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenzan. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e, quanto allo specifico profilo della motivazione apparente, SSUU ord. n. 2767/2023 in motivazione e giurisprudenza ivi richiamata). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versament