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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 28426/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gagliano del Capo avverso la sentenza del 02/05/2022 del GIP del Tribunale di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso Luna tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento per destinazione della droga ad uso personale.

3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, oltre che genericamente formulato, non è consentito, in quanto non rientrante tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. che limita la deducibilità alle sole ipotesi di violazione di legge ivi contemplate, tra le quali non è ricompresa la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., essendo inoltre escluso che nel caso in esame possa dirsi contestata la qualificazione giuridica del fatto sulla base di un vizio emergente prima facie.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata ai sensi dell'art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gagliano del Capo avverso la sentenza del 02/05/2022 del GIP del Tribunale di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso Luna tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento per destinazione della droga ad uso personale. 3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, oltre che genericamente formulato, non è consentito, in quanto non rientrante tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. che limita la deducibilità alle sole ipotesi di violazione di legge ivi contemplate, tra le quali non è ricompresa la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., essendo inoltre escluso che nel caso in esame possa dirsi contestata la qualificazione giuridica del fatto sulla base di un vizio emergente prima facie. 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata ai sensi dell'art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 28426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris