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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42952/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che nella parte in cui contesta la responsabilità dell'imputato il ricorso non evidenzia manifeste illogicità delle convergenti valutazioni discrezionali alle quali i Giudici di merito sono pervenuti sulla base di pertinenti massime di esperienza, ma si limita a generiche indicazioni di ricostruzioni alternative dei fatti, e che, per altro verso, contesta la determinazioni della pena, idel diniego delle circostanze attenuanti generiche, e del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen. in termini meramente assertivi; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore l Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che nella parte in cui contesta la responsabilità dell'imputato il ricorso non evidenzia manifeste illogicità delle convergenti valutazioni discrezionali alle quali i Giudici di merito sono pervenuti sulla base di pertinenti massime di esperienza, ma si limita a generiche indicazioni di ricostruzioni alternative dei fatti, e che, per altro verso, contesta la determinazioni della pena, idel diniego delle circostanze attenuanti generiche, e del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen. in termini meramente assertivi; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore l Presidente
Sentenza Cassazione n. 42952/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris