CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 13233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5206/2011 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n.11; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza n.65/15/10 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata e depositata il 6 luglio 2010, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO: la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.65/15/10 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna, pronunciata e depositata il 6 luglio 2010, non notificata, che ha rigettato l'appello della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Irpeg ed Ilor per l'anno di imposta 1989; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 marzo 2017, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; nelle more, la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 11 d.l. n.50 del 2017, allegando documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata ed il pagamento della prima rata dovuta; il giudizio è stato sospeso e successivamente fissato per l'udienza pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; successivamente, sia la società contribuente, sia l'Agenzia delle entrate hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.46, comma 3, d.lgs. n.546/1992, attestando l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto; a seguito di rinvio per impedimento del relatore, il giudizio veniva nuovamente fissato per l'adunanza camerale del 6 aprile 2022; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, il giorno