CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 08692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6089-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza n. 20323/2019 del TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1516/2019 il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso alcune cartelle di pagamento, dichiarando non dovute le somme di cui ai ruoli esattoriali presupposti per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, condannando la sola Agenzia per la Riscossione alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 20323/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello interposto dal Federico avverso la decisione di prima istanza, con il quale l’appellante aveva censurato, sotto il profilo del quantum, la sola statuizione sulle spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi la terza sezione civile di questa Corte, è stato rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della stessa, con ordinanza interlocutoria n. 32405/2022, per l’assegnazione alla seconda sezione civile. A seguito di riassegnazione, esso è stato nuovamente chiamato all’odierna adunanza camerale innanzi la seconda sezione civile. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di gravame sul quantum delle spese liquidate dal Giudice di Pace. Ad avviso del ricorrente, il valore della causa, in primo grado, era pari ad € 4.108,85 per cui il minimo, per lo scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200, era pari ad € 671 totali, di cui € 113 per la fase di studio, € 120 per quella introduttiva, € 235 per quella di trattazione ed € 203 per quella di decisione. A fronte di tale importo, sarebbe stata liquidata la minor somma di € 400, al netto delle spese vive, pari ad € 50. La censura è fondata. Dalla lettura del ricorso e degli atti di causa risulta che effettivamente il giudice di merito ha riconosciuto all’odierno ricorrente, per il giudizio di primo grado, la somma di € 400, oltre alle spese vive, determinate in ulteriori € 50. Detta liquidazione, inferiore ai minimi di tariffa, era stata espressamente contestata dalla parte appellante, ed il Tribunale ha rigettato il motivo di gravame sull’erroneo presupposto che la liquidazione fosse comunque coerente con i minimi, pari–al netto della fase istruttoria, ritenuta non dovuta– ad € 435, avendo il giudice di prime cure liquidato la somma di € 450. In realtà, il Giudice di Pace aveva liquidato la complessiva somma di € 450, di cui € 50 per esborsi ed € 400 per compensi. L’importo liquidato a titolo di compenso, quindi, è comunque inferiore al minimo di tariffa, sia che si intenda riconoscere all’odierno ricorrente il compenso per tutte e quattro le fasi previste dalla tariffa in vigore (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), sia che si ritenga, invece, come affermato dal Tribunale, non dovuto il compenso per la fase di trattazione, in assenza di svolgimento di attività istruttoria. La censura proposta con il primo motivo va dunque accolta. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, 91 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2233 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la liquidazione delle spese operata dal Giudice di Pace. La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo. Il giudice del rinvio dovrà infatti procedere ad un complessivo riesame della fattispecie, ai fini del governo delle spese di tutte le fasi e gradi del processo, incluso il presente giudizio di legittimità, tenendo conto che la tariffa in vigore, di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, distinto e disgiunto da quello relative alla fase di trattazione della causa. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e va dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, nei limiti della censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità . PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione. Così de