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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28877/2025

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dotta di discredito del nome della controparte” in un mercato da essa pressoché monopolizzato.

Elementi, questi, che – secondo il ricorrente – non sarebbero stati oggetto di adeguato scrutinio da parte della Corte di merito, la quale avrebbe omesso di motivare in ordine alla concreta efficacia intimidatoria della condotta contestata.

3. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erroneità degli artt. 56, 629 e 640 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa.

La Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all’invocata riqualificazione in considerazione del fatto che il male ingiusto non sarebbe stato indicato come “certo” ma prospettato in termini meramente congetturali.

4. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità del reato di tentata estorsione.

La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare l’eventuale sussistenza degli indici attestanti la tenuità del fatto (estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa, assenza di profili organizzativi) con conseguente illegalità della pena irrogata.

5. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale, travisando lo specifico motivo di appello, avrebbe ignorato gli elementi logico-fattuali attestanti il comportamento collaborativo dell’imputato (immediata consegna di quanto cercato dagli investigatori in sede di perquisizione, mancata nomina di un consulente di parte, spontanea sottoposizione ad esame, definizione del giudizio mediante rito abbreviato) e la conseguente necessità di mitigazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.I primi due motivi di ricorso sono fondati.

1.1. Stante la complessità della vicenda oggetto di giudizio conviene sintetizzare, in esordio, i fatti posti a fondamento della decisione oggetto di impugnazione: Nel mese di luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] -titolare di una impresa attiva nel settore dell’ingegneria meccanica, contattava la società tedesca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. offrendo in vendita una tonnellata di perfluorohexyoctan (nome commerciale F6H8), sostanza prodotta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e messa in commercio dalla curatela del fallimento di tale compagine societaria; [OSCURATO:PERSONA], multinazionale attiva nel settore della farmaceutica, si manifestava interessata all’offerta in quanto solita utilizzare tale sostanza per la produzione del collirio denominato [OSCURATO:PERSONA]; Con mail del 26 luglio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, pertanto, al [OSCURATO:PERSONA] di precisare il prezzo richiesto per la vendita del prodotto nonché i numeri identificativi dei fusti ed i relativi certificati di analisi; Con comunicazioni del 01 agosto nonché dell’11 e del 17 ottobre 2019, la società tedesca rifiutava l’offerta del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che alcuni dei barili di F6H8 non rispettavano gli standard di qualità e sicurezza richiesti per l’impiego nella produzione di colliri destinati ad uso umano mentre altri barili non avevano completato il processo di produzione.

Di conseguenza la società farmaceutica invitava il ricorrente a non evocare il marchio [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto commerciale e ad interrompere la commercializzazione della sostanza prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]; In data 18 ottobre 2019 la compagine tedesca segnalava al curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] che la sostanza in questione era stata prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA] su licenza di [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, il perfluorohexyoctan non poteva essere venduto senza il consenso della predetta società farmaceutica; Il curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA], a seguito di apposita istruttoria, respingeva la richiesta della [OSCURATO:PERSONA], ribadendo la legittimità della vendita del lotto di F6H8; Il ricorrente, in data 21 ottobre 2019, inviava alla [OSCURATO:PERSONA] una mail del seguente tenore “siamo consapevoli di avere a che fare con una sostanza che potrebbe essere pericolosa se utilizzata nel modo sbagliato…comunque sia non stiamo associando il suddetto F6H8 a [OSCURATO:PERSONA].

Molti dei nostri interlocutori fanno in automatico questa associazione.

Questo è il motivo per cui abbiamo cercato di convincervi ad allontanare questa sostanza dal mercato.

Immaginate se dovesse essere usata sull’occhio umano per altro scopo e causare danni gravi? Qualcuno potrebbe fare un’associazione tra quel catastrofico evento e il marchio [OSCURATO:PERSONA]? Crediamo che ciò possa accadere perché il vostro marchio è ovunque sui documenti e anche sui fusti…il tentativo criminale di utilizzare lo stesso prodotto ad un prezzo più basso potrebbe condurre ad una situazione molto negativa.

Scommettiamo che il progetto e la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero distrutti in un attimo?”, comunicazione che non sortiva effetto alcuno; Il perito [OSCURATO:PERSONA], nominato in sede di incidente probatorio, ha accertato che i fusti di F6H8 da lui sottoposti ad accertamento tecnico presentavano un contenuto valido ad uso farmaceutico, previo riprocessamento industriale effettuato da una ditta specializzata.

1.2. La motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione senza tenere conto dell’accertata utilizzabilità a fini industriale della sostanza chimica offerta dal ricorrente alla persona offesa nonché della circostanza, evidenziata dagli stessi giudici di appello, che l’eventuale danno all’immagine della società [OSCURATO:PERSONA], prospettato nella mail inviata dal [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe potuto verificare esclusivamente in caso di comportamenti illeciti da parte di terzi in alcun modo collegati all’imputato.

Deve essere ribadito, in proposito, che la minaccia penalmente rilevante, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen., deve consistere in una prospettazione concreta, attuale e verosimile di un male ingiusto, il cui verificarsi è riferibile causalmente alla sfera di controllo o di intervento dell’agente (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362 - 01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 11790 de l12/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

Di conseguenza non integra il delitto di estorsione la condotta dell’agente che si limiti a rappresentare un rischio ipotetico o futuribile, non causalmente riconducibile alla sua sfera di azione e privo di una componente attiva o passiva attuabile da parte dell’autore della minaccia.

Il male prospettato, inoltre, deve essere idoneo a porre la persona offesa nell'alternativa ineluttabile di aderire alla pretesa formulata dall’agente o di incorrere nel danno minacciato, in un contesto relazionale in cui il timore dell’evento pregiudizievole si configura come ragionevolmente fondato, verosimilmente derivante dalla condotta dell’estortore e, quindi, non meramente ipotetico ed eventuale.

In altri termini, ciò che rileva ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di estorsione è la percezione da parte del soggetto passivo di un nesso logico causale tra la propria scelta comportamentale ed il pregiudizio minacciato, la cui verificazione deve risultare ragionevolmente attendibile in ragione della posizione, del ruolo e del comportamento dell’agente.

La minaccia, pertanto, non può consistere in un’affermazione astratta o in una mera illazione, ma deve essere tale da far ragionevolmente ritenere alla persona offesa che l’agente sia nella condizione di arrecare il male prospettato o di evitare che esso si verifichi, qualora la vittima non soddisfi la pretesa dell’estortore.

1.3. Nel caso di specie, la stessa ricostruzione dei fatti prospettata dai giudici di merito dimostra che il male prospettato dal [OSCURATO:PERSONA] (compromissione della credibilità commerciale della società [OSCURATO:PERSONA]) non era riconducibile a condotte commissive od omissive del ricorrente ma ad una serie di eventi del tutto indipendenti dalla volontà dell’imputato.

In particolare, il contenuto della mail del 21 ottobre 2019 - nel quale si paventava un possibile danno per l’immagine della società [OSCURATO:PERSONA] - si fondava su una sequenza meramente ipotetica e aleatoria di eventi, del tutto svincolati dalla volontà del ricorrente, e subordinati alla verificazione di fattori estranei al suo ambito operativo quali: l’effettivo acquisto da parte di terzi dei fusti contenenti F6H8 posti in vendita dal curatore fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]; l’uso improprio del prodotto da parte di tali acquirenti, mediante impiego non conforme alle norme igienico-sanitarie e senza il prescritto processamento, con conseguente potenziale insorgenza di effetti lesivi per la salute degli utilizzatori finali; l’attribuzione, da parte del mercato e dei mezzi di comunicazione, di tali effetti lesivi alla società [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di un suo coinvolgimento materiale nella catena di distribuzione.

Si tratta, dunque, di uno sviluppo eziologico del tutto aleatorio, che si fonda sull’asserita e astratta possibilità che soggetti terzi, in violazione delle norme sanitarie e contrattuali, pongano in commercio un prodotto non idoneo, e che ciò determini un pregiudizio reputazionale per un operatore estraneo alla filiera illecita.

La ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione dei giudici di merito è, quindi, fondata su una concatenazione di eventi del tutto eventuale, subordinata a comportamenti futuri di soggetti autonomi e priva di qualsiasi margine di effettiva riferibilità al [OSCURATO:PERSONA], con conseguente manifesta illogicità della motivazione.

In conclusione, deve essere affermato che il pericolo paventato dal ricorrente non appare né attuale, né concreto, né riferibile all’effettiva capacità d’azione dello stesso, risolvendosi in una mera rappresentazione ipotetica di uno scenario eventuale, la cui realizzazione dipende da fattori del tutto estranei alla sua condotta e da meccanismi reputazionali non controllabili con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.

In particolare, la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] non integra il paradigma della “minaccia” penalmente rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen., mancando l’attualità e concretezza del male prospettato, la sua riferibilità causale, anche solo indiretta, alla sfera di azione dell’agente nonché la sua idoneità oggettiva a coartare la volontà negoziale della persona offesa.

Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dotta di discredito del nome della controparte” in un mercato da essa pressoché monopolizzato. Elementi, questi, che – secondo il ricorrente – non sarebbero stati oggetto di adeguato scrutinio da parte della Corte di merito, la quale avrebbe omesso di motivare in ordine alla concreta efficacia intimidatoria della condotta contestata. 3. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erroneità degli artt. 56, 629 e 640 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa. La Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all’invocata riqualificazione in considerazione del fatto che il male ingiusto non sarebbe stato indicato come “certo” ma prospettato in termini meramente congetturali. 4. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità del reato di tentata estorsione. La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare l’eventuale sussistenza degli indici attestanti la tenuità del fatto (estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa, assenza di profili organizzativi) con conseguente illegalità della pena irrogata. 5. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, travisando lo specifico motivo di appello, avrebbe ignorato gli elementi logico-fattuali attestanti il comportamento collaborativo dell’imputato (immediata consegna di quanto cercato dagli investigatori in sede di perquisizione, mancata nomina di un consulente di parte, spontanea sottoposizione ad esame, definizione del giudizio mediante rito abbreviato) e la conseguente necessità di mitigazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.I primi due motivi di ricorso sono fondati. 1.1. Stante la complessità della vicenda oggetto di giudizio conviene sintetizzare, in esordio, i fatti posti a fondamento della decisione oggetto di impugnazione: Nel mese di luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] -titolare di una impresa attiva nel settore dell’ingegneria meccanica, contattava la società tedesca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. offrendo in vendita una tonnellata di perfluorohexyoctan (nome commerciale F6H8), sostanza prodotta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e messa in commercio dalla curatela del fallimento di tale compagine societaria; [OSCURATO:PERSONA], multinazionale attiva nel settore della farmaceutica, si manifestava interessata all’offerta in quanto solita utilizzare tale sostanza per la produzione del collirio denominato [OSCURATO:PERSONA]; Con mail del 26 luglio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, pertanto, al [OSCURATO:PERSONA] di precisare il prezzo richiesto per la vendita del prodotto nonché i numeri identificativi dei fusti ed i relativi certificati di analisi; Con comunicazioni del 01 agosto nonché dell’11 e del 17 ottobre 2019, la società tedesca rifiutava l’offerta del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che alcuni dei barili di F6H8 non rispettavano gli standard di qualità e sicurezza richiesti per l’impiego nella produzione di colliri destinati ad uso umano mentre altri barili non avevano completato il processo di produzione. Di conseguenza la società farmaceutica invitava il ricorrente a non evocare il marchio [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto commerciale e ad interrompere la commercializzazione della sostanza prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]; In data 18 ottobre 2019 la compagine tedesca segnalava al curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] che la sostanza in questione era stata prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA] su licenza di [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, il perfluorohexyoctan non poteva essere venduto senza il consenso della predetta società farmaceutica; Il curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA], a seguito di apposita istruttoria, respingeva la richiesta della [OSCURATO:PERSONA], ribadendo la legittimità della vendita del lotto di F6H8; Il ricorrente, in data 21 ottobre 2019, inviava alla [OSCURATO:PERSONA] una mail del seguente tenore “siamo consapevoli di avere a che fare con una sostanza che potrebbe essere pericolosa se utilizzata nel modo sbagliato…comunque sia non stiamo associando il suddetto F6H8 a [OSCURATO:PERSONA]. Molti dei nostri interlocutori fanno in automatico questa associazione. Questo è il motivo per cui abbiamo cercato di convincervi ad allontanare questa sostanza dal mercato. Immaginate se dovesse essere usata sull’occhio umano per altro scopo e causare danni gravi? Qualcuno potrebbe fare un’associazione tra quel catastrofico evento e il marchio [OSCURATO:PERSONA]? Crediamo che ciò possa accadere perché il vostro marchio è ovunque sui documenti e anche sui fusti…il tentativo criminale di utilizzare lo stesso prodotto ad un prezzo più basso potrebbe condurre ad una situazione molto negativa. Scommettiamo che il progetto e la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero distrutti in un attimo?”, comunicazione che non sortiva effetto alcuno; Il perito [OSCURATO:PERSONA], nominato in sede di incidente probatorio, ha accertato che i fusti di F6H8 da lui sottoposti ad accertamento tecnico presentavano un contenuto valido ad uso farmaceutico, previo riprocessamento industriale effettuato da una ditta specializzata. 1.2. La motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione senza tenere conto dell’accertata utilizzabilità a fini industriale della sostanza chimica offerta dal ricorrente alla persona offesa nonché della circostanza, evidenziata dagli stessi giudici di appello, che l’eventuale danno all’immagine della società [OSCURATO:PERSONA], prospettato nella mail inviata dal [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe potuto verificare esclusivamente in caso di comportamenti illeciti da parte di terzi in alcun modo collegati all’imputato. Deve essere ribadito, in proposito, che la minaccia penalmente rilevante, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen., deve consistere in una prospettazione concreta, attuale e verosimile di un male ingiusto, il cui verificarsi è riferibile causalmente alla sfera di controllo o di intervento dell’agente (Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362 - 01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 11790 de l12/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Di conseguenza non integra il delitto di estorsione la condotta dell’agente che si limiti a rappresentare un rischio ipotetico o futuribile, non causalmente riconducibile alla sua sfera di azione e privo di una componente attiva o passiva attuabile da parte dell’autore della minaccia. Il male prospettato, inoltre, deve essere idoneo a porre la persona offesa nell'alternativa ineluttabile di aderire alla pretesa formulata dall’agente o di incorrere nel danno minacciato, in un contesto relazionale in cui il timore dell’evento pregiudizievole si configura come ragionevolmente fondato, verosimilmente derivante dalla condotta dell’estortore e, quindi, non meramente ipotetico ed eventuale. In altri termini, ciò che rileva ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di estorsione è la percezione da parte del soggetto passivo di un nesso logico causale tra la propria scelta comportamentale ed il pregiudizio minacciato, la cui verificazione deve risultare ragionevolmente attendibile in ragione della posizione, del ruolo e del comportamento dell’agente. La minaccia, pertanto, non può consistere in un’affermazione astratta o in una mera illazione, ma deve essere tale da far ragionevolmente ritenere alla persona offesa che l’agente sia nella condizione di arrecare il male prospettato o di evitare che esso si verifichi, qualora la vittima non soddisfi la pretesa dell’estortore. 1.3. Nel caso di specie, la stessa ricostruzione dei fatti prospettata dai giudici di merito dimostra che il male prospettato dal [OSCURATO:PERSONA] (compromissione della credibilità commerciale della società [OSCURATO:PERSONA]) non era riconducibile a condotte commissive od omissive del ricorrente ma ad una serie di eventi del tutto indipendenti dalla volontà dell’imputato. In particolare, il contenuto della mail del 21 ottobre 2019 - nel quale si paventava un possibile danno per l’immagine della società [OSCURATO:PERSONA] - si fondava su una sequenza meramente ipotetica e aleatoria di eventi, del tutto svincolati dalla volontà del ricorrente, e subordinati alla verificazione di fattori estranei al suo ambito operativo quali: l’effettivo acquisto da parte di terzi dei fusti contenenti F6H8 posti in vendita dal curatore fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]; l’uso improprio del prodotto da parte di tali acquirenti, mediante impiego non conforme alle norme igienico-sanitarie e senza il prescritto processamento, con conseguente potenziale insorgenza di effetti lesivi per la salute degli utilizzatori finali; l’attribuzione, da parte del mercato e dei mezzi di comunicazione, di tali effetti lesivi alla società [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di un suo coinvolgimento materiale nella catena di distribuzione. Si tratta, dunque, di uno sviluppo eziologico del tutto aleatorio, che si fonda sull’asserita e astratta possibilità che soggetti terzi, in violazione delle norme sanitarie e contrattuali, pongano in commercio un prodotto non idoneo, e che ciò determini un pregiudizio reputazionale per un operatore estraneo alla filiera illecita. La ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione dei giudici di merito è, quindi, fondata su una concatenazione di eventi del tutto eventuale, subordinata a comportamenti futuri di soggetti autonomi e priva di qualsiasi margine di effettiva riferibilità al [OSCURATO:PERSONA], con conseguente manifesta illogicità della motivazione. In conclusione, deve essere affermato che il pericolo paventato dal ricorrente non appare né attuale, né concreto, né riferibile all’effettiva capacità d’azione dello stesso, risolvendosi in una mera rappresentazione ipotetica di uno scenario eventuale, la cui realizzazione dipende da fattori del tutto estranei alla sua condotta e da meccanismi reputazionali non controllabili con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. In particolare, la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] non integra il paradigma della “minaccia” penalmente rilevante ai sensi dell’art. 629 cod. pen., mancando l’attualità e concretezza del male prospettato, la sua riferibilità causale, anche solo indiretta, alla sfera di azione dell’agente nonché la sua idoneità oggettiva a coartare la volontà negoziale della persona offesa. Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Sentenza Cassazione n. 28877/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris