Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19207/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il d4ensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Venezia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia, ai sensi dell'art. 530 comma 2 del codice di rito, per insussistenza del fatto. 2.Ricorre per cassazione la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico, articolato, motivo il vizio argonnentativo per mancanza, carenza e manifesta illogicità della motivazione e per travisamento della prova.

Premesso che la sentenza impugnata si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni che l'imputato ha reso in merito ai fatti e non invece su altra prova documentale - tale non potendosi ritenere la registrazione del discorso intervenuto tra le parti non attenendo il suo contenuto ai fatti contestati - si rappresenta che le frasi intimidatorie oggetto del processo non sono mai state registrate giacché cronologicamente successive; di talchè emergerebbe con evidenza la carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma l'inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla parte civile e dalla teste Molignoni e valorizza esclusivamente le dichiarazioni dell'imputato.

Tutto ciò, peraltro, nonostante sia stata prodotta l'ordinanza di di archiviazione del parallelo procedimento per calunnia scaturito a parti inverse dai presente processo, in cui il giudice delle indagini preliminari di Venezia accoglieva la richiesta di archiviazione affermando espressamente che fosse ragionevole ritenere che la trascrizione delle conversazioni avvenute nel corso dell'assemblea condominiale si riferisse solo a una parte di quanto accaduto nella stanza del ragionier Noghera.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere convertito in appello.

Ed invero, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum" - ammissibile solo per violazione di legge - la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia - come nel caso di specie - una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (cfr. Sez. 2, Ordinanza n.17297 del 13/03/2019, Rv. 276441 — 01; Sez.

U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998 ) Rv. 209336 - 01), operando il principio del favor impugnationis.

2. Dalle ragioni esposte deriva che il ricorso deve essere convertito in appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per il giudizio.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia per il giudizio.

Così deciso il 6/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nata Sessa LA} cuj4' CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il d4ensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Venezia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia, ai sensi dell'art. 530 comma 2 del codice di rito, per insussistenza del fatto. 2.Ricorre per cassazione la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico, articolato, motivo il vizio argonnentativo per mancanza, carenza e manifesta illogicità della motivazione e per travisamento della prova. Premesso che la sentenza impugnata si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni che l'imputato ha reso in merito ai fatti e non invece su altra prova documentale - tale non potendosi ritenere la registrazione del discorso intervenuto tra le parti non attenendo il suo contenuto ai fatti contestati - si rappresenta che le frasi intimidatorie oggetto del processo non sono mai state registrate giacché cronologicamente successive; di talchè emergerebbe con evidenza la carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma l'inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla parte civile e dalla teste Molignoni e valorizza esclusivamente le dichiarazioni dell'imputato. Tutto ciò, peraltro, nonostante sia stata prodotta l'ordinanza di di archiviazione del parallelo procedimento per calunnia scaturito a parti inverse dai presente processo, in cui il giudice delle indagini preliminari di Venezia accoglieva la richiesta di archiviazione affermando espressamente che fosse ragionevole ritenere che la trascrizione delle conversazioni avvenute nel corso dell'assemblea condominiale si riferisse solo a una parte di quanto accaduto nella stanza del ragionier Noghera. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello. Ed invero, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum" - ammissibile solo per violazione di legge - la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia - come nel caso di specie - una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (cfr. Sez. 2, Ordinanza n.17297 del 13/03/2019, Rv. 276441 — 01; Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998 ) Rv. 209336 - 01), operando il principio del favor impugnationis. 2. Dalle ragioni esposte deriva che il ricorso deve essere convertito in appello, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per il giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia per il giudizio. Così deciso il 6/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nata Sessa LA} cuj4' CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I
Sentenza Cassazione n. 19207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris