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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 29175/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9( Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia di condanna emessa il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Torino in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624 bis e 625 n.2, cod. pen. commesso in Torino in data 8 giugno 2024 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 62 n.4 cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove i giudici di merito hanno escluso l'attenuante, considerando oltre al valore in sé della cosa sottratta anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa; considerato che il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione offerta a pag.3 della sentenza a proposito di tutti i danni subiti dalla persona offesa, ove viene incluso il valore non determinabile o comunque non di speciale tenuità del furto di bancomat e documenti di identità, indipendentemente dalla condotta successiva alla consumazione del reato; considerato, pertanto, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025 ere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9( Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia di condanna emessa il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Torino in relazione al reato di cui agli artt. 81, 624 bis e 625 n.2, cod. pen. commesso in Torino in data 8 giugno 2024 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 62 n.4 cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove i giudici di merito hanno escluso l'attenuante, considerando oltre al valore in sé della cosa sottratta anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa; considerato che il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione offerta a pag.3 della sentenza a proposito di tutti i danni subiti dalla persona offesa, ove viene incluso il valore non determinabile o comunque non di speciale tenuità del furto di bancomat e documenti di identità, indipendentemente dalla condotta successiva alla consumazione del reato; considerato, pertanto, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 ere
Sentenza Cassazione n. 29175/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris