CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13538/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Istituto [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 736/2022 depositatail 03/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026Con provvedimento del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diPisa del 2 dicembre 2017 nella procedura esecutiva immobiliare n.95/2016R.E. promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la [OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:PERSONA] per la Circoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato custode di tutti beni pignorati nella procedura edin particolare, tra gli altri, dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] della VecchiaStazione n.50.Nel provvedimento di nomina venivano conferiti al custode i compiti, tra glialtri, “di curare l'amministrazione dei beni … incassando se dovuti eventualicanoni a carico degli occupanti … intimare sfratto per morosità o licenza esfratto per finita locazione, previa autorizzazione del giudice”.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di proprietaria dell'appartamento sopraindicato (e debitore esecutato) stipulava in data 24.1.2011 un contratto dilocazione, trascritto il 31.1.2011 e registrato presso l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] al n.351, con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Il contratto prevedeva la decorrenza del rapporto di locazione dal 1°febbraio 2011 per la durata di anni quindici anni ed era tacitamenterinnovabile per pari periodo con canone di locazione annuo stabilito, per iprimi due anni di rapporto, in € 66.000,00 da aumentare a 132.000,00trascorso tale periodo.A seguito del pignoramento dell’immobile, secondo quanto previsto dall’art.2912 c.c., il conduttore avrebbe dovuto provvedere al pagamento delcanone di locazione a favore della procedura.Poiché il contratto di locazione era stato stipulato nel 2011, prima delpignoramento dell’immobile trascritto nel 2016, l’IVG, nella sua qualità dicustode dell'immobile, stante l’interesse della procedura ad ottenere laliberazione dell'immobile alla luce della morosità accumulata, chiedeva alG.E. di essere autorizzato a promuovere il procedimento di sfratto permorosità.Numero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026Con atto di citazione del 20.6.2018, l’IVG intimava lo sfratto nei confrontide [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rilevando che non aveva versato canoni dilocazione per €. 36.000,00 per il periodo da gennaio 2018 a giugno 2018.[OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida deducendo che sinoal 6 giugno 2018, data di comunicazione alla conduttrice della nomina delnuovo custode, i canoni erano dovuti alla proprietaria, e che comunquel’intimata aveva pagato regolarmente i canoni di locazione da gennaio 2018a giugno 2018 saldando i relativi titoli (vaglia-cambiari) emessi a garanziae rilasciati sino a tutto il 2026, così come si evinceva dal contratto dilocazione, stipulato per atto pubblico il 24.1.2011.Con sentenza del 7 aprile 2021 il Tribunale di Pisa respingeva l’opposizionealla convalida di sfratto per morosità svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eper l’effetto, stante l’intervenuto inadempimento nel pagamento dei canoni,dichiarava la risoluzione del contratto di locazione del 24.01.2011(registrato il 31.01.2011) con condanna de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rilascio,[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado avantila Corte d’Appello di Firenze.Con ordinanza del 21/7/2021, la Corte rigettava l’istanza di sospensionedella provvisoria esecuzione, avanzata dalla parte appellante, per difettodel requisito del “fumus boni iuris”.Con sentenza del 3 giugno 2022 rigettava il ricorso in appello e provvedevasulle spese.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso IVG chedeposita memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce ex art. 360, n. 3 la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1237, 2728 c.c. e 45R.D. n. 1669/1933.Numero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte di appello di Firenze avrebbe ritenuto non rilevante il possesso, daparte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., degli originali delle cambiali rilasciate allasocietà locatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a titolo di pagamento del prezzo - comeprevisto nell’atto pubblico trascritto del 22/1/2016 a modifica parziale delcontratto di locazione del 26/1/2011 – per i canoni di locazione da gennaio2018 a giugno 2018 (e cioè quelli di cui allo sfratto per morosità).Secondo la Corte tale disponibilità dei titoli di credito non dimostrerebbel’effettivo pagamento dei titoli e dunque dei canoni di locazione in questione,senza valutare se IVG avesse superato la presunzione juris tantum dipagamento dei titoli che determina il possesso degli originali di vaglia-cambiari.Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, n. 3, la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1199, 1237, 2728 c.c.e 45 R.D. n. 1669/1933.Secondo la ricorrente la Corte di appello di Firenze avrebbe ritenutoinopponibile ad IVG il pagamento posto in essere dalla odierna ricorrenteonorando i vaglia cambiari con scadenza 1.1.2018-1.6.2018, in quanto haritenuto che il possesso materiale dei titoli in questione ben potesserappresentare una sorta di “quietanza” di pagamento rilasciata dal creditoreal debitore al momento del pagamento.Al contrario, sostiene che la quietanza è una dichiarazione unilateraleavente natura di confessione stragiudiziale fra le parti; il possesso materialedi vaglia cambiari costituisce invece fonte di una presunzione juris tantumdi pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi ilcreditore.Le argomentazioni poste alla base dei due motivi, strettamente connessi,sono destituite di fondamento.La questione riguarda l’operatività della presunzione di estinzione del debitoex art. 1237 c.c. - secondo cui la restituzione volontaria del titolo originale,fatta dal creditore al debitore prova la liberazione del debitore stesso, ancheNumero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026in solido. Il possesso del documento originale da parte del debitore darebbeluogo ad una presunzione di estinzione del credito.Secondo la società ricorrente, se il debitore possiede la cambiale, spetta alcreditore ed anche al custode giudiziario dei beni del primo, l'onere diprovare il contrario, ovvero che il titolo è tornato in possesso del debitoreper ragioni diverse dal pagamento (es. furto, errore, consegna per motividiversi).La tesi non è condivisibile sotto due aspetti.In primo luogo, il custode giudiziario è terzo rispetto alle parti del contrattodi locazione. In secondo luogo, il possesso dei titoli non consente didimostrare la data del pagamento e cioè l’anteriorità del pagamento e quindidella restituzione dei titoli, rispetto al pignoramento ed alla nomina delcustode giudiziario.IVG, quale custode giudiziario, è terzo rispetto ai patti in deroga o allemodalità di pagamento non risultanti dal contratto registrato che siano staticoncordati tra il locatore originario e il conduttore.Il custode subentra nella gestione del bene con lo scopo di preservarne ilvalore e i frutti (i canoni) a garanzia dei creditori. Da quel momento, ilconduttore è tenuto a versare i canoni al custode e non più al proprietario-locatore. Pertanto, agisce come ausiliario del giudice nell'interesse dellaprocedura esecutiva.Quanto al secondo profilo, ai sensi dell’art. 2704 c.c. perché il pagamentosia opponibile alla procedura (e quindi al custode), il conduttore devedimostrare che la restituzione delle cambiali (e quindi il pagamento) siaavvenuta prima del pignoramento dell'immobile o prima della nomina delcustode.Se il conduttore ha la diponibilità delle cambiali ma non c'è prova che leabbia ricevute prima del pignoramento, la presunzione non opera (anche avoler prescindere dal rischio di un accordo tra locatore [OSCURATO:PERSONA] econduttore, [OSCURATO:PERSONA], per sottrarre i beni alla procedura).Numero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026Peraltro, resta inesplorata la questione se le cambiali siano state emesse"pro solvendo" (a garanzia) e non "pro soluto", giacché in questo secondocaso il debito sottostante (il canone) si estingue solo con l'effettivo incassodella somma.La giurisprudenza richiamata in ricorso è relativa a casi in cui le parti sonoquelle originarie del rapporto, ovvero il soggetto che ha emesso il titolo equello a cui lo stesso è stato consegnato; fattispecie diversa da quellaoggetto del presente giudizio, in cui si pone il diverso problemadell’opponibilità del possesso dei titoli nei confronti di un terzo diversorispetto dalle parti dell’originario rapporto (nel caso di specie la proceduraesecutiva immobiliare e, per essa, il custode).In assenza di quietanza (è stata prodotta la ricevuta di consegna dei titoli,priva di data certa, da parte della Società pignorata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. allaconduttrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) la restituzione dei titoli puòeventualmente costituire indice della remissione del debito, che è un modo“di estinzione non satisfattivo dell'obbligazione” e non può essere oppostaall’[OSCURATO:PERSONA], sia in quanto, come correttamenteevidenziato dalla Corte d’appello, soggetto estraneo al rapporto originario,sia comunque poiché la ricevuta di consegna dei titoli è priva di data certa.Analoghe regole riguardano il caso della quietanza rilasciata dal creditore aldebitore all'atto del pagamento, che ha natura di confessione stragiudizialesul fatto estintivo dell'obbligazione secondo la previsione dell'art. 2735 cod.civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio,vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui siafatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale,gli stessi soggetti, rispettivamente autore e destinatario di quelladichiarazione di scienza ed è apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasialtra prova desumibile dal processo.Giova ricordare che in materia fallimentare nonostante la differentefunzione della figura del custode giudiziario e del curatore questa Corte haNumero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026sempre ribadito che “il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto delfallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processualediversa dal fallito medesimo” (Cass. n. 24690 del 19/10/2017 (Rv. 645549- 01).Quindi, non è opponibile la quietanza sottoscritta dal fallito al Curatorefallimentare, trattandosi di due soggetti distinti, analogamente a quantoavviene nel presente giudizio tra il proprietario dell’immobile soggetto adesecuzione e l’IVG custode dell’immobile medesimo, che sono soggettiportatori di interessi differenti.A ciò si aggiunge, come precisato in premessa, che la dichiarazione inquestione è priva di data certa anteriore al pignoramento trascritto il 30aprile 2016.A tal fine va ribadito che la cambiale è «un mero strumento di credito», lasua emissione o trasmissione «non costituisce pagamento». Diconseguenza, «l’adempimento della obbligazione portata dal titolo siverifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede adonorarla» (Cass., 28/09/2017, n.22708 ).Con il terzo motivo si deduce ex art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 65, 559, 560 c.p.c. e2730, 2733 e 2735 c.c.[OSCURATO:PERSONA] territoriale ha ritenuto che il possesso in originale di vaglia –cambiari “può assumere tale valore rispetto alla locatrice e non certo neiconfronti del custode giudiziario del bene, soggetto estraneo al rapportocontrattuale sottostante, che opera a tutela dei creditori procedenti”,nonché che “in tema di opponibilità della quietanza di pagamento rilasciatadal fallito in bonis al curatore fallimentare”, la situazione del curatorefallimentare sia “del tutto sovrapponibile a quella di cui alla presente”controversia.Secondo la ricorrente la diversa natura giuridica fra la funzione del curatorefallimentare che agisce o resiste in giudizio nell’interesse della massa deiNumero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026creditori e che ne giustifica sul piano probatorio la posizione processuale di“terzo” e la funzione del custode giudiziario di un bene immobile pignorato,che invece è un sostituto processuale del debitore pignorato e non agisce oresiste in giudizio nell’interesse dei creditori procedenti/intervenuti, non negiustificherebbe la posizione processuale di “terzo” ai fini probatori.Tale tesi prova troppo ed è per questo infondata.Come rilevato in relazione ai due precedenti motivi, nonostante le differenzefunzionali tra le due figure del custode e del curatore, anche il primo vaconsiderato terzo rispetto alla posizione del locatore-creditore, [OSCURATO:SOCIETA] si legge in sentenza, il custode giudiziario è stato incaricato diprocedere allo sfratto avendo specifico “interesse, in quanto custodedell'immobile, a prescindere dall'entità dell'inadempimento, ad ottenere laliberazione dell'immobile nell'interesse della procedura e recuperare lamorosità”Infatti, il custode giudiziario, a seguito di autorizzazione del Giudicedell’Esecuzione, è delegato a svolgere adempimenti finalizzati a riscuotere icanoni di locazione da parte del conduttore, promuovere azioni di sfrattoper morosità nell’interesse del creditore procedente e di quelli intervenutinella procedura espropriativa.Pertanto, al pari del curatore rappresenta un centro di interesse separatoed autonomo rispetto al proprietario esecutato, e quindi in posizione diterzietà, quale portatore dell’interesse dei creditori alla conservazione deibeni pignorati e al mantenimento della loro redditività.Nel caso di specie tale interesse corrispondeva a quello della procedura (equindi dei creditori) a liberare l’immobile per il caso di morosità, così darendere possibile l’alienazione del bene e ciò in contrapposizioneall’interesse del debitore esecutato a mantenere l’immobile occupato.Numero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026Con il quarto motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3 la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 65, 559, 560c.p.c. e 2730, 2733 e 2735 c.c.Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che la ricorrentenon avrebbe pagato i vaglia cambiari nelle mani del debitorepignorato/locatore, bensì nelle mani del custode giudiziario pro tempore, ecioè dello stesso soggetto che aveva incassato i canoni di locazione dal dìdel pignoramento al dicembre 2017 e che, nella qualità, aveva continuato aincassare i canoni di locazione asseritamente impagati.L’art. 559 c.p.c. prevede che col pignoramento il debitore pignorato ècostituito custode giudiziario dei beni pignorati, sì che il debitore costituitocustode giudiziario ex lege, allorquando riscuote il pagamento dei canoniopera nella qualità di custode del bene pignorato.Sicché, il custode giudiziario successivamente nominato ha titolo arichiedere i canoni successivi al pignoramento e precedenti alla sua nominanotificata al conduttore, soltanto qualora non siano (già) stati corrisposti alcustode/debitore.Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte diappello di Firenze, non si tratterebbe di “una quietanza rilasciata dalcreditore al debitore” all'atto del pagamento, bensì di una “quietanza”rilasciata dal “custode giudiziario” al debitore, avente natura di confessionestragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art.2735 cod. civ. e ciò anche nei confronti di IVG.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha argomentato che “nel presente contesto negoziale,che vede parti due società commerciali, deve ritenersi che se iltrasferimento di denaro, per il consistente importo di € 36.000,00 oltre IVA,fosse realmente, avvenuto la società appellante avrebbe potuto facilmenteprovarlo attraverso gli estratti del conto corrente bancario, sul qualeinevitabilmente devono aver operato soggetti economici, quali sono le partiNumero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026del rapporto negoziale dedotto in giudizio. Deve, pertanto, convenirsi con ilprimo giudice che la società appellante non ha dato prova dell’adempimentodell’obbligo sulla stessa gravante di pagamento del canone di locazione”.Secondo la Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto dallaricorrente, dalle risultanze processuali non emerge la prova di alcunpagamento, ma solo il tema, già trattato nei precedenti motivi, dellapresunzione di pagamento derivante dal possesso delle cambiali. Taledisponibilità non equivale al pagamento e la relativa presunzione non operanei confronti del custode giudiziario.Per il resto la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale èragionevole e pertanto non è sindacabile in questa sede.Con il quinto motivo si lamenta ex art. 360, n. 4, c.p.c la nullità dellasentenza, in relazione agli artt. 101, 112, 113 c.p.c. e 2918 c.c.; e/o ex art.360, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112,113 c.p.c. e 2918 c.c.Secondo la ricorrente, qualora si dovesse ritenere che, in relazione al motivosub b) della parte espositiva della sentenza d’appello, il Giudice territorialenon si sia limitato a non esaminare il motivo per una asserita superfluitàdella disamina, bensì lo abbia rigettato, la decisione sarebbe censurabile exart. 360, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 132, n. 4,c.p.c.) e/o ex 360, n. 4 per nullità della sentenza; e/o. ex 360, n. 3, perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113 c.p.c. e 2918 c.c.In sostanza, la Corte sarebbe incorsa nella violazione dell’art.112 c.p.c.,laddove ha affermato l’inopponibilità dei pagamenti all’IVG in difetto dieccezione di parte pronunciandosi d’ufficio su una questione che avrebbepotuto solo essere proposta dalla parte e comunque violando lacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.Sotto altro profilo la decisione sarebbe censurabile ex art. 360, n. 3 perviolazione e/o falsa applicazione di legge (art. 132, n. 4, c.p.c.) e/o ex 360,n. 4 per vizio di motivazione. In particolare, ricorrerebbe una “anomaliaNumero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026motivazionale” in ordine alla applicabilità o no al giudizio in oggetto dellafattispecie di cui all’art. 2918 c.c.Qualora si dovesse invece ritenere che la Corte di Appello di Firenze abbiacomunque correttamente motivato la propria decisione, la sentenzaandrebbe comunque cassata, per violazione e/o falsa applicazione di normedi diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.Infatti, l’IVG, nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe eccepito lanon opponibilità dei pagamenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,fondando la sua difesa sul rilievo che il rilascio e la consegna dei titoli dicredito non determina l’estinzione dell’obbligazione.Quindi, il Tribunale di Pisa, con decisione fatta propria dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto d’ufficio su una eccezione in senso stretto.Ove, infine, l’inopponibilità dei pagamenti fosse rilevabile d’ufficio, ilTribunale – prima di pronunciarsi - avrebbe dovuto sottoporre la questionealle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c.Il motivo è infondato.Non ricorre né l'ipotesi di pronunzia d'ufficio su una eccezione non rilevabiled'ufficio che non sarebbe stata proposta dalla odierna controricorrente eneppure l'ipotesi di omessa pronunzia su un motivo di appello.Quanto al primo profilo il Tribunale, come la Corte territoriale, hanno presoin esame i mezzi di prova proposti dalle parti ed in particolare hannovalutato la decisività della eccezione di pagamento formulata dalla odiernaricorrente la quale ha dedotto di avere presuntivamente pagato i canoni dilocazione sulla base del dato fattuale della disponibilità delle cambiali. LaCorte territoriale ha valutato la mera rilevanza dei mezzi di prova e in primoluogo la opponibilità al custode giudiziario della prova presuntivadell'avvenuto pagamento.Il giudice di merito si è limitato a valutare i fatti modificativi, impeditivi oestintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senzaun superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioniNumero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026e decadenze previste, atteso che il rilievo d'ufficio delle eccezioni da partedel giudice di merito, si traduce solo nell'attribuzione di rilevanza, ai finidella decisione di merito, a determinati fatti.Quanto all’omessa pronuncia sui motivi di appello la sentenza afferma “checon riferimento ai motivi di appello riassunti sub a) e b), si osserva che ilprimo giudice si è limitato a verificare la sussistenza dell’inadempimento delconduttore dedotto dall’IVG, che ha lamentato il mancato pagamento deicanoni di locazione a decorrere dal gennaio 2018”.Sulla base di tale considerazione la Corte ha correttamente ritenutoassorbiti gli altri motivi una volta verificata la sussistenzadell’inadempimento ed avendo acclarato l’esistenza dei presupposti per lapronuncia di risoluzione del contratto.Il fatto che la Corte d’Appello definisca il motivo di appello assorbito edanche privo di pregio non costituisce contraddizione in quanto il senso dellamotivazione è quello di ritenere assorbito, in quanto “superfluo”, il tema diindagine, alla luce delle precedenti argomentazioni della sentenza.Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce ex art. 360, n. 4, c.p.c la nullitàdella sentenza, in relazione agli artt. 101, 112, 113, 658, 664, 665, 667 e669 c.p.c.; e/o ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 101, 112, 113, 658, 664, 667 e 669 c.p.c.La Corte di Appello di Firenze ha rigettato il motivo con il quale Il [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto che il Tribunale di Pisa avrebbe violato ilprincipio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove avevasostenuto che la società conduttrice non avrebbe provato neppure ilpagamento dei canoni maturati in epoca successiva al giugno 2018, a nullarilavando che l’IVG non avesse affermato e/o richiesto alcunché in ordine aicanoni di locazione successivi al giugno 2018. Il giudice, in assenza dellarelativa richiesta del locatore, non avrebbe potuto pronunciare d’ufficioanche sulla eventuale morosità del conduttore attinente ai canoni dilocazione successivi alla proposizione della domanda di risoluzione.Numero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026La Corte di Appello di Firenze avrebbe dovuto accogliere il motivo d’appello.Il motivo è infondato.IVG non ha proposto alcuna domanda relativa al pagamento dei canoniprecedenti e successivi alla data indicata dalla ricorrente ed il Tribunale si èlimitato ad accertare l'inadempimento e la risoluzione del contratto,provvedendo sulle spese di lite. La sentenza è stata confermata dalla Corted'appello.La domanda dell’IVG era volta solo ad ottenere il rilascio del bene, senzarichiesta di emissione del decreto ingiuntivo, e la morosità era indicata conriferimento a quella maturata alla data di notifica dell’atto, specificando che“ad oggi la morosità ammonta a complessivi € 36.000,00 salvo quelli(canoni di locazione) ulteriori in scadenza; è interesse dell’istante, in quantocustode dell’immobile a prescindere dall’entità dell’inadempimento,ottenere la liberazione dell’immobile nell’interesse della procedura”.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in favore del controricorrente in € 4.300,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 1760/2023Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 13538/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 5 marzo 2026Il PresidenteLina Rubino