CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 dicembre 2020
Cassazione n. 38148/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Catania il 18/12/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania ha annullato il decreto con cui è stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ma ha confermato il provvedimento in questione con riguardo alla confisca di determinati beni, tutti individuati. Nocita è stato ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto dedito, per la condotta ed il tenore di vita, a vivere abitualmente, anche in parte, cori i proventi di attività delittuose. 2.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi.2.1.Con il primo si deduce violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. 159 del 2011; richiamando la sentenza della Corte Cost. n. 24 del 2019, si assume che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere riconducibile il proposto alla categoria tipologica indicata e non a quella di cui alla lettera a). 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011; la motivazione del decreto sarebbe contradditoria per avere la Corte, da una parte, revocato la misura di prevenzione con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - dai cui il proposto è stato assolto- ma, dall'altra, ritenuto che il proposto abbia tratto i mezzi per acquistare nel 2010 la casa di abitazione dai proventi da reato. I reati di spaccio, si argomenta, per i quali il proposto ha riportato condanna sarebbero stati commessi in un arco temporale di un anno e dieci mesi -dal 7.7.2008 al 15.5.2010 - e la venditrice dell'immobile avrebbe riferito che il prezzo le fosse stato versato quattro anni prima, cioè nel 2006, e quindi in un momento in cui Nocita non aveva commesso nessun reato. Nè sarebbe stata presa in considerazione la correlazione tra acquisto del bene ed attività delittuosa, tenuto conto delle sostanze di cui il ricorrente avrebbe, direttamente o indirettamente, ricavato dall'attività illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi, possono essere congiuntamente valutati, è inammissibile. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). A fronte di una puntuale motivazione, i motivi rivelano la loro inammissibilità, avendo la Corte delimitato il perimetro di pericolosità sociale dal 2000 al 2010 (pag. 8 decreto impugnato) e spiegato le ragioni per le quali il proposto rientri nella categoria tipologica di cui all'art. 4, lett. b), cit., chiarendo peraltro come, proprio in detto periodo, siano stati acquistati i beni confiscati nonostante Nocita avesse denunciato redditi irrisori con particolare riguardo al momento dell'acquisto dell'immobile (2006).2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i