CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Messina haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheaveva dichiarato XXXXXXXXXXXXXX colpevole dei reati di cui agli artt. 424, 425 n. 1 e 586cod. pen. – per aver appiccato il fuoco al materasso e alle suppellettili presenti all’internodella cella nella quale si trovava recluso, così provocando un incendio e cagionando lesionipersonali da inalazione di fumo a personale della Polizia penitenziaria - e per l’effetto,riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestateaggravanti, nonché ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, lo aveva condannato alla penadi anni uno e mesi sei di reclusione.2. Avverso tale sentenza XXXXXXXXXXXXXXX propone, tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gioacchino [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di norme, oltre che permancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt.88 e 89 cod. pen. (ci si duole, da parte della difesa, che non sia stata disposta larinnovazione istruttoria in appello e che sia stata disattesa l’istanza volta a disporre periziapsichiatrica nei confronti dell’imputato), oltre che quanto all’elemento soggettivo del reato e,infine, per ciò che inerisce alla modalità di applicazione delle circostanze attenuantigeneriche ex art. 62-bis cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile.Quanto ai primi due motivi, emerge la manifesta infondatezza degli stessi, inquanto volti ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione nonconsentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrenteriguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata ela cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una semplice rivalutazione deglielementi emersi. Né sussiste alcuna contraddittorietà della struttura motivazionale dellasentenza impugnata, oggetto peraltro di critica solo generica, in sede di impugnazione.4. La Corte territoriale, infine, ha ritenuto di parametrare le già concessecircostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, senza con ciò incorrere inalcuna forma di illogicità. A fronte di dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, ladifesa ricorrente insiste sulla valorizzazione degli elementi positivi emersi. Orbene, a parte lagenericità e aspecificità delle doglianze, se rapportate alle argomentazioni sopra riportate, lavalutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito,esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di dirittosecondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esamedi tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino unarivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione dielementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento delgiudice impugnato.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.