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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06090/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14848/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 6757/2015 depositata il16/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTP di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl contro la cartella di pagamento per IVA e IRES relative al 2008, oltre sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972.

La contribuente ha proposto appello che la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato.

Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente, a seguito di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex l. n. 197/2022, ha presentato dichiarazione di rinunzia, con compensazione delle spese, sottoscritta tanto dalla parte quanto dal difensore, riportante in calce l’accettazione della Avvocatura dello Stato.

Sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. e, vista l’accettazione di controparte alla rinunzia con compensazione delle spese, deve provvedersi di conseguenza con riguardo a queste. p.q.m. estingue il processo spese comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14848/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6757/2015 depositata il16/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTP di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl contro la cartella di pagamento per IVA e IRES relative al 2008, oltre sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972. La contribuente ha proposto appello che la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente, a seguito di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex l. n. 197/2022, ha presentato dichiarazione di rinunzia, con compensazione delle spese, sottoscritta tanto dalla parte quanto dal difensore, riportante in calce l’accettazione della Avvocatura dello Stato. Sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. e, vista l’accettazione di controparte alla rinunzia con compensazione delle spese, deve provvedersi di conseguenza con riguardo a queste. p.q.m. estingue il processo spese comp
Sentenza Cassazione n. 06090/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris