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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 25369/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse tardivamente (cfr., Sez. 2 - , n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 01) dalla difesa del ricorrente in data 17.5.2024, con cui ha ribadito le considerazioni sviluppate nel ricorso con riguardo, in particolare, alla qualificazione giuridica della condotta sintetizzata nel capo 1) dell'imputazione, ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e, in particolare, degli elementi oggettivi della rapina e dell'idoneità della minaccia della tentata rapina, sono manifestamente infondati; che, con riguardo al capo A), la Corte territoriale ha fornito una risposta del tutto congrua ed appagante all'omologo rilievo difensivo articolato con l'atto di appello, sottolineando che "... la minaccia ... era in atto al momento dell'impossessamento del cellulare a nulla rilevando che l'oggetto sottratto non corrisponda a quello richiesto verbalmente dai responsabili, trattandosi in ogni caso di bene di proprietà della vittima e realizzandosi l'ingiusto profitto perseguito ..." e che "... non può ... dubitarsi ... che l'irruzione nel negozio dell'Ahmed di due giovani armati, uno dei quali travisato, e la loro successiva richiesta di consegna di denaro costituisca un'evidente azione intimidatoria nei confronti della vittima" per cui "... l'impossessamento del cellulare è avvenuto nell'immediatezza della risposta negativa del negoziante e ne costituisce la conseguenza logica, per cui non può ritenersi che il fatto non sia collegato alla richiesta del denaro mediante minaccia a mezzo delle armi" (cfr., Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv. 268173 - 01 in cui la Corte, in una fattispecie non dissimile rispetto a quella che ci occupa, la affermato che nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene precisando, in motivazione, che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente; che, con riguardo al capo B), i giudici del gravame di merito hanno correttamente inquadrato la condotta nel delitto di tentata rapina non rilevando, al fine di ritenere la sussistenza della minaccia, che la persona offesa non sia stata concretamente intimidita atteso che l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (cfr., Sez. 2 - , n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 -- 01, resa in un caso di tentata estorsione); osservato che l'ultimo motivo, inerente alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta di privati, non configura alcuna censura ma si risolve nella mera sollecitazione al loro riconoscimento in conseguenza dell'accoglimento dei rilievi articolati con i primi due motivi ostandone, altrimenti, l'entità della pena inflitta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse tardivamente (cfr., Sez. 2 - , n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 01) dalla difesa del ricorrente in data 17.5.2024, con cui ha ribadito le considerazioni sviluppate nel ricorso con riguardo, in particolare, alla qualificazione giuridica della condotta sintetizzata nel capo 1) dell'imputazione, ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e, in particolare, degli elementi oggettivi della rapina e dell'idoneità della minaccia della tentata rapina, sono manifestamente infondati; che, con riguardo al capo A), la Corte territoriale ha fornito una risposta del tutto congrua ed appagante all'omologo rilievo difensivo articolato con l'atto di appello, sottolineando che "... la minaccia ... era in atto al momento dell'impossessamento del cellulare a nulla rilevando che l'oggetto sottratto non corrisponda a quello richiesto verbalmente dai responsabili, trattandosi in ogni caso di bene di proprietà della vittima e realizzandosi l'ingiusto profitto perseguito ..." e che "... non può ... dubitarsi ... che l'irruzione nel negozio dell'Ahmed di due giovani armati, uno dei quali travisato, e la loro successiva richiesta di consegna di denaro costituisca un'evidente azione intimidatoria nei confronti della vittima" per cui "... l'impossessamento del cellulare è avvenuto nell'immediatezza della risposta negativa del negoziante e ne costituisce la conseguenza logica, per cui non può ritenersi che il fatto non sia collegato alla richiesta del denaro mediante minaccia a mezzo delle armi" (cfr., Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv. 268173 - 01 in cui la Corte, in una fattispecie non dissimile rispetto a quella che ci occupa, la affermato che nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene precisando, in motivazione, che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente; che, con riguardo al capo B), i giudici del gravame di merito hanno correttamente inquadrato la condotta nel delitto di tentata rapina non rilevando, al fine di ritenere la sussistenza della minaccia, che la persona offesa non sia stata concretamente intimidita atteso che l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (cfr., Sez. 2 - , n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 -- 01, resa in un caso di tentata estorsione); osservato che l'ultimo motivo, inerente alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta di privati, non configura alcuna censura ma si risolve nella mera sollecitazione al loro riconoscimento in conseguenza dell'accoglimento dei rilievi articolati con i primi due motivi ostandone, altrimenti, l'entità della pena inflitta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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