CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 12088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa in data 11 luglio 2025 dal GIP del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 309/1990 con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. (capo 1), e di cui agli artt. 110, 81 c.p. e 73, comma 1,vD.P.R. 309/90 (capo 2). 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'indagato, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione con cui denuncia "la violazione di legge, art. 606 i lett. b) ed e)/c.p.p. in relazione agli artt. 273, 274comma 1 1 lett. a), b) e O/ c.p.p. e 275 c.p.p., art.!VI" 73 e 74 D.P.R.(309/90". Il ricorrente lamenta "un'erronea valutazione in ordine al criterio di proporzionalità della misura cautelare applicata e all'attualità e concretezza delle *esigenze cautelari, alla luce del tempus commissi delicti e del dedotto allontanamento dalla consorteria criminale". 2.1 In particolare, la difesa sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un grave, concreto ed attuale rischio di recidivanza,• fondandolo su una presunta permanente dedizione al delitto associativo, concludendo per l'adeguatezza della misura di massimo rigore. Si evidenzia come, a fronte di una "contestazione aperta", l'apporto fattuale del [OSCURATO:PERSONA] si arresterebbe al 2021, data di commissione del reato -fine di cui al capo 2), e che il suo successivo allontanamento dal sodalizio sarebbe suffragato sia da risultanze captative sia dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. 2.2 Il ricorso si sofferma, quindi, sul narrato dei collaboratori di giustizia. Si osserva che Corritore, Rello e Parisi collocano il contributo del [OSCURATO:PERSONA] in un periodo compreso tra l'inizio del 2021, epoca in cui sarebbe stata compiuta la prima fornitura ascritta al ricorrente, e l'ottobre dello stesso anno, mese in cui "lo stesso" si era allontanato dal sodalizio a causa di un diverbio "con alcuni soggetti catanesi". A riscontro di ciò, si richiama il narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe esplicitamente riferito che [OSCURATO:PERSONA] "ultimamente non sta facendo più niente con la droga". Il Tribunale della cautela, secondo la difesa, avrebbe interpretato tali dichiarazioni in modo illogico, ritenendo che il narrato di Gangami costituisse riscontro a quanto dichiarato da Corritore ma, contraddittoriamente, i che non autorizzasse r2 la conclusione di un allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo. 2.2 La difesa criticai altresì/ la valutazione del Tribunale circa la detenzione di un fucile da parte dell'indagato, ritenendola un elemento di "neutra valenza" ai fini del giudizio di intraneità, e lamenta il travisamento del contenuto di una conversazione tra Maiorano e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Si deduce, quindi, che, pur in presenza della doppia presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p., non emergerebbero elementi idonei a desumere la persistenza di un pericolo di recidiva a quasi quattro anni dai fatti, tenuto conto che l'indagato non annovera precedenti specifici. La motivazione del Tribunale sul punto viene definita assertiva e basata su "formule di stile", in particolare riguardo alla prognosi sull'entità della pena e all'impossibilità di fruire della sospensione condizionale, argomenti che, se ritenuti sufficienti, renderebbero quasi impossibile la concessione di misure meno afflittive per reati in materia di stupefacenti. 2.4 Infine, il ricorrente invoca la giurisprudenza di legittimità ( Sez. 4, n. 16867/2018; Sez. 3, n. 6284/2019) in tema di "tempo silente", sostenendo che il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente sulla rilevanza del tempo trascorso e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche in vigenza del regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorso propone argomenti non consentiti in sede di legittimità, risolvendosi le censure difensive in una critica alle posizioni probatorie su cui si fonda la perspicua e articolata trama argomentativa del provvedimento impugnato che, oltre ad apparire del tutto immune da vizi di sorta, deve ritenersi anche aderente al compendio indiziario, denunciando il ricorso, senza alcuna specificazione, solo il travisamento da parte del Tribunale della "conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Il ricorso, infatti, propone una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e apprezzamento dei fatti, al fine di ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato. L'ordinamento, però, non consente al giudice di legittimità di intervenire nella ricostruzione dei fatti, né di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi il sindacato di questa Corte dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; nonché Sez. 1, n. 36920 del 27/4/2023; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n, 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 2. Tanto premesso, va osservato che le censure mosse all'operato del Tribunale si fondano sull'asserito "allontanamento di [OSCURATO:PERSONA]" dall'associazione delinquenziale sin dall'ottobre del 2021. Tale dato emergerebbe - a quanto si legge nel ricorso- dalle dichiarazioni di Corritore. Sennonché le dichiarazioni di Corritore sono prive della valenza significativa loro attribuite dalla difesa in quanto l'uomo si allontanò dal sodalizio nell'ottobre del 2021, per cui non è stato in grado di riferire in relazione al periodo successivo. In chiave accusatoria, invece, assumono rilievo in relazione al periodo precedente, in quanto rivelano il ruolo centrale ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione. 2.1 Non si vede, ancora, come le dichiarazioni di Parisi possano intaccare la tenuta della ricostruzione del Tribunale, avendo il dichiarante, almeno nella sintesi 3riportata nell'ordinanza, confermato che anche dopo il maggio 2021, epoca in cui aveva ripreso i contatti con il "clan Mangialupi", [OSCURATO:PERSONA] era ai vertici dell'associazione e "custodiva delle armi tra le quali un fucile a pompa". 2.2 L'ordinanza, inoltre, dà ampio risalto al dialogo, intercettato il 25/7/2023, di cui il ricorso denuncia il travisamento, senza indicare, però, alcun profilo di difformità tra il senso intrinseco della conversazione e quello che il Tribunale ne ha tratto, che dimostra l'intraneità al sodalizio e l'attivo contributo dato ai traffici dell'associazione da [OSCURATO:PERSONA] nonché la caratura criminale e la determinazione del medesimo (pag. 21 dell'ordinanza). 2.3 Da segnalare, ancora, che la conversazione intercorsa il 19/2/2024 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale colloca ai vertici dell'associazione, ebbe luogo nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], a conferma della persistente centralità che il ricorrente aveva nella consorteria. 2.4 II Tribunale, inoltre, in maniera del tutto logica, riferisce la detenzione del fucile a pompa da parte di [OSCURATO:PERSONA], rivelata da Gangenni, al gruppo criminale, costituendo una delle armi che Parisi aveva dichiarato essere detenute nell'interesse dell'associazione dal ricorrente. 2.5 I! Tribunale, infine, si fa carico di fornire una spiegazione plausibile, con la quale il ricorso non si confronta, in ordine all'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui "[OSCURATO:PERSONA] non sta facendo più niente con la droga" spiegando che la conoscenza del dichiarante "sulle attività illecite dei familiari del Turiano (fra i quali [OSCURATO:PERSONA]) appaiono assai superficiali e, comunque, limitate nel tempo," non avendo avuto rapporti continuativi con i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], eccezion fatta per il fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e risultando l'affermazione del dichiarante in ordine all'inoperatività del ricorrente smentita dalla conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopra richiamata. 2.6 L'ordinanza impugnata ha, quindi, operato una valutazione complessiva e non parcellizzata degli elementi a disposizione, concludendo, con motivazione logica e coerente, che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non fossero sufficienti a dimostrare un reale e definitivo allontanamento dell'indagato dal sodalizio, ma piuttosto un mutamento delle sue modalità operative, verosimilmente per ragioni di cautela a seguito della collaborazione di Corritore. 2.7 A tale ragionamento probatorio la difesa ne oppone uno alternativo, incentrato sulla valorizzazione di solo alcuni degli elementi probatori disponibili, chiedendo a questa Corte di vagliarne la maggiore plausibilità rispetto a quello contestato, operazione che, per quanto esposto, deborda dal sindacato riservato al giudice di legittimità. 43. Venuto meno il dato fattuale su cui fanno perno, palese risulta la manifesta infondatezza delle censure relative alla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale del Riesame non si è trincerato, come si legge nel ricorso, dietro formule di stile, né si è limitato a richiamare la cd. doppia presunzione relativa di cui all'art. 2751comma 3c.p.p. ma ha fornito una motivazione specifica in ordine alla persistenza del pericolo di recidiva. Ha valorizzato la "stabile e permanente dedizione al delitto associativo", la capacità del sodalizio di continuare ad operare nonostante l'arresto di alcuni suoi membri e la proclività al delitto del ricorrente. Si è, pertanto, in presenza di un'argomentazione articolata che sviluppa una valutazione prognostica, fondata sul coinvolgimento dell'indagato in contesti criminosi di notevole livello e sulla personalità del medesimo, la cui determinazione al delitto non aveva trovato argine negli arresti che avevano colpito l'associazione, volta a dimostrare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che affianca e corrobora le presunzioni di cui all'art. 275, comma3i cod. proc. pen. 3.1 Il riferimento al "tempo silente", invocato dalla difesa, è stato implicitamente ma chiaramente superato dalla valutazione di elementi concreti e attuali (come la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del' [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la perdurante detenzione di un'arma per conto del gruppo) che, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, dimostrano la non interruzione del vincolo associativo e la persistente pericolosità dell'indagato. 3.2 Anche in ordine all'adeguatezza della sola•custodia in carcere il Tribunale ha corroborato la presunzione di legge fornendo specifica, se pur sintetica motivazione, incentrata sulla gravità dei fatti, sulla spregiudicatezza dell'indagato e sull'elevato rischio di recidiva, ritenuto non contenibile con misure meno afflittive. Tale giudizio, sorretto da considerazioni non • manifestamente illogiche o arbitrarie, resiste alle censure difensive che richiamano decisioni di legittimità ma, una volta escluso che il ricorrente si sia allontanato dal sodalizio nel 2021, non forniscono elementi specifici e peculiari che consentano di superare la presunzione di inadeguatezza di misure diverse da quella applicata. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 52017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 31 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] DoiLso [OSCURATO:PERSONA] 6