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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30090/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza in data 25 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 25 febbraio 2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice (si vedano, sul punto, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), la presenza di plurimi precedenti penali specifici, evocando l'abitualità del comportamento ex art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., esclude in radice la possibilità di concedere il beneficio (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).

Considerato che anche la seconda censura dedotta, che asserisce una carenza motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed al trattamento sanzionatorio riservato al prevenuto, risulta manifestamente infondata, in quanto si rileva che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), che - nel caso di specie - non ricorre.

Rilevato, altresì, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596-01).

Considerato, inoltre, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità - nella quale è stata evidenziata, in particolare, l'assenza di elementi di segno positivo - che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419-01), anche considerato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza in data 25 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta, in data 25 febbraio 2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice (si vedano, sul punto, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), la presenza di plurimi precedenti penali specifici, evocando l'abitualità del comportamento ex art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., esclude in radice la possibilità di concedere il beneficio (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). Considerato che anche la seconda censura dedotta, che asserisce una carenza motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed al trattamento sanzionatorio riservato al prevenuto, risulta manifestamente infondata, in quanto si rileva che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), che - nel caso di specie - non ricorre. Rilevato, altresì, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596-01). Considerato, inoltre, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità - nella quale è stata evidenziata, in particolare, l'assenza di elementi di segno positivo - che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419-01), anche considerato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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