CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui contesta la mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. e l'eccessività della pena, deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; che il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione, come nel caso che ci occupa, delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attraverso cui si censura l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena pecuniaria non individuata nel minimo, è inammissibile dovendo farsi rinvio al principio di diritto secondo cui, quanto a graduazione della pena (che concerne, ovviamente anche quella pecuniaria), rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che, pertanto, il minimale scarto esistente in ordine alla pena pecuniaria, già significativamente ridotta in ragione della riforma della decisione a cui la Corte di appello ha fatto specifico riferimento, non richiede specifica motivazione; u(1 rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e disposta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am