CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La condotta è stata ascritta all'imputato, in qualità di titolare dell'impresa individuale dichiarata fallita in data 21 novembre 2013, "perché distruggeva o, comunque, sottraeva i libri o le altre scritture contabili, con lo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio". Con la sentenza di primo grado sono state applicate anche le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci.2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nel motivo qui di seguito sintetizzato a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. Il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità. In particolare, è lamentato il travisamento della deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], la quale evidenzia come, diversamente da quanto affermato dal curatore fallimentare, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai effettivamente amministrato la società, che era invece stata gestita da [OSCURATO:PERSONA], padre del teste. I libri e le scritture contabili non erano stati redatti a causa della quasi immediata cessazione dell'attività imprenditoriale dal suo esordio commerciale. Aggiunge il ricorrente che l'assoluta inesistenza del passivo accertato ha evidenziato una irrilevante attività commerciale, tanto da potersi escludere che il ricorrente abbia agito allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto al fine di danneggiare i creditori. Inoltre, la sentenza risulta carente di qualsivoglia riferimento alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice per i casi di sottrazione o distruzione delle scritture contabili. Assume il ricorrente che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare. 3. Sono state depositate note conclusive a firma del difensore del ricorrente, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. Non si rilevano i vizi lamentati dal ricorrente in ordine al travisamento della prova afferente al suo ruolo di mero prestanome quale titolare dell'impresa individuale fallita. Va, in proposito, rammentato che, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie. Peraltro, il motivo di ricorso sul punto genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con I effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima.Manifestamente infondate, inoltre, sono le doglianze con le quali il ricorrente deduce l'insussistenza del passivo fallimentare, che invece, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ammontava a euro 66.349,03, per un credito verso una società, ed euro 245.538,35, per debiti verso l'Erario (pag. 9 della sentenza). 3. Fondate, invece, sono le censure del ricorrente afferenti alla violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'elemento soggettivo del reato. Deve preliminarmente osservarsi che l'imputazione è articolata per ipotesi alternative: è, infatti, contestata al [OSCURATO:PERSONA] la sottrazione delle scritture contabili della impresa, nonché la tenuta delle stesse in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o degli affari. Va allora ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2 I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (si veda, tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 2798:38 - 01; massime precedenti conformi: n. 18634 del 2017 rv. 269904 - 01, n. 26379 del 2019 rv. 276650 - C'1, n. 43977 del 2017 rv. 271753 - 01, n. 43966 del 2017 rv. 271611). La sentenza impugnata (pag. 15) ha fatto riferimento alla mancata consegna al curatore da parte del [OSCURATO:PERSONA] di tutta la documentazione contabile dell'impresa, senza tuttavia argomentare in maniera congrua e non manifestamente illogica sulla sussistenza del dolo specifico, richiesto dalla prima delle ipotesi disciplinate dall'art. 216, c:omma primo, n. 2 I. fall., sebbene con l'atto di appello l'imputato avesse contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo. 4. La sentenza va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, la quale dovrà attenersi ai principi sopra delineati in materia di elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale. Va, inoltre, rilevato che con la sentenza di primo grado sono state applicate le pene accessorie fallimentari nella misura massima di dieci anni prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare e non risulta che i giudici di merito si siano confrontati con la sentenza n. 222 del 05/12/2018 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suindicata norma nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Va, in proposito, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, proprio in seguito alla indicata pronunzia della Corte Costituzionale, hanno affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). PQM annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di