Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26763/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso mediante la distrazione o la dissipazione di beni del suo patrimonio personale precedentemente all'estensione nei suoi confronti del fallimento della Eurocalcestruzzi s.r.I., della quale è stato riconosciuto essere stato socio occulto e tiranno.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale della nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione in merito alla ritenuta inattendibilità delle prove a discarico dell'imputato ed al rigetto della richiesta di integrazione dell'istruttoria dibattimentale proposta dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e ad oggetto l'acquisizione della documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente del cognato dell'imputato, cessionario di uno dei beni immobili del Lauria di cui viene contestata la distrazione. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti mancata assunzione di una prova decisiva e violazione di legge in merito al denegato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e ad oggetto l'acquisizione della documentazione citata al punto precedente, nonché l'escussione del direttore della filiale dell'istituto di credito presso cui il cognato e sua moglie avevano acceso il mutuo destinato all'acquisto dell'immobile menzionato. 2.3 Analoghi vizi vengono denunziati con il terzo motivo.

Sotto un primo profilo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della natura di reato di pericolo concreto del delitto di bancarotta patrimoniale ai fini della valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dello stesso.

In tal senso la sentenza impugnata non avrebbe considerato come gli atti di disposizione patrimoniale sono stati posti in essere diversi anni prima del fallimento della Eurocalcestruzzi, quando pertanto l'imputato non poteva avere ancora alcuna consapevolezza della irreversibilità della situazione debitoria della suddetta società e, ancor meno, della successiva estensione a sé medesimo del fallimento.

Non di meno i giudici del merito non avrebbero tenuto conto di quanto dichiarato dal Lauria, ossia di aver utilizzato il ricavato dalla cessione dei beni per saldare i propri debiti personali.

Quanto alle singole condotte distrattive oggetto di contestazione, il ricorso osserva che la donazione da parte dell'imputato e della moglie in favore del nipote della metà dell'immobile sito in via Nazionale, gravato da mutuo ipotecario gli stessi sono rimasti garanti, la banca creditrice non avrebbe avuto alcun danno, posto che la stessa si sta rivalendo sul quinto dello stipendio del coniuge.

Con riguardo alla vendita al cognato dell'immobile sito in p.zza Europa, la decisione della Corte sarebbe viziata dal mancato esperimento dei già menzionati accertamenti sul conto dell'acquirente, idonei a confortare le dichiarazioni di quest'ultimo e dello stesso Lauria in merito all'effettivo pagamento del prezzo mediante assegni consegnati all'imputato e da questi girati a terzi.

Quanto alla rinuncia all'eredità dei genitori, la Corte non avrebbe considerato come l'imputato avesse chiarito che la stessa era da imputarsi ai debiti che gravavano sul patrimonio dei propri congiunti.

Per quanto concerne la cessione al nipote del 50% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] - l'altro socio di Agorà - circa le difficoltà nel mettere all'incasso gli assegni ricevuti dall'acquirente in quanto scoperti, nonché del fatto che comunque una parte del prezzo, peraltro assai contenuto, sarebbe stato pagato in contanti.

Quanto infine alla cessione a [OSCURATO:PERSONA] del 90% delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la sentenza impugnata non avrebbe parimenti tenuto conto del fatto che dalle risultanze processuali emergerebbe come il mancato incasso del prezzo sarebbe addebitabile esclusivamente all'inadempimento dell'acquirente, dovendosi dunque escludere qualsivoglia comportamento fraudolento del Lauria, impedito all'epoca ad esperire azioni legali nei confronti del debitore dalle sue precarie condizioni di salute e dal fatto che si trovava ristretto agli arresti domiciliari. 2.4 Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il quarto motivo, eccependosi l'immotivato riconoscimento, ai fini dell'applicazione della recidiva, della espressività del reato in contestazione, nonchè l'incompatibilità tra il riconoscimento della stessa recidiva reiterata e quello della continuazione tra il reato in contestazione e quello omogeneo oggetto di patteggiamento con pregressa sentenza definitiva.

Ed ancora violazione di legge viene dedotta con il quinto ed ultimo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo è invero manifestamente infondato.

Infatti, in ordine alle eccepite lacune motivazionali della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha correttamente respinto la richiesta di annullamento della stessa non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassaativamente previste dall'art. 604 c.p.p., provvedendo invece, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto propri del giudice dell'appello, a redigere la motivazione asseritannente mancante (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 23/01/2009, R., Rv. 244118).

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma c.p.p. e non nei caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (ex multis Sez. 2, n. 841/13 del 18/12/2012, Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 41744 del 6/10/2015, D'Attilo, Rv. 264659).

Quanto invece al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, va invece rilevato come in maniera generica il ricorrente avesse prospettato la decisività degli accertamenti invocati, giustificando così la diagnosi sulla natura meramente esplorativa della richiesta formulata dai giudici dell'appello.

Genericità che affligge anche le censure articolate in proposito con il ricorso.

Infatti, posto che il cognato dell'imputato, acquirente dell'immobile di p.zza Europa, ha riferito che gli assegni consegnati in pagamento del prezzo sono stati monetizzati sul conto del medesimo, del tutto insufficiente a fondare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale era la generica indicazione del [OSCURATO:PERSONA] di averli girati a non meglio individuati suoi creditori personali, senza nemmeno allegare indicazioni idonee alla loro individuazione.

4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione e ciò in quanto in quanto quest'ultima non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale (ex multis Sez.

U, Sentenza n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543; Sez. 3, Sentenza n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296).

5. Colgono invece nel segno le censure proposte con il terzo motivo.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8/2/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art.216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.

Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella previdibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori.

In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13/2/2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232).

La rappresentazione della pericolosità della condotta è dunque elemento costitutivo del dolo del reato, la cui sussistenza deve essere valutata con riferimento al profilo della fattispecie concreta.

In tal senso deve allora osservarsi come la motivazione della sentenza sul punto risulti carente nella misura in cui accomunaella asserita volontà etc dissipativa sulla base di una valutazione a posteriori e senza tenere conto della notevole distanza temporale intercorsa tra le stesse, nonché del fatto che alcune sono state realizzate ancor prima del fallimento della società ed altre molti anni prima dell'estensione della concorsualità all'imputato.

Non di meno, proprio perché si tratta del fallimento di una persona fisica, per di più ritenuto imprenditore di fatto, nonché di atti dispositivi posti in essere in un arco di tempo assai dilatato, la Corte avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sull'esclusione circa la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla verosimiglianza delle giustificazioni fornite dall'imputato in ordine alla destinazione di quanto ricavato dalla vendita di uno degli immobili (ancorchè non puntualmente provato) ed all'assenza di intenti fraudolenti nella cessione di quote societarie, peraltro di assai contenuto valore.

Quanto alla rinunzia all'eredità dei genitori, manifestamente illogica è la motivazione della Corte per cui la messa in mora da parte dei creditori, risalendo al 2016, non sarebbe conferente, in quanto ciò che doveva essere verificato è solo se, al momento in cui è stata effettuata, la rinuncia avesse o meno una qualche giustificazione economica, anche solo sulla base di una ragionevole previsione di future pretese di adempimento, né in proposito può ritenersi dirimente l'omessa valutazione della possibilità di accettare la successione con beneficio d'inventario.

Più in generale il giudice dell'appello che termini, in riferimento alla 1§ I./ H a condotta in esame, sussisterebbe una effettiva volontà dissipativa (e non certo C £1 A , distrattiva) dell'imputato.

Con riguardo infine alla donazione dell'altro immobile di cui l'imputato era titolare, la sentenza non ha chiarito le effettive finalità dell'atto ed in particolare la sostenibilità da parte dell'imputato del mutuo da cui il bene era gravato.

6. Alla luce degli evidenziati vizi motivazionali la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso mediante la distrazione o la dissipazione di beni del suo patrimonio personale precedentemente all'estensione nei suoi confronti del fallimento della Eurocalcestruzzi s.r.I., della quale è stato riconosciuto essere stato socio occulto e tiranno. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale della nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione in merito alla ritenuta inattendibilità delle prove a discarico dell'imputato ed al rigetto della richiesta di integrazione dell'istruttoria dibattimentale proposta dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e ad oggetto l'acquisizione della documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente del cognato dell'imputato, cessionario di uno dei beni immobili del Lauria di cui viene contestata la distrazione. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti mancata assunzione di una prova decisiva e violazione di legge in merito al denegato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e ad oggetto l'acquisizione della documentazione citata al punto precedente, nonché l'escussione del direttore della filiale dell'istituto di credito presso cui il cognato e sua moglie avevano acceso il mutuo destinato all'acquisto dell'immobile menzionato. 2.3 Analoghi vizi vengono denunziati con il terzo motivo. Sotto un primo profilo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della natura di reato di pericolo concreto del delitto di bancarotta patrimoniale ai fini della valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dello stesso. In tal senso la sentenza impugnata non avrebbe considerato come gli atti di disposizione patrimoniale sono stati posti in essere diversi anni prima del fallimento della Eurocalcestruzzi, quando pertanto l'imputato non poteva avere ancora alcuna consapevolezza della irreversibilità della situazione debitoria della suddetta società e, ancor meno, della successiva estensione a sé medesimo del fallimento. Non di meno i giudici del merito non avrebbero tenuto conto di quanto dichiarato dal Lauria, ossia di aver utilizzato il ricavato dalla cessione dei beni per saldare i propri debiti personali. Quanto alle singole condotte distrattive oggetto di contestazione, il ricorso osserva che la donazione da parte dell'imputato e della moglie in favore del nipote della metà dell'immobile sito in via Nazionale, gravato da mutuo ipotecario gli stessi sono rimasti garanti, la banca creditrice non avrebbe avuto alcun danno, posto che la stessa si sta rivalendo sul quinto dello stipendio del coniuge. Con riguardo alla vendita al cognato dell'immobile sito in p.zza Europa, la decisione della Corte sarebbe viziata dal mancato esperimento dei già menzionati accertamenti sul conto dell'acquirente, idonei a confortare le dichiarazioni di quest'ultimo e dello stesso Lauria in merito all'effettivo pagamento del prezzo mediante assegni consegnati all'imputato e da questi girati a terzi. Quanto alla rinuncia all'eredità dei genitori, la Corte non avrebbe considerato come l'imputato avesse chiarito che la stessa era da imputarsi ai debiti che gravavano sul patrimonio dei propri congiunti. Per quanto concerne la cessione al nipote del 50% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] - l'altro socio di Agorà - circa le difficoltà nel mettere all'incasso gli assegni ricevuti dall'acquirente in quanto scoperti, nonché del fatto che comunque una parte del prezzo, peraltro assai contenuto, sarebbe stato pagato in contanti. Quanto infine alla cessione a [OSCURATO:PERSONA] del 90% delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la sentenza impugnata non avrebbe parimenti tenuto conto del fatto che dalle risultanze processuali emergerebbe come il mancato incasso del prezzo sarebbe addebitabile esclusivamente all'inadempimento dell'acquirente, dovendosi dunque escludere qualsivoglia comportamento fraudolento del Lauria, impedito all'epoca ad esperire azioni legali nei confronti del debitore dalle sue precarie condizioni di salute e dal fatto che si trovava ristretto agli arresti domiciliari. 2.4 Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il quarto motivo, eccependosi l'immotivato riconoscimento, ai fini dell'applicazione della recidiva, della espressività del reato in contestazione, nonchè l'incompatibilità tra il riconoscimento della stessa recidiva reiterata e quello della continuazione tra il reato in contestazione e quello omogeneo oggetto di patteggiamento con pregressa sentenza definitiva. Ed ancora violazione di legge viene dedotta con il quinto ed ultimo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è invero manifestamente infondato. Infatti, in ordine alle eccepite lacune motivazionali della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha correttamente respinto la richiesta di annullamento della stessa non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassaativamente previste dall'art. 604 c.p.p., provvedendo invece, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto propri del giudice dell'appello, a redigere la motivazione asseritannente mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 23/01/2009, R., Rv. 244118). 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma c.p.p. e non nei caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (ex multis Sez. 2, n. 841/13 del 18/12/2012, Barbero, Rv. 254052; Sez. 2, n. 41744 del 6/10/2015, D'Attilo, Rv. 264659). Quanto invece al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, va invece rilevato come in maniera generica il ricorrente avesse prospettato la decisività degli accertamenti invocati, giustificando così la diagnosi sulla natura meramente esplorativa della richiesta formulata dai giudici dell'appello. Genericità che affligge anche le censure articolate in proposito con il ricorso. Infatti, posto che il cognato dell'imputato, acquirente dell'immobile di p.zza Europa, ha riferito che gli assegni consegnati in pagamento del prezzo sono stati monetizzati sul conto del medesimo, del tutto insufficiente a fondare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale era la generica indicazione del [OSCURATO:PERSONA] di averli girati a non meglio individuati suoi creditori personali, senza nemmeno allegare indicazioni idonee alla loro individuazione. 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione e ciò in quanto in quanto quest'ultima non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale (ex multis Sez. U, Sentenza n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543; Sez. 3, Sentenza n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296). 5. Colgono invece nel segno le censure proposte con il terzo motivo. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8/2/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art.216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella previdibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13/2/2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232). La rappresentazione della pericolosità della condotta è dunque elemento costitutivo del dolo del reato, la cui sussistenza deve essere valutata con riferimento al profilo della fattispecie concreta. In tal senso deve allora osservarsi come la motivazione della sentenza sul punto risulti carente nella misura in cui accomunaella asserita volontà etc dissipativa sulla base di una valutazione a posteriori e senza tenere conto della notevole distanza temporale intercorsa tra le stesse, nonché del fatto che alcune sono state realizzate ancor prima del fallimento della società ed altre molti anni prima dell'estensione della concorsualità all'imputato. Non di meno, proprio perché si tratta del fallimento di una persona fisica, per di più ritenuto imprenditore di fatto, nonché di atti dispositivi posti in essere in un arco di tempo assai dilatato, la Corte avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sull'esclusione circa la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla verosimiglianza delle giustificazioni fornite dall'imputato in ordine alla destinazione di quanto ricavato dalla vendita di uno degli immobili (ancorchè non puntualmente provato) ed all'assenza di intenti fraudolenti nella cessione di quote societarie, peraltro di assai contenuto valore. Quanto alla rinunzia all'eredità dei genitori, manifestamente illogica è la motivazione della Corte per cui la messa in mora da parte dei creditori, risalendo al 2016, non sarebbe conferente, in quanto ciò che doveva essere verificato è solo se, al momento in cui è stata effettuata, la rinuncia avesse o meno una qualche giustificazione economica, anche solo sulla base di una ragionevole previsione di future pretese di adempimento, né in proposito può ritenersi dirimente l'omessa valutazione della possibilità di accettare la successione con beneficio d'inventario. Più in generale il giudice dell'appello che termini, in riferimento alla 1§ I./ H a condotta in esame, sussisterebbe una effettiva volontà dissipativa (e non certo C £1 A , distrattiva) dell'imputato. Con riguardo infine alla donazione dell'altro immobile di cui l'imputato era titolare, la sentenza non ha chiarito le effettive finalità dell'atto ed in particolare la sostenibilità da parte dell'imputato del mutuo da cui il bene era gravato. 6. Alla luce degli evidenziati vizi motivazionali la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annul
Sentenza Cassazione n. 26763/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris