CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 1717/2025 depositata il 25/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli emetteva neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] due distinti avvisi di accertamento relativiNumero registro generale 14018/2025Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13512/2026Data pubblicazione 09/05/2026all’anno d’imposta 2013: l’avviso n. TF3031M02720/2022, ai fini IVA, conil quale l’Ufficio, muovendo dagli esiti del processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Scafati il 28 giugno2022, contestava l’emissione, da parte della società [OSCURATO:PERSONA] GroupS.r.l., di fatture soggettivamente inesistenti per rilevanti importi eindividuava nel contribuente uno dei gestori di fatto dell’impresa; l’avvison. TF3011M02824/2022, ai fini delle imposte dirette, con cui venivanoimputati al contribuente – sempre in qualità di presunto co-gestore –proventi illeciti qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 14, comma4, legge n. 537/1993.Avverso entrambi gli avvisi [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (Sezione 27),deducendo, tra l’altro, la violazione del contraddittorioendoprocedimentale, la mancanza di legittimazione passiva per le sanzionie, nel merito, l’inesistenza della qualità di gestore di fatto della societàGallo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affermando di aver svolto, nel periodo diriferimento, esclusivamente attività di agente della [OSCURATO:SOCIETA]La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva parzialmente ilricorso, dichiarando inammissibile per tardività l’impugnazione relativaall’avviso IVA n. TF3031M02720/2022, ritenendo perfezionata la notifica,ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data 23 novembre 2022; accogliendo,invece, il ricorso con riguardo all’avviso n. TF3011M02824/2022, sulpresupposto dell’insufficienza della prova circa la qualità di co-gestoredell’impresa e dell’assenza di elementi idonei a sostenere l’imputazione diredditi diversi in capo al contribuente.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], limitatamente allaparte in cui il ricorso relativo all’avviso IVA era stato dichiarato tardivo,sostenendo che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21, D.Lgs. n.546/1992 decorresse dalla data del ritiro effettivo del plico presso il luogodi deposito (28 novembre 2022) e non dalla ricezione della raccomandataNumero registro generale 14018/2025Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13512/2026Data pubblicazione 09/05/2026informativa (23 novembre 2022). Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, laquale proponeva, a sua volta, appello incidentale, insistendo sullatempestività della notifica dell’avviso IVA e sulla sussistenza, nel merito,della qualità di co-gestore dell’impresa da parte del contribuente,contestando la valutazione del primo giudice.Con sentenza n. 1717/7/2025, depositata il 25 febbraio 2025, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania accoglieva l’appelloprincipale del contribuente, affermando che, in caso di irreperibilitàrelativa, il termine per impugnare decorre dalla data del ritiro del plicoovvero dal decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandatainformativa, se anteriore, e che nella specie il contribuente aveva ritirato ilplico il 28 novembre 2022, rendendo tempestiva la notifica del ricorso del24 gennaio 2023. La Corte territoriale rigettava l’appello incidentaledell’Agenzia, confermando la valutazione del giudice di prime cure secondocui non risultava provato il ruolo di co-gestore della società [OSCURATO:SOCIETA]. in capo al contribuente, neppure alla luce delle dichiarazioniriportate nel PVC della Guardia di Finanza.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, con due motivi. Il contribuente resiste con controricorso,chiedendo il rigetto dell’impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 140 c.p.c. e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Sostiene la ricorrente che laCorte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo il ricorsointroduttivo, poiché, in tema di notificazione effettuata ai sensi dell’art.140 c.p.c., il perfezionamento nei confronti del destinatario avverrebbecon la ricezione della raccomandata informativa (c.d. CAD) ovvero, seanteriore, con lo spirare del termine di dieci giorni dalla spedizione dellaNumero registro generale 14018/2025Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13512/2026Data pubblicazione 09/05/2026stessa, e che nel caso di specie la CAD risultava ricevuta dal contribuenteil 23 novembre 2022, sicché il ricorso notificato il 24 gennaio 2023sarebbe tardivo.Il primo motivo è fondato.La sentenza d’appello, nel ritenere tempestiva l’impugnazione dell’avviso,ha affermato che, in caso di irreperibilità relativa, «la notifica ex art. 140c.p.c. si perfeziona col decorso del decimo giorno della spedizione dellaraccomandata informativa dell’avvenuto deposito (C.A.D.), ove il plico nonsia ritirato dal destinatario; […] ma poiché il plico […] fu ritirato prima dalricorrente e cioè il 28/11/2022, è da quest’ultima data che decorreva iltermine per la sua impugnazione».Tale ricostruzione non è conforme ai principi che regolano ilperfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, la notifica non può dirsiperfezionata per il destinatario prima che sia acquisita la prova dellaricezione della raccomandata informativa, poiché solo tale ricezioneassicura la “conoscibilità effettiva” dell’atto e consente il decorso deltermine per reagire: così Corte cost., sent. n. 3 del 2010, la quale haespressamente escluso che possa attribuirsi rilievo alla sola spedizionedella comunicazione informativa.Su questa linea, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamenteaffermato che, nella procedura notificatoria di cui all’art. 140 c.p.c., ilperfezionamento nei confronti del destinatario avviene al momento dellaricezione della comunicazione informativa di avvenuto deposito dell’atto,ovvero – soltanto se tale ricezione non interviene – con il decorso di diecigiorni dalla relativa spedizione. Tale principio è stato ribadito in una seriecoerente di arresti (Cass. nn. 23498/2018, 20571/2018, 20287/2018,19958/2018, 12754/2018), nei quali si sottolinea come la sequenzaprocedimentale dell’art. 140 c.p.c. sia strutturata in modo da assicurare aldestinatario una progressiva e garantita possibilità di conoscenza dell’atto.Numero registro generale 14018/2025Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13512/2026Data pubblicazione 09/05/2026È stato inoltre precisato che il successivo ritiro del plico depositato pressola casa comunale non assume alcun rilievo posticipante rispetto alla datadi perfezionamento determinata dalla ricezione della CAD, quando il ritiroavvenga in un momento successivo alla già avvenuta conoscenza legale.Le Sezioni Unite hanno chiarito che il ritiro è idoneo a rilevare solo seavvenga prima della ricezione della comunicazione informativa o primadello spirare del termine di dieci giorni dalla sua spedizione, ed hannoescluso qualsiasi possibilità di far decorrere il termine da un eventosuccessivo, una volta acquisita la prova della ricezione della CAD (Cass.,Sez. Unite, n. 10012/2021; v. anche Cass. nn. 10672/2020, 14184/2014,23139/2014, 4828/2015).Una diversa soluzione non è, del resto, consentita alla luce dei principiaffermati dalla Corte costituzionale, la quale ha chiarito che, nelprocedimento notificatorio fondato sull’art. 140 c.p.c., la decorrenza deitermini in capo al destinatario non può ancorarsi alla sola spedizione dellacomunicazione informativa, poiché ciò non garantirebbe alcuna effettivapossibilità di conoscenza dell’atto. Con la sentenza n. 3 del 2010, il giudicedelle leggi ha infatti affermato che il perfezionamento della notificarichiede la ricezione della raccomandata informativa — o, in mancanza, ildecorso dei dieci giorni dalla sua spedizione — essendo tale momentol’unico idoneo ad assicurare quella “conoscibilità legale” che rappresentacondizione imprescindibile per l’inizio della decorrenza dei termini.Nello stesso senso si esprime la giurisprudenza delle Sezioni Unite, laquale, valorizzando il necessario parallelismo tra la procedura di cui all’art.140 c.p.c. e quella disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982, haricondotto la funzione centrale della comunicazione informativa allagaranzia costituzionale del diritto di difesa. In particolare, la sentenza n.10012 del 2021 ha evidenziato che la comunicazione dell’avvenutodeposito costituisce l’elemento indispensabile perché il destinatario siaposto nella condizione di conoscere l’esistenza dell’atto, e che solo la suaNumero registro generale 14018/2025Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13512/2026Data pubblicazione 09/05/2026ricezione, ovvero la maturazione del termine di dieci giorni dallaspedizione, consente di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio.Ne deriva l’irrilevanza del ritiro tardivo del plico depositato presso la casacomunale, trattandosi di un fatto che interviene quando la notifica si è giàperfezionata, e che non è idoneo, pertanto, né a posticipare né a alterareil momento iniziale della decorrenza dei termini di impugnazione.Nel caso concreto, risulta pacifico che la raccomandata informativa siastata ricevuta il 23 novembre 2022. Alla luce dei principi sopra richiamati,la notifica deve ritenersi perfezionata per il destinatario in quella data,indipendentemente dal successivo ritiro del plico, avvenuto il 28 novembre2022, in un momento quindi successivo alla conoscenza legale dell’avviso.Da ciò consegue che il termine di sessanta giorni per la proposizione delricorso, previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, doveva esserecomputato a partire dal 23 novembre 2022.Essendo stata l’impugnazione notificata il 24 gennaio 2023, ossia oltre iltermine decadenziale, la stessa era tardiva. La sentenza impugnata, nelfar decorrere il termine dal giorno del ritiro del plico e non dalla data diricezione della comunicazione informativa, ha pertanto applicato uncriterio non conforme alla disciplina legale e all’elaborazionegiurisprudenziale relativa al procedimento notificatorio dell’art. 140 c.p.c.Ne deriva l’accoglimento del motivo, con cassazione della decisione nellaparte in cui ha ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo.Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, mediante il quale sidenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (ovvero dell’art. 360,comma 1, n. 3, secondo la prospettazione della ricorrente), l’omessoesame di fatti decisivi ovvero la violazione degli artt. 36 del D.Lgs. n.546/1992 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Si deduce che la Corte d’appelloavrebbe apoditticamente confermato la decisione di primo grado sullainsussistenza della qualità di co-gestore del contribuente, senzaconsiderare adeguatamente gli elementi indiziari indicati dall’Ufficio eNumero registro generale 14018/2025Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13512/2026Data pubblicazione 09/05/2026desunti dal PVC della Guardia di Finanza, nonché le dichiarazioni di terziraccolte in sede penale, ritenute idonee a supportare l’imputazionesoggettiva dei redditi.Il ricorso va, dunque, accolto in relazione al primo motivo di ricorso,assorbito il secondo. La sentenza d’appello va cassata. Non occorrendoulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito con ladeclaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso. Le spese processualiseguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ai tre gradi delgiudizio nei termini esplicitati in dispositivo. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo diricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarainammissibile l’originario ricorso del contribuente. Condanna quest’ultimoal pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 26.000,00 per ilprimo grado; in euro 31.700,00 per il grado d’appello; in euro 23.500,00per il presente giudizio di legittimità, oltre spese generali nella misura del15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti