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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 09228/2022

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uente ftep.

Luo/v\ R ( 1` ) ORDINANZA -,t2t sul ricorso iscritto al numero 19015 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71M12 H5013) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell'art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D06 H501V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3526/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo costituito da una sentenza del Giudice di Pace di Roma, ha promosso l'azione esecutiva, nelle forme dell'espropriazione di crediti, ai Ric. n. 19015/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 sensi degli artt. 543 c.p.c. e ss., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- rance [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., sull'assunto dell'avvenuta inte- grale estinzione del credito azionato.

L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Milano.

Il Tribunale di Milano ha confermato la decisione di primo gra- do.

Ricorre il Ciciarelli, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale, rispetto all'esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Al presente giudizio - il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione presso terzi e, segnatamente, di una opposizione volta a far valere l'avvenuto pagamento degli importi dovuti - non ha in- fatti partecipato il terzo pignorato, che non è stato del resto evocato dal ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisio- ne che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd.

"progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, [OSCURATO:PERSONA]. n. 19015/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 dinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pi- gnorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espres- samente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudi- zio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.

Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 - 01, alla quale successivamente risultano conformi, tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 - 01) A tale principio di diritto va data piena continuità.

È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l'interesse diretto del terzo pignorato, a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità e l'efficacia degli atti del processo esecutivo, che si conclude con l'assegnazione dei crediti pignorati, cioè con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pignorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed imme- diata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato.

Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne de- termina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di Ric. n. 19015/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle nor- me sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Giudice di Pace di Milano, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, an- che per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Giu- dice di Pace di Milano, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ric. n. 19015/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24 gennaio 2022.

Il pre ente Robert ALDI [OSCURATO:PERSONA] ThLrìo fra _AFANIA DEPOS1T ERA oggi, • . ,diRtario /k...,41\11A Ric. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ftep. Luo/v\ R ( 1` ) ORDINANZA -,t2t sul ricorso iscritto al numero 19015 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71M12 H5013) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell'art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D06 H501V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3526/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo costituito da una sentenza del Giudice di Pace di Roma, ha promosso l'azione esecutiva, nelle forme dell'espropriazione di crediti, ai Ric. n. 19015/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 sensi degli artt. 543 c.p.c. e ss., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- rance [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., sull'assunto dell'avvenuta inte- grale estinzione del credito azionato. L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Milano. Il Tribunale di Milano ha confermato la decisione di primo gra- do. Ricorre il Ciciarelli, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all'esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio - il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione presso terzi e, segnatamente, di una opposizione volta a far valere l'avvenuto pagamento degli importi dovuti - non ha in- fatti partecipato il terzo pignorato, che non è stato del resto evocato dal ricorrente neanche in sede di legittimità. Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisio- ne che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, [OSCURATO:PERSONA]. n. 19015/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 dinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pi- gnorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espres- samente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudi- zio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 - 01, alla quale successivamente risultano conformi, tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 - 01) A tale principio di diritto va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l'interesse diretto del terzo pignorato, a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità e l'efficacia degli atti del processo esecutivo, che si conclude con l'assegnazione dei crediti pignorati, cioè con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso terzo pignorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed imme- diata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato. Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne de- termina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di Ric. n. 19015/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle nor- me sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo grado. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Giudice di Pace di Milano, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, an- che per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Giu- dice di Pace di Milano, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 19015/2019 - Sez. 3 - Ad. 24 gennaio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24 gennaio 2022. Il pre ente Robert ALDI [OSCURATO:PERSONA] ThLrìo fra _AFANIA DEPOS1T ERA oggi, • . ,diRtario /k...,41\11A Ric. n.
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