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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 24821/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A n bizobj i e..)00 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Acquisto e VAntoniolRiina ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna di entrambi per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale in ordine alla mancata qualificazione del fatto come delitto tentato - è manifestamente infondato in quanto: «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» e, dunque, «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483); nel caso di specie, come si trae dalle pronunce di merito, il ricorrenti sono stati bloccati dalla polizia giudiziaria - il cui intervento è stato richiesto da un sorvegliante - all'uscita del supermercato in discorso, sia pure nei pressi, ma dopo aver oltrepassato la cassa automatica senza pagare i beni in imputazione, ragion per cui avevano già conseguito «anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto» su di essi, «assumendo [...] decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880/2018, cit., che condivisibilnnente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati da Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01) - il secondo motivo - che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la pena detentiva minima (tre anni di reclusione) posta per il reato di cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili non rientra nel limite (non più indicato nella pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, bensì in quella non superiore nel minimo a due anni) entro il quale può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022, a mente dell'art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/03/2024 E POSITATA Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] "CAT , TIZI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A n bizobj i e..)00 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Acquisto e VAntoniolRiina ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna di entrambi per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale in ordine alla mancata qualificazione del fatto come delitto tentato - è manifestamente infondato in quanto: «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» e, dunque, «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483); nel caso di specie, come si trae dalle pronunce di merito, il ricorrenti sono stati bloccati dalla polizia giudiziaria - il cui intervento è stato richiesto da un sorvegliante - all'uscita del supermercato in discorso, sia pure nei pressi, ma dopo aver oltrepassato la cassa automatica senza pagare i beni in imputazione, ragion per cui avevano già conseguito «anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto» su di essi, «assumendo [...] decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880/2018, cit., che condivisibilnnente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01) - il secondo motivo - che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la pena detentiva minima (tre anni di reclusione) posta per il reato di cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili non rientra nel limite (non più indicato nella pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, bensì in quella non superiore nel minimo a due anni) entro il quale può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022, a mente dell'art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. m. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024 E POSITATA Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] "CAT , TIZI
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